CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13095/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17532/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] spa, incorporante [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rapp.nte, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, oltre che dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] di Roma, ivi el.dom.to presso lo studio di questi in Via F.de Sanctis 4, come da procura in atti; -parte ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; -parte controricorrente e ricorrente incidentale - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n.06/29/2017 del 2/1/2017; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale che ha concluso per la dichiarazione di estinzione. Uditi i difensori delle parti comparsi in udienza. Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto tredici motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimi – salvo che in punto cumulo giuridico delle sanzioni - gli avvisi di accertamento Ici 2007/2011 notificatile dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un'area edificabile di circa 50.000 m², con volumetria complessiva pari a 41.000 m³ a destinazione di edilizia residenziale; area, denominata ‘[OSCURATO:SOCIETA]’, alla quale gli avvisi in questione avevano attribuito, sulla base di taluni successivi atti di alienazione parziale e di una perizia tecnico-estimativa, un valore venale di euro 400,00 a mc. a fronte di un valore dichiarato nel 2003 dalla società di circa 13 euro a mc.. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - diversamente da quanto ravvisato dai primi giudici (che avevano ritenuto preclusa all’Amministrazione la potestà di accertamento, stante il pagamento dell’imposta negli anni in questione, da parte della società, in ragione dello stesso valore venale di euro 150,00 per mc. come indicato nelle delibere di Giunta) il comune non era vincolato ai valori di mercato tabellarmente indicati, ex articolo 59 lett.g) d.lgs 446/97, per le annualità in questione (articolo 5 del [OSCURATO:PERSONA]), dal momento che questi valori non erano stati osservati dalla società perché unilateralmente abbattuti del 30% per edilizia convenzionata, nonostante che quest'ultima ipotesi si realizzasse solo in caso di intervento ex articoli 17 e 18 d.P.R. 380 del 2001 (con vincoli limitativi sul prezzo di cessione e sui canoni di locazione delle costruzioni edificate in convenzione), fattispecie qui non ricorrente; - erroneamente la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto l’identità tra valore tabellare e valore posto a base del pagamento Ici, avendo infatti la società versato in ragione di euro 105,00/mc. a fronte di un valore tabellare di 150,00/mc; - gli avvisi impugnati erano adeguatamente motivati perché spiegavano esattamente le ragioni della pretesa e si basavano, oltre che sulla perizia allegata, anche su altri fattori, “quali il valore dell'area dichiarato dalla società negli atti di compravendita stipulati negli anni, che è risultato enormemente superiore a quello sulla cui base lastessa ha pagato l’Ici”; - contrariamente a quanto eccepito dalla società, non si era formato alcun giudicato interno parziale in ordine alle sanzioni, dal momento che il Comune appellante aveva gravato la sentenza di primo grado nella sua interezza, dunque sia in punto entità dell'imposta dovuta, sia in punto sanzioni pecuniarie; - queste ultime dovevano essere pagate dalla [OSCURATO:PERSONA] spa anche se relative a condotte della società [OSCURATO:SOCIETA], essendo stata quest'ultima dalla prima incorporata (nel 2010) con conseguente assunzione di tutte le relative obbligazioni, anche di natura sanzionatoria ex articolo 15 d.lgs.472/97; - fondata era tuttavia la tesi della società contribuente (appellante incidentale) circa i presupposti dell'applicazione del cumulo giuridico obbligatorio ex articolo 12 d.lgs.472/97 tra le sanzioni pecuniarie relative alle diverse annualità d'imposta. Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale formula anche un motivo di ricorso incidentale. § 2. La società ricorrente ha depositato memoria 10 marzo 2023 con la quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo le parti definito transattivamente la lite con accordo risalente al 27 novembre 2017, a spese compensate. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha accettato la rinuncia, così come concordata; con ciò ritenendosi cessata la materia del contendere anche con riguardo al ricorso incidentale da esso proposto in punto sanzioni. Vista la rinuncia al ricorso, sussistono i presupposti per addivenire alla richiesta declaratoria di estinzione del processo, a spese compensate. P.Q.M. La Corte - dichiara estinto il processo; - compensa le spese. Così deciso nella camera di con