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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 24293/2022

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tivamente domiciliati come in atti; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 63/2017 della Corte d’Appello di Ancona, depositata il 15.3.2017, N.R.G. 249/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.7.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 63 /201 7 , la Corte d’Appello di Ancona, confermando la sentenza del Tribunale di Pesaro, ha accolto la domanda con cui i ricorrenti avevano chiesto l’accertamento del diritto e la condanna del Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca (di seguito MIUR) al loro reinserimento nelle graduatorie cd. ad esaurimento , in occasione dell’aggiornamento periodico per il triennio 2014-2017; nello specifico, la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto infondata l’impugnazione proposta dal MIUR poiché, in forza della normativa di riferimento (art. 1 comma 1 bis d.l. n. 97/2004, convertito nella l. n. 143/2004), la mancata presentazione da parte di un docente della domanda di aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie scolastiche comporta la cancellazione dalle stesse per i periodi suddetti, manon pregiudica il diritto dell’insegnante di ottenere, a seguito di domanda presentatasuccessivamente, il reinserimento per gli anni scolastici a venire, e ciò in quanto il citato art. 1, comma 1 bis, non è stato abrogato e la sua vigenza non si pone in contrasto con la trasformazione delle graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento disposta dall’art. 1 comma 605 della l. 296/2006;

3. il giudice di appello ha altresì precisato che le disposizioni contenute nei DD.MM. 8 aprile 2009 n. 42, 12 maggio 2011 n. 44 e 1 aprile 2014 n. 235 nella misura in cui contrastino con il disposto di cui all’art. 1, comma 1 bis, D.L. 97/2004 devono essere disapplicate, non potendo un decreto ministeriale negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie previsto dalla legge;

4. infine, la Corte territoriale ha concluso affermando che a tale interpretazione non si poteva opporre la sopravvenuta chiusura delle graduatorie provinciali divenute ad esaurimento, in quanto detta disposizione se esclude l’inserimento ex novo di altri soggetti, non preclude il re - inserimento di altri già precedentemente iscritti;

6. il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito dagli insegnanti con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. con l’unico motivo di ricorso il MIUR denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 comma 1 c.p.c., la contestuale violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 1 bis e 4, del d.l. n. 97/2004 convertito in legge n. 143/2004, dell’art. 1, comma 695, della l. n. 296/2006, nonché la violazione e/o falsa applicazione dei decreti ministeriali n. 42/2009 e n. 44/2011; in particolare, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la cancellazione dalle graduatorie non precludesse all’interessato di chiedere il reinserimento nelle stesse in forza dell’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97/2004, in quanto il giudice d’appello, limitando l’analisi al solo comma 1 bis sopracitato, avrebbe omesso di considerare quanto stabilito dal successivo comma 4 che esclude espressamente la possibilità di ulteriori inserimenti, in aderenza con lo scopo perseguito dal legislatore di trasformazione delle graduatorie cd. permanenti in graduatorie cd. ad esaurimento;

2. il motivo è infondato e va rigettato;

3. le questioni dedotte in giudizio sono state già affrontate da questa Corte con la sentenza n. 28250 del 2017 (e da numerose altre successive, tra le quali si ricorda la n. 10221/2020);

3.1. all’orientamento ivi espresso il Collegio intende dare continuità, non essendovi ragioni per discostarsene, ed alle motivazioni delle sopraindicate pronunzie ci si riporta anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.;

4. giova comunque brevemente ricordare, per ragioni di compiutezza, sebbene sinteticamente, il tratto motivazionale delle decisioni innanzi ricordate, partendo dalla ricostruzione normativa;

4.1. l’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 prevedeva - ai fini dell’assunzione in ruolo dei docenti - l’utilizzazione delle grad uatorie da aggiornare periodicamente, con le modifiche dei punteggi in relazione ai soggetti già in graduatoria (da effettuarsi secondo le prescrizioni del d.m. n. 123 del 27.3.2000), con inserimento dei docenti che avevano superato le prove del concorso abilitante per titoli ed esami, nonché dei docenti provenienti per trasferimento da altra provincia;

4.1. del pari va ricordato che il testo unico e le disposizioni regolamentari innanzi citate non prevedevano l’onere a carico dell’aspirante di richiedere espressamente la permanenza in graduatoria, di modo che l’omessa domanda di aggiornamento comportava l’unica conseguenza di non consentire alcuna implementazione dei punteggi, in relazione agli ulteriori titoli nel frattempo acquisiti;

5. per effetto dell’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 7.4.2004, conv. in l. n. 143 del 2004, tuttavia, cambia la disciplina e la permanenza in graduatoria avviene solo su domanda, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nei decreti del MIUR, sicché la mancata presentazione della richiesta comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, essendo consentito, però, il reinserimento, a domanda dell’interessato, all’atto dei successivi aggiornamenti, con recupero del punteggio maturato al momento della cancellazione;

6. sono chiari sia la lettera che lo scopo della norma: a) sul piano della ratio emerge lo scopo di semplificare le operazioni di aggiornamento ed utilizzazione delle graduatorie, con eliminazione delle posizioni di tutti coloro che nel frattempo avessero perso interesse; b) sul piano letterale, è altresì univoco il senso della disposizione che prevede il diritto dell’aspirante al reinserimento, in occasione dei successivi aggiornamenti e nel rispetto dei termini stabiliti con decreto ministeriale;

7. successivamente, con l’art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006 viene disposta la trasformazione delle graduatorie delle quali ci stiamo occupando, cd. permanenti, in graduatorie cd. ad esaurimento, facendo tuttavia salvi i nuovi inserimenti, da effettuarsi per il biennio 2007/2008, dei docenti già in possesso di abilitazione, nonché, con riserva di conseguimento del titolo, di quelli frequentanti: i corsi abilitanti speciali indetti ex d.l. n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie (cd.

SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (cd.

COBASLID), il corso di laurea in scienze della formazione primaria e i corsi di didattica presso i conservatori di musica;

7.1. a detti inserimenti, ulteriori sono stati aggiunti ex art. 5 bis del d.l. n. 137 del 2008, conv. con modifiche dalla l. n. 169 del 2008;

8. quanto agli aggiornamenti biennali delle graduatorie, il comma 607, dell’art. 1 della l. n. 296 del 2006, ha rinviato al decreto ministeriale le modifiche alla tabella di valutazione dei titoli allegata al d.l. n. 97 del 2004 che, per il resto, non è stato toccato dall’intervento normativo;

9. del pari, la possibilità per gli insegnanti di chiedere l’inserimento nella graduatoria in caso di trasferimento da altra provincia è rimasto disciplinato dall’art. 1 del citato d.l. n. 97 del 2004 (come confermato anche dall’art. 1 del d.l. n. 134 del 25.9.2009, conv. con modif. in l. n. 167 del 2009);

10. con l’art. 9, comma 20, del d.l. n. 70 del 13.5.2011, conv. in l. n. 106 del 2011, il legislatore ha poi previsto che l’aggiornamento delle graduatorie, in precedenza biennale, divenisse triennale e con possibilità di trasferimento in un’unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza, con esclusione, decorrere dall’anno scolastico 2011/2012, della possibilità di ulteriori nuovi inserimenti;

11. ebbene, è l’interpretazione di detta modifica normativa che è centrale ai fini della decisione della questione;

11.1. nell’esegesi offerta dal Miur la disposizione citata impedirebbe ai docenti precedentemente inseriti in graduatoria e cancellati da essa in conseguenza della mancata domanda di inserimento all’atto dell’aggiornamento, divenuto triennale, di essere nuovamente iscritti nelle graduatorie;

11.2. nell’interpretazione fornita dal Ministero, insomma, l’art. 9, comma 20, del d.l. n. 70 del 13.5.2011, conv. in l. n. 106 del 2011, impedirebbe non solo i nuovi inserimenti, ma anche i reinserimenti dopo le cancellazioni;

12. l’assunto è infondato;

12.1. a tal proposito, infatti, basta rilevare che tutti i dati normativi innanzi riportati in successione cronologica smentiscono la tesi sostenuta dal MIUR dell’inapplicabilità alle graduatorie divenute ad esaurimento delle disposizioni dettate dall’art. 1 del d.l. n. 97 del 2004, perché, al contrario, proprio detta disciplina viene richiamata anche successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 605, della l.n. 296 del 2006;

12.2. conferma quanto innanzi, del resto, anche il rilievo che ancora nel 2011 il citato d.l. n. 70, pur sancendo al comma 4, il divieto di “nuovi inserimenti”, ha lasciato immutato il comma 1 bis che consente al docente depennato, in conseguenza della mancata presentazione della domanda, il successivo reinserimento all’atto del nuovo aggiornamento delle graduatorie, con recupero del punteggio maturato al momento della cancellazione;

12.3. in estrema sintesi, la mancata abrogazione espressa dell’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 7.4.2004, conv. con modif. dalla l. n. 143 del 2004, l’impossibilità di ritenerne l’abrogazione tacita in difetto dell’incompatibilità ontologica tra i tessuti normativi (cfr. sul punto Cass. Sez.

U, n. 11833/2013), la necessità, in armonia con i criteri interpretativi dettati dall’art. 12 delle preleggi, di leggere ed interpretare il comma 4 dell’art. 1 del d.l. n. 87 del 2004, come modificato dal legislatore con l’art. 9, comma 20, del d.l. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, non quale monade isolata, ma in maniera sistematica, impongono di ritenere che la modifica del 2011 e la trasformazione ad esaurimento delle graduatorie è rivolta solo ad escludere i “nuovi ulteriori inserimenti”, ma non i “reinserimenti” dei docenti cancellati, stante la perdurante vigenza dell’innanzi ricordato art. 1, comma 1 bis;

12.4. l’art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006 non ha quindi determinato la cristallizzazione assoluta delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa alla luce dei rilievi innanzi svolti ed anche perché sono stati previsti dal legislatore “nuovi inserimenti”, secondo quanto già evidenziato al punto 7;

12.5. insomma, il legislatore con la novella del 2011, con una scelta perfettamente compatibile con il sistema di reclutamento del personale scolastico disegnato dalla l. n. 296 del 2006 e successive modifiche, pur perseguendo l’obiettivo della eliminazione del precariato scolastico con l’immissione nei ruoli, in modo progressivo, dei docenti iscritti nelle graduatorie divenute ad esaurimento, ha però ritenuto comunque possibili gli inserimenti di coloro che erano in procinto di conseguire il titolo abilitante e ha inteso tutelare il legittimo affidamento riposto da coloro che erano stati cancellati, all’atto dell’aggiornamento, di potersi successivamente reiscrivere in graduatoria, come previsto dal legislatore del 2004;

13. corrobora il percorso ricostruttivo innanzi compiuto l’interpretazione che dell’assetto normativo relativo alle graduatorie scolastiche è stato offerto dalla giurisprudenza amministrativa che ha annullato diversi d.m. ministeriali - il d.m. n. 42 del 2009, il d.m. n. 235 del 2014 - per contrasto con la norma primaria, nella parte in cui non consentivano il reinserimento dei docenti “depennati” dalle graduatorie (cfr.

Cons. di Stato n. 3658 del 2014; Cons. di Stato n. 3324 del 2017), sicché corretta è stata anche la disapplicazione della normativa secondaria compiuta dai giudici di merito; 14; in via conclusiva va data continuità all’orientamento (cfr., tra le tante, le massimate Cass. n. 28250 del 2017 e 10221/2020, già ricordate) secondo cui “la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all’art 401 del d. lgs.

N. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l’abrogazione per incompatibilità dell’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione”;

15. le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivocon attribuzione in favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi anticipatari; P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il MIUR, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 200,00 per esborsi ed€ 4000,00 per compensi professionali, oltre spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tivamente domiciliati come in atti; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 63/2017 della Corte d’Appello di Ancona, depositata il 15.3.2017, N.R.G. 249/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.7.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 63 /201 7 , la Corte d’Appello di Ancona, confermando la sentenza del Tribunale di Pesaro, ha accolto la domanda con cui i ricorrenti avevano chiesto l’accertamento del diritto e la condanna del Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca (di seguito MIUR) al loro reinserimento nelle graduatorie cd. ad esaurimento , in occasione dell’aggiornamento periodico per il triennio 2014-2017; nello specifico, la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto infondata l’impugnazione proposta dal MIUR poiché, in forza della normativa di riferimento (art. 1 comma 1 bis d.l. n. 97/2004, convertito nella l. n. 143/2004), la mancata presentazione da parte di un docente della domanda di aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie scolastiche comporta la cancellazione dalle stesse per i periodi suddetti, manon pregiudica il diritto dell’insegnante di ottenere, a seguito di domanda presentatasuccessivamente, il reinserimento per gli anni scolastici a venire, e ciò in quanto il citato art. 1, comma 1 bis, non è stato abrogato e la sua vigenza non si pone in contrasto con la trasformazione delle graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento disposta dall’art. 1 comma 605 della l. 296/2006; 3. il giudice di appello ha altresì precisato che le disposizioni contenute nei DD.MM. 8 aprile 2009 n. 42, 12 maggio 2011 n. 44 e 1 aprile 2014 n. 235 nella misura in cui contrastino con il disposto di cui all’art. 1, comma 1 bis, D.L. 97/2004 devono essere disapplicate, non potendo un decreto ministeriale negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie previsto dalla legge; 4. infine, la Corte territoriale ha concluso affermando che a tale interpretazione non si poteva opporre la sopravvenuta chiusura delle graduatorie provinciali divenute ad esaurimento, in quanto detta disposizione se esclude l’inserimento ex novo di altri soggetti, non preclude il re - inserimento di altri già precedentemente iscritti; 6. il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito dagli insegnanti con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’unico motivo di ricorso il MIUR denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 comma 1 c.p.c., la contestuale violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 1 bis e 4, del d.l. n. 97/2004 convertito in legge n. 143/2004, dell’art. 1, comma 695, della l. n. 296/2006, nonché la violazione e/o falsa applicazione dei decreti ministeriali n. 42/2009 e n. 44/2011; in particolare, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la cancellazione dalle graduatorie non precludesse all’interessato di chiedere il reinserimento nelle stesse in forza dell’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97/2004, in quanto il giudice d’appello, limitando l’analisi al solo comma 1 bis sopracitato, avrebbe omesso di considerare quanto stabilito dal successivo comma 4 che esclude espressamente la possibilità di ulteriori inserimenti, in aderenza con lo scopo perseguito dal legislatore di trasformazione delle graduatorie cd. permanenti in graduatorie cd. ad esaurimento; 2. il motivo è infondato e va rigettato; 3. le questioni dedotte in giudizio sono state già affrontate da questa Corte con la sentenza n. 28250 del 2017 (e da numerose altre successive, tra le quali si ricorda la n. 10221/2020); 3.1. all’orientamento ivi espresso il Collegio intende dare continuità, non essendovi ragioni per discostarsene, ed alle motivazioni delle sopraindicate pronunzie ci si riporta anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; 4. giova comunque brevemente ricordare, per ragioni di compiutezza, sebbene sinteticamente, il tratto motivazionale delle decisioni innanzi ricordate, partendo dalla ricostruzione normativa; 4.1. l’art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 prevedeva - ai fini dell’assunzione in ruolo dei docenti - l’utilizzazione delle grad uatorie da aggiornare periodicamente, con le modifiche dei punteggi in relazione ai soggetti già in graduatoria (da effettuarsi secondo le prescrizioni del d.m. n. 123 del 27.3.2000), con inserimento dei docenti che avevano superato le prove del concorso abilitante per titoli ed esami, nonché dei docenti provenienti per trasferimento da altra provincia; 4.1. del pari va ricordato che il testo unico e le disposizioni regolamentari innanzi citate non prevedevano l’onere a carico dell’aspirante di richiedere espressamente la permanenza in graduatoria, di modo che l’omessa domanda di aggiornamento comportava l’unica conseguenza di non consentire alcuna implementazione dei punteggi, in relazione agli ulteriori titoli nel frattempo acquisiti; 5. per effetto dell’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 7.4.2004, conv. in l. n. 143 del 2004, tuttavia, cambia la disciplina e la permanenza in graduatoria avviene solo su domanda, da effettuarsi secondo le disposizioni contenute nei decreti del MIUR, sicché la mancata presentazione della richiesta comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, essendo consentito, però, il reinserimento, a domanda dell’interessato, all’atto dei successivi aggiornamenti, con recupero del punteggio maturato al momento della cancellazione; 6. sono chiari sia la lettera che lo scopo della norma: a) sul piano della ratio emerge lo scopo di semplificare le operazioni di aggiornamento ed utilizzazione delle graduatorie, con eliminazione delle posizioni di tutti coloro che nel frattempo avessero perso interesse; b) sul piano letterale, è altresì univoco il senso della disposizione che prevede il diritto dell’aspirante al reinserimento, in occasione dei successivi aggiornamenti e nel rispetto dei termini stabiliti con decreto ministeriale; 7. successivamente, con l’art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006 viene disposta la trasformazione delle graduatorie delle quali ci stiamo occupando, cd. permanenti, in graduatorie cd. ad esaurimento, facendo tuttavia salvi i nuovi inserimenti, da effettuarsi per il biennio 2007/2008, dei docenti già in possesso di abilitazione, nonché, con riserva di conseguimento del titolo, di quelli frequentanti: i corsi abilitanti speciali indetti ex d.l. n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie (cd. SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (cd. COBASLID), il corso di laurea in scienze della formazione primaria e i corsi di didattica presso i conservatori di musica; 7.1. a detti inserimenti, ulteriori sono stati aggiunti ex art. 5 bis del d.l. n. 137 del 2008, conv. con modifiche dalla l. n. 169 del 2008; 8. quanto agli aggiornamenti biennali delle graduatorie, il comma 607, dell’art. 1 della l. n. 296 del 2006, ha rinviato al decreto ministeriale le modifiche alla tabella di valutazione dei titoli allegata al d.l. n. 97 del 2004 che, per il resto, non è stato toccato dall’intervento normativo; 9. del pari, la possibilità per gli insegnanti di chiedere l’inserimento nella graduatoria in caso di trasferimento da altra provincia è rimasto disciplinato dall’art. 1 del citato d.l. n. 97 del 2004 (come confermato anche dall’art. 1 del d.l. n. 134 del 25.9.2009, conv. con modif. in l. n. 167 del 2009); 10. con l’art. 9, comma 20, del d.l. n. 70 del 13.5.2011, conv. in l. n. 106 del 2011, il legislatore ha poi previsto che l’aggiornamento delle graduatorie, in precedenza biennale, divenisse triennale e con possibilità di trasferimento in un’unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza, con esclusione, decorrere dall’anno scolastico 2011/2012, della possibilità di ulteriori nuovi inserimenti; 11. ebbene, è l’interpretazione di detta modifica normativa che è centrale ai fini della decisione della questione; 11.1. nell’esegesi offerta dal Miur la disposizione citata impedirebbe ai docenti precedentemente inseriti in graduatoria e cancellati da essa in conseguenza della mancata domanda di inserimento all’atto dell’aggiornamento, divenuto triennale, di essere nuovamente iscritti nelle graduatorie; 11.2. nell’interpretazione fornita dal Ministero, insomma, l’art. 9, comma 20, del d.l. n. 70 del 13.5.2011, conv. in l. n. 106 del 2011, impedirebbe non solo i nuovi inserimenti, ma anche i reinserimenti dopo le cancellazioni; 12. l’assunto è infondato; 12.1. a tal proposito, infatti, basta rilevare che tutti i dati normativi innanzi riportati in successione cronologica smentiscono la tesi sostenuta dal MIUR dell’inapplicabilità alle graduatorie divenute ad esaurimento delle disposizioni dettate dall’art. 1 del d.l. n. 97 del 2004, perché, al contrario, proprio detta disciplina viene richiamata anche successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 605, della l.n. 296 del 2006; 12.2. conferma quanto innanzi, del resto, anche il rilievo che ancora nel 2011 il citato d.l. n. 70, pur sancendo al comma 4, il divieto di “nuovi inserimenti”, ha lasciato immutato il comma 1 bis che consente al docente depennato, in conseguenza della mancata presentazione della domanda, il successivo reinserimento all’atto del nuovo aggiornamento delle graduatorie, con recupero del punteggio maturato al momento della cancellazione; 12.3. in estrema sintesi, la mancata abrogazione espressa dell’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 7.4.2004, conv. con modif. dalla l. n. 143 del 2004, l’impossibilità di ritenerne l’abrogazione tacita in difetto dell’incompatibilità ontologica tra i tessuti normativi (cfr. sul punto Cass. Sez. U, n. 11833/2013), la necessità, in armonia con i criteri interpretativi dettati dall’art. 12 delle preleggi, di leggere ed interpretare il comma 4 dell’art. 1 del d.l. n. 87 del 2004, come modificato dal legislatore con l’art. 9, comma 20, del d.l. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, non quale monade isolata, ma in maniera sistematica, impongono di ritenere che la modifica del 2011 e la trasformazione ad esaurimento delle graduatorie è rivolta solo ad escludere i “nuovi ulteriori inserimenti”, ma non i “reinserimenti” dei docenti cancellati, stante la perdurante vigenza dell’innanzi ricordato art. 1, comma 1 bis; 12.4. l’art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006 non ha quindi determinato la cristallizzazione assoluta delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa alla luce dei rilievi innanzi svolti ed anche perché sono stati previsti dal legislatore “nuovi inserimenti”, secondo quanto già evidenziato al punto 7; 12.5. insomma, il legislatore con la novella del 2011, con una scelta perfettamente compatibile con il sistema di reclutamento del personale scolastico disegnato dalla l. n. 296 del 2006 e successive modifiche, pur perseguendo l’obiettivo della eliminazione del precariato scolastico con l’immissione nei ruoli, in modo progressivo, dei docenti iscritti nelle graduatorie divenute ad esaurimento, ha però ritenuto comunque possibili gli inserimenti di coloro che erano in procinto di conseguire il titolo abilitante e ha inteso tutelare il legittimo affidamento riposto da coloro che erano stati cancellati, all’atto dell’aggiornamento, di potersi successivamente reiscrivere in graduatoria, come previsto dal legislatore del 2004; 13. corrobora il percorso ricostruttivo innanzi compiuto l’interpretazione che dell’assetto normativo relativo alle graduatorie scolastiche è stato offerto dalla giurisprudenza amministrativa che ha annullato diversi d.m. ministeriali - il d.m. n. 42 del 2009, il d.m. n. 235 del 2014 - per contrasto con la norma primaria, nella parte in cui non consentivano il reinserimento dei docenti “depennati” dalle graduatorie (cfr. Cons. di Stato n. 3658 del 2014; Cons. di Stato n. 3324 del 2017), sicché corretta è stata anche la disapplicazione della normativa secondaria compiuta dai giudici di merito; 14; in via conclusiva va data continuità all’orientamento (cfr., tra le tante, le massimate Cass. n. 28250 del 2017 e 10221/2020, già ricordate) secondo cui “la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all’art 401 del d. lgs. N. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l’abrogazione per incompatibilità dell’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione”; 15. le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivocon attribuzione in favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi anticipatari; P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il MIUR, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 200,00 per esborsi ed€ 4000,00 per compensi professionali, oltre spes
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