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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 06104/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 18/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Vercelli in data 18/09/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Aldo in ordine al reato di cui all'art. 641 cod. pen.

Il ricorso ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente se incompleto o comunque non corretto (pag. 2 e 3 della sentenza impugnata).

Va richiamato, in proposito, il principio di diritto secondo cui non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione (Sez.

U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 26974, Sez. 2, n. 29726 del 21/07/2022, Kintsuria, non massinnata).

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 24 gennaio 2023 Il Con511érestensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 18/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Vercelli in data 18/09/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Aldo in ordine al reato di cui all'art. 641 cod. pen. Il ricorso ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente se incompleto o comunque non corretto (pag. 2 e 3 della sentenza impugnata). Va richiamato, in proposito, il principio di diritto secondo cui non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione (Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 26974, Sez. 2, n. 29726 del 21/07/2022, Kintsuria, non massinnata). All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 gennaio 2023 Il Con511érestensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06104/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris