CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22678/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 6692/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L ., in persona del legale rappresentante p.t, rappresentat a e difes a dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA]Anna (P . E . C . : si- [OSCURATO:EMAIL]),domiciliata presso la Cancelleria della Corte diCassazione; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 , costituita ai soli fini Oggetto:preavvisoiscri- zioneipotecaria dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370 cod.proc. civ. ; –resistente – nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentat a e difesa, anche disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ì [OSCURATO:PERSONA] (P.E.C.: [OSCURATO:EMAIL] ) , elettivamente do- miciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] 39 ; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in per- sona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale procuratore specialedella Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I.) S.p.A., rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ( P.E.C.: avv.ester.sciplino@posta- cert.inps.gov.it ); [OSCURATO:PERSONA] ( P.E.C.: avv.antonino.sgroi@po- stacert.inps.gov.it ), [OSCURATO:PERSONA] (P.E.C.: avv.lelio.maritato@po- stacert.inps.gov.it), [OSCURATO:PERSONA]Aloisio ( P.E.C.: a vv . carla.daloisio@po- stacert.inps.gov.it), [OSCURATO:PERSONA] ( P.E.C.: avv.emanuele.de- [OSCURATO:EMAIL]) [OSCURATO:PERSONA] ( P.E.C. avv.giu- [OSCURATO:EMAIL]) e con loro elettiv amen te do- miciliatoin Roma, via C. Beccaria n. 29 presso l'A vv ocatura Centrale dell'Istituto; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA]- TUNISUL LAVORO (INAIL), in persona del Dirigente Generale, rap- presentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] (P.E.C.:[OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (P.E.C.: l.fra- [OSCURATO:EMAIL]) e con gli stessi elettivamente domiciliato pressola sede legale dell’Istituto in Roma, via IV Novembre n. 144; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio n. 5194 /3/1 6 , depositata il 13 . 9 . 20 1 6 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 luglio 2024 dal consiglierePierpaolo Gori . Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve- nivaaccolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., avverso la sentenza della Commissione TributariaProvinciale di Roma n. 21017 / 21 /1 5 declaratoria d el par- zialedifetto di giurisdizione in favore dell’AGO e, nel resto, dell’ ac- coglimentodel ricors o introduttiv o . Questo era stat o propost o da lla societàSigra costruzioni S.r.l. avverso il preavviso di iscrizione ipo- tecaria n. 97 2014 0443178, nonché avverso le cartelle di paga- mentoe gli atti presupposti alla stessa. La società evocava in giudi- zio, oltre che l’agente della riscossione, l’Agenzia delle Entrate, l’INPSe l’INAIL. Ilgiudice di prime cure , sulla parte della domanda in cui riteneva la giurisdizione del giudice tributario, l’accoglieva disponendo la can- cellazionedell’iscrizione ipotecaria per violazione dell'a r t. 50, comma 2,d.P.R. 602/73. Ilgiudice d’appello riformava tale decisione sulla base di una duplice ratiodecidendi. Da un lato accertava che la società ricorrente aveva lamentatocon il ricorso introduttivo l'omessa not i fica della comuni- cazionepreventiva dell'iscrizione ipotecaria impugnata, nonché l'o- messanotifica degli atti presupposti all'Iscrizione stessa e la conse- guenteinesistenza dei diritti di credito oggetto de l la stessa, ma non avevamai dedotto la violazione de l l'art. 50 citato. Ne deriva va che lasentenza di primo grado era stata pronunciata ultra petita, in vio- lazionedell’art. 112 c od . p roc . c iv . . Dall’altro, il giudice stabiliva co- munque l'inapplicabilità dell'a r t. 50, comma 2, d. P . R . 602/73 alle azionicautelari, in quanto la norma in ragione della quale il giudice diprimo grado aveva annullato l'iscrizione ipotecaria impugnata era applicabilein ipotesi di azioni esecutiv e . Avversola sentenza d’appello propon e ricorso per cassazione la con- tribuente,affidato a tre motivi, cui replicano con distinti controricorsi l’agente della r iscossione , l’INPS e l’INAIL, mentre l’Agenzia delle Entrateha depositato mera comparsa di costituzione ai fini dell’even- tualepartecipazione all’udienza di discussione ex art.370 cod. proc. civ.. Consideratoche: 1.In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva diInps e I nail nel presente giudizio di cassazione . Infatti, g ià il giu- dicedi prime cure ha declinato parzialmente la giurisdizione del giu- dice tributario con riferimento ai crediti di natura non tributaria di cui i due enti sono titolari . L e spese del presente grado sono com- pensatenei confronti dei due enti in quanto, benché destinatari della (erronea)notificazione del ricorso per Cassazione ad opera della so- cietà,non hanno tenuto che sulla questione della loro legittimazione ègià maturato il giudicato interno nel grado di appello, con conse- guentesuperfluità d ella loro attività difensiva in Cassazione . 2.Con il primo motivo, viene dedotta la violazione e falsa applica- zionedegli artt. 2 e 3, comma 1, del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 111, comma 1 Cost. « per avere il giudice tributario d’appello errato in diritto senza preliminarmente eccepire, prima di ogni decisione, il suodifetto di giurisdizione in relazione ai crediti di natura previden- ziale(Inps ed I nail) e di natura amministrativa (comune di R oma) e contenutinell’estratto di ruolo, prodotto in atti dall’appellante E qui- taliasud spa, ed appartenenti invece alla giurisdizione ordinaria » . 3.Il motivo è inammissibile per più ragioni.3.1.Innanzitutto, non vi è neppure indicazione del pertinente para- digma processuale dell’art. 360, comma 1 cod. proc. civ. . I noltre, l’interpretazionedel contenuto della doglianza fa emergere un evi- dentecumulo di censure, pretese di violazioni di legge e asseriti vizi motivazionalitra loro incompatibili . 3.2. In secondo luogo, non viene colta la ratio decidendi espressa nelgiudizio, dal momento che il giudice di prime cure ha dichiarato ildifetto di giurisdizione parziale, con riferimento alla parte degli atti impugnatiafferenti crediti previdenziali di natura non tributaria, con statuizioneche dagli atti non risulta specificamente appellata da al- cunadelle parti e conseguente maturazione del giudicato interno. 4.Con il secondo motivo di ricorso viene prospettata l’omessa, in- sufficiente,contraddittoria motivazione per omesso esame circa un fattocontroverso e decisivo per il giudizio, ai fini de ll’art. 360 comma 1n. 5 cod. proc. civ., in relazione al mancato esame delle risultanze processualie, comunque, la nullità della sentenza per omessa pro- nunciasu detto punto decisivo della controversia ex art. 360 comma 1nn. 3 e 4 cod. proc. civ.. 4.1Il terzo motivo prospetta « l’insufficiente ed errata motivazione peromesso o insufficiente o errato esame circa un fatto controverso edecisivo per il giudizio in relazione al dichiarato vizio ultra petitum partium nella sentenza del giudice in prime cure in relazione alla errata applicazione dell’art. 50, comma 2, d.P.R. 602/73 ( art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ. ) e violazione o falsa applicazione di normedi diritto in relazione a detta questione ( art. 360 comma 1 n. 3cod. proc. civ. ) . Violazione o falsa applicazione di norme di diritto inrelazione all’applicazione dell’art. 77 co. 2 d.P.R. 602/73 e comun- que dell’art. 77 nonché dell’art. 19 comma 1 e bis, circa l’omessa comunicazionepreventiva (…) ( ai fini dell’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc.civ.). Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in rela- zione all’applicabilità dell’art. 77 co mma 2 bis d.P.R. 602/73 per l’iscrizione di ipoteca , ex art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., omessao insufficiente o contraddittoria motivazione o omesso o in- sufficienteesame circa un fatto controverso decisivo del giudizio in relazionealla mancata notifica della comunicazione preventiva pre- scrittadall’art. 77 co mma 2 bis d.P.R. 602/73 ed alla mancata prova data dall’Equitalia cui era tenuta ex art. 2697 cod. civ. ( art. 360 comma1 n. 5 cod. proc. civ. ) e, in tal senso, violazione o falsa ap- plicazionedell’art. 2697 cod. civ. in relazione a detta mancata prova (art.360comma 1 n. 3 cod. proc. civ. ) » . 5. I due motivi, di concezione analoga, possono essere esaminati congiuntamentee sono inammissibil i , per più concorrenti ragioni. 5.1. In primo luogo, quanto alla tecnica di formulazione, s i assiste adun affastellamento di profili di censura eterogenei e tra loro ine- stricabili,con riferimento a ben tre paradigmi processuali per ogni motivo ( nn. 3, 4 e 5 del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ. ), e i profilisono tra loro incompatibili . 5.2.Sempre quanto alla concezione dell e censur e , la ricorrente non tieneconto che l’art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012,n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.,e si applica nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trente- simogiorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversionedel decreto e, dunque, dall’11 settembre 2012. La no- vellatrova dunque applicazione nella fattispecie, in cui la sentenza impugnataè stata depositata il 13.9. 20 16 e, nel testo applicabile, il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l’« omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti» e non più l’«omessa, insufficiente o contrad- dittoriamotivazione» circa un fatto controverso e decisivo per il giu- diziocome precedentemente previsto dal “vecchio” n.5, con conse- guenteinammissibilità in parte qua de i due motiv i di ricorso anche perchénon ha n tenuto conto del mutato quadro normativo proces- suale(cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 2014).5.3.Vi è poi inammissibilità anche per difetto di specificità de i motiv i . Postoche la ricorrente nelle censur e fa riferimento al la notifica delle cartelle sottese all’iscrizione, avrebbe dovuto trascrivere esatta- mentele singole relate delle varie cartelle, e non limitarsi a indicarne genericamente il contenuto , per consentire al Collegio di apprez- zarnela decisività . Inoltre,in ricorso si insiste sulla questione della necessità del previo avvisoex art. 50 comma 2 d.P.R. 602/73 , senza dare evidenza ana- litica della tipologia dei crediti o almeno riprodurre le cartelle per poterverificare l’applicabilità della norma . Lealtre questioni, inclusa quella ex art.77 cit. sono da considerarsi nuove, dal momento che nella aspecificità delle censure non vi è evidenzadi tempestiva loro introduzione in primo grado e riproposi- zionein appello . 6.Il ricorso è conclusivamente rigettato. Lespese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soc- combenza, liquidate in favore dell a sola agente della riscossione, considerato che l’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370 cod.proc. civ. senza svolgimento di difese effettive. P.Q.M. LaCorte: dichiara il difetto di legittimazione passiva di INPS e INAIL e com- pensale spese di lite nei loro confronti ; rigettail ricorso nel resto e condanna la ricorrente alla rifusione delle spesedi lite, liquidate in favore dell’agente della riscossione in e uro 8.200per compens