CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10641/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12885-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 80003170661, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 865/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'ABRUZZO, depositata [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso una ingiunzione di pagamento per tasse automobilistiche relativa all'anno d'imposta 2011; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] ne accoglieva l'appello affermando che erroneamente la [OSCURATO:PERSONA], nel caso in esame, ha ritenuto che la prescrizione triennale in materia di tasse automobilistiche e per ogni atto impositivo o esecutivo dovesse seguire, quanto al dies a quo, il criterio previsto dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1982 per l'avviso di accertamento e cioè dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata, perché l'ente può richiederla entro e non oltre il terzo anno e fino alla data del 31 dicembre: infatti l'eccezionale previsione dell'art. 5 cit. per la decorrenza del termine prescrizionale dell'atto di accertamento, dovuta all'eterogeneità dei termini di scadenza per il pagamento dell'imposta nel corso dell'anno di competenza, non può estendersi agli anni successivi che hanno invece una decorrenza ben individuata nella data di notifica dell'atto prodromico; la regione Abruzzo proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, la regione Abruzzo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, convertito in legge n. 60 del 1986, così come modificato dall'art. 3 Ric. 2020 n. 12885 sez. MT - ud. 25-01-2022 -2- del D.L. non comportando la mancata impugnazione della cartella nei termini l'applicabilità del termine ordinario di prescrizione in ordine alla successiva notifica dell'intimazione di pagamento» (Cass. n. 20425 del 2017). Tale pronuncia, infatti, non afferma che il termine di prescrizione triennale inizia a decorrere, per ogni atto interruttivo, a partire dal primo gennaio dell'anno successivo rispetto alla notifica dell'atto interruttivo, ma si limita semplicemente a richiamare l'art. 5 cit. per rilevare che, in materia di tasse automobilistiche, il termine prescrizionale è di soli tre anni, non potendosi prolungare a dieci anni in assenza di un titolo giudiziale, in conformità all'insegnamento della parimenti citata Cass. S.U. n. n. 23397 del 2016, la quale pure non prende in esame il suddetto problema del dies a quo del termine prescrizionale di tre anni a seguito di un evento interruttivo. [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che erroneamente la [OSCURATO:PERSONA], nel caso in esame, ha ritenuto che la prescrizione triennale in materia di tasse automobilistiche e per ogni atto impositivo o esecutivo dovesse seguire, quanto al dies a quo, il criterio previsto dall'art. 5 del d.l. n. 953 del 1982 per l'avviso di accertamento e cioè dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata, perché l'ente può richiederla entro e non oltre il terzo anno e fino alla data del 31 dicembre: infatti l'eccezionale previsione dell'art. 5 cit. per la decorrenza del termine prescrizionale dell'atto di accertamento, dovuta all'eterogeneità dei termini di scadenza per il pagamento dell'imposta nel corso dell'anno di competenza, non può estendersi agli anni successivi che hanno invece una decorrenza ben individuata nella data di notifica dell'atto prodromico - ha ritenuto Ric. 2020 n. 12885 sez. MT - ud. 25-01-2022 -3- che, nel caso di specie, avente ad oggetto una intimazione di pagamento, la prescrizione dovesse decorrere non dall'anno successivo rispetto a quello della notifica di tale atto ma dalla notifica dell'atto stesso. Infondato l'unico motivo di impugnazione, ne consegue che il ricorso va rigettato; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della su9sistenza dei presupposti processuali per il versamento, 129._ da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ~ate, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]() Napolitano 'JP15 [OSCURATO:PERSONA]