Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 luglio 2022

Cassazione n. 26576/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

guente DECRETO Ud. sul ricorso 14799-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PAISIELLO N. 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende;- controricorrente - 57 avverso la sentenza n. 6776/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/12/2019; R.G.N. 14799/2020 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore, depositato telematicamente in data 26 luglio 2022; rilevato che in data 04 agosto 2022 il difensore della controricorrente, munito di idonei poteri, come da procura speciale in atti, ha depositato telematicamente atto di accettazione alla predetta rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza.

Così deciso in Roma il giorno G.1.«,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente DECRETO Ud. sul ricorso 14799-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PAISIELLO N. 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende;- controricorrente - 57 avverso la sentenza n. 6776/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/12/2019; R.G.N. 14799/2020 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore, depositato telematicamente in data 26 luglio 2022; rilevato che in data 04 agosto 2022 il difensore della controricorrente, munito di idonei poteri, come da procura speciale in atti, ha depositato telematicamente atto di accettazione alla predetta rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno G.1.«,
Decreto Cassazione n. 26576/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris