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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 10594/2024

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4970/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 74 int. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Colapinto ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 13 ( [OSCURATO:PERSONA] ), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 2012/2018 depositata il4.12.2018. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31.1.2024dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Stando a quanto risulta dal ricorso introduttivo , c on atto di citazione notificato il 12.1.2011 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (breviter: Giuzio) ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione specializzata in materia di impresa , [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quale incorporante l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) e l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, quantificati in € 52.256.781,88 ex artt.2598 e 2600 cod.civ., 98 e 99 c.p.i. e 2043 cod.civ., ovvero in subordine per sentirne accertare la responsabilità exart.2041 cod.civ.

Nella resistenza delle due società il Tribunale di Bari, con sentenza del 22.7.2016, ha rigettato le domande attoree condannando la Giuzio alla rifusione delle spese processuali. 2.Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello la Giuzio, a cui hanno resistito le società appellate.

La Corte di appello di Bari con sentenza del 4.2.2018 ha respinto il gravame, con aggravio di spese.

3. La Corte di appello: a) ha ritenuto in via preliminare ammissibile l’appello di Giuzio; b) ha ritenuto la propria giurisdizione, perché, dopo la conclusione dei giudizi amministrativi, era stata azionata una diversa pretesa di contenuto meramente patrimoniale, avente consistenza di diritto soggettivo; c) ha ritenuto tardiva l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da AL; d) ha individuato la causa petendi della domanda attrice nella dedotta illiceità delle condotte causative di danno per violazione delle norme sulla concorrenza e sui diritti di proprietà industriale e non nella responsabilità precontrattuale exart.1337 cod.civ.

4. Avverso la predetta sentenza, notificata in data 4.12.2018 e 14.12.2018, con atto notificato il 1°.2.2019 ha proposto ricorso per cassazione la Giuzio, svolgendo quattro motivi. 4.1.Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art.112 cod.proc.civ.

La ricorrente sostiene, contrariamente a quanto opinato da Tribunale e Corte di appello, di non essersi lamentata della decisione amministrativa di gestire il servizio idrico integrato con una società interamente pubblica, legittima scelta discrezionale, ma che quella scelta non fosse stata attuata dalle controparti; osserva altresì che le diverse scelte attuate dalle controparti, non esaminate da alcun giudice amministrativo, costituivano i presupposti della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle società convenute.

La ricorrente assume di essere avvinta a AQP e AL da un rapporto, assimilabile a quello contrattuale, da contatto sociale, anche agli effetti dei doveri di lealtà e buona fede di cui all’art.1337 cod.civ. 4.2.Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art.112 cod.proc.civ. con riferimento alla denuncia di atti di concorrenza sleale e di violazione dei diritti di proprietà industriale, su cui tanto il Tribunale, quanto la Corte di appello avevano omesso la doverosa pronuncia, escludendo un comportamento di scorrettezza e malafede da parte delle società convenute, così non cogliendo le ragioni della domanda.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.1337, 1338,1175, 1375, 1173, 1174, 1225 cod.civ.

La ricorrente lamenta che la Corte di appello, recependo l’eccezione di AL, abbia ritenuto che la causa petendi poggiasse sull’art.1337 cod.civ., con conseguente mutatio libelli e impatto con il giudicato riveniente dalla decisione del Consiglio di Stato, così violando o falsamente applicando l’art.1337 cod.civ. secondo l’interpretazione fornitane dalla Cassazione con la sentenza n.14188 del 2016, che la riconduce alla responsabilità da contatto sociale.

4.4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto exart.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.92 cod.proc.civ. e lamenta che non sia stata ravvisata la soccombenza reciproca, in considerazione del rigetto delle avversarie eccezioni di inammissibilità dell’appello, di difetto di giurisdizione, di prescrizione e della domanda di risarcimento danni per lite temeraria.

4.5. Con atto notificato il 4.3.2019 ha proposto controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] (breviter: AQP), chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione.

4.6. Con atto notificato il 12.3.2019 ha proposto controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] (breviter: AL), chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione.

4.7. AL ha proposto istanza di sollecita fissazione del ricorso per ragioni di urgenza.

Entrambe le parti controricorrenti hanno presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

5. Il ricorso appare inammissibile per la mancanza di una adeguata esposizione sommaria dei fatti di causa e della vicenda processuale che ha condotto alla pronuncia oggetto di impugnazione.

6. Il nuovo testo dell’art.366, n.3, cod.proc.civ., introdotto dal d.lgs.10.10.2022 n.149, e quindi inapplicabile ratione temporis, richiede ora la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso, ma non ha fatto che esplicitare un requisito di chiarezza, concisione e strumentalità già implicito nel sistema.

L’esposizione, si ripete «sommaria», dei fatti di causa, ha l’essenziale funzione di mettere la Corte in condizione di valutare rilevanza, specificità e pertinenza dei motivi di ricorso.

Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall'art. 366, n. 3, cod.proc.civ., dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l'inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Sez. 2, n. 10072 del 24.4.2018; Sez.

U, n. 22575 del 10.9.2019).

Da tale esposizione devono risultare le posizioni processuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati, causa petendi e petitum , nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla Suprema Corte u n'attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente (Sez. 6 - 3, n. 13312 del 28.5.2018,).

La prescrizione ha la funzione di agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara ricostruzione funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Sez. 5, n. 24340 del 4.10.2018).

Ciò ha condotto questa Corte ad affermare che il ricorso per cassazione redatto mediante la giustapposizione di una serie di documenti integralmente riprodotti è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, il quale postula che l'enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di un concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sicché, senza escludere radicalmente che nel contesto dell'atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo, non può essere demandato all'interprete di ricercarne gli elementi rilevanti all'interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte (Sez.

L, n. 26837 del 25.11.2020; Sez. 6 - 3, n. 1278 del 21.1.2020;Sez. 6 - 3, n. 3385 del 22.2.2016; Sez. 6 - 1, n. 22185 del 30.10.2015; Sez.

U, n. 5698 del 11.4.2012).

Da ultimo è stato ribadito che il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 cod.proc.civ. ; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai n. 3 e 4 dell'art. 366 cod.proc.civ.(Sez.

U , n. 37552 del 30.11.2021).

7. La ricorrente, nella specie, ha totalmente omesso di dar conto nello svolgimento del processo dei fatti da essa dedotti in giudizio, posti a base della domanda di accertamento della responsabilità per atti di concorrenza sleale e violazione dei segreti industriali e del conseguente risarcimento dei danni.

A tal fine la ricorrente si è limitata a riportare, in «virgolettato», una parte della sentenza di appello che dà conto delle conclusioni delle parti in primo grado e del fondamento della domanda attorea sugli artt.2598 e 2600 cod.civ. e 98 e 99 c.p.i., nonché in subordine sull’art.2041 cod.civ., ma non indica affatto quali fossero i fatti storici costitutivi posti a base della domanda, le correlative deduzioni della parte attrice e le difese delle parti.

Non aiuta in tal senso neppure la lettura dei motivi di ricorso, anche se, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, si deve escludere, comunque, che i motivi, deputati ad esporre gli argomenti difensivi, possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (Sez. 1, n. 24432 del 3.11.2020; Sez. 6- 3, n. 13312 del 28.5.2018; Sez. 6 - 3, n. 3385 del 22.2.2016).

In ogni modo, dai motivi in questione emerge solo, e neppur in modo nitido e comprensibile, che le doglianze della ricorrente sarebbero state fondate non già sulla decisione di revocare la gara finalizzata al reperimento di un partner privato per la società mista pubblico-privato per la gestione del servizio idrico integrato, ma sulla mancata attuazione della diversa scelta di affidare la gestione a una società interamente pubblica e su una non meglio precisata e definita cessione di ramo aziendale, a prezzo vile, che avrebbe in qualche modo comportato un illecito concorrenziale e la violazione dei segreti industriali di Giuzio.

Di più non è dato intendere e ciò è del tutto insufficiente a comprendere, attraverso la lettura del ricorso, come impone la legge ex art.366 n.3, cod.proc.civ., quali fossero i fatti allegati e la loro connessione e qualificazione ai fini delle domande proposte in primo grado, altrimenti del tutto incomprensibili.

Certamente non assolve la ricorrente dal mancato adempimento l’incompletezza del riassunto contenuto nella sentenza impugnata, da essa utilizzato a mo’ di citazione, poiché l’onere processuale gravava a suo carico e le imponeva di rendere comprensibile con il l’atto introduttivo del giudizio di legittimità i fatti costitutivi della pretesa da essa azionata.

Il che si ribalta nell’impossibilità del corretto esame delle censure proposte avverso la sentenza impugnata che presuppone tali informazioni.

10. La Corte quindi deve dichiarare inammissibile il ricorso e condannare la ricorrente al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti, liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti, liquidate, per ciascuna di esse, nella somma di € 22.000,00 per compensi, € 200,00 peresborsi, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4970/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 74 int. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Colapinto ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 13 ( [OSCURATO:PERSONA] ), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 2012/2018 depositata il4.12.2018. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31.1.2024dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Stando a quanto risulta dal ricorso introduttivo , c on atto di citazione notificato il 12.1.2011 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (breviter: Giuzio) ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione specializzata in materia di impresa , [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quale incorporante l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) e l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, quantificati in € 52.256.781,88 ex artt.2598 e 2600 cod.civ., 98 e 99 c.p.i. e 2043 cod.civ., ovvero in subordine per sentirne accertare la responsabilità exart.2041 cod.civ. Nella resistenza delle due società il Tribunale di Bari, con sentenza del 22.7.2016, ha rigettato le domande attoree condannando la Giuzio alla rifusione delle spese processuali. 2.Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello la Giuzio, a cui hanno resistito le società appellate. La Corte di appello di Bari con sentenza del 4.2.2018 ha respinto il gravame, con aggravio di spese. 3. La Corte di appello: a) ha ritenuto in via preliminare ammissibile l’appello di Giuzio; b) ha ritenuto la propria giurisdizione, perché, dopo la conclusione dei giudizi amministrativi, era stata azionata una diversa pretesa di contenuto meramente patrimoniale, avente consistenza di diritto soggettivo; c) ha ritenuto tardiva l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da AL; d) ha individuato la causa petendi della domanda attrice nella dedotta illiceità delle condotte causative di danno per violazione delle norme sulla concorrenza e sui diritti di proprietà industriale e non nella responsabilità precontrattuale exart.1337 cod.civ. 4. Avverso la predetta sentenza, notificata in data 4.12.2018 e 14.12.2018, con atto notificato il 1°.2.2019 ha proposto ricorso per cassazione la Giuzio, svolgendo quattro motivi. 4.1.Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art.112 cod.proc.civ. La ricorrente sostiene, contrariamente a quanto opinato da Tribunale e Corte di appello, di non essersi lamentata della decisione amministrativa di gestire il servizio idrico integrato con una società interamente pubblica, legittima scelta discrezionale, ma che quella scelta non fosse stata attuata dalle controparti; osserva altresì che le diverse scelte attuate dalle controparti, non esaminate da alcun giudice amministrativo, costituivano i presupposti della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle società convenute. La ricorrente assume di essere avvinta a AQP e AL da un rapporto, assimilabile a quello contrattuale, da contatto sociale, anche agli effetti dei doveri di lealtà e buona fede di cui all’art.1337 cod.civ. 4.2.Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.4, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art.112 cod.proc.civ. con riferimento alla denuncia di atti di concorrenza sleale e di violazione dei diritti di proprietà industriale, su cui tanto il Tribunale, quanto la Corte di appello avevano omesso la doverosa pronuncia, escludendo un comportamento di scorrettezza e malafede da parte delle società convenute, così non cogliendo le ragioni della domanda. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.1337, 1338,1175, 1375, 1173, 1174, 1225 cod.civ. La ricorrente lamenta che la Corte di appello, recependo l’eccezione di AL, abbia ritenuto che la causa petendi poggiasse sull’art.1337 cod.civ., con conseguente mutatio libelli e impatto con il giudicato riveniente dalla decisione del Consiglio di Stato, così violando o falsamente applicando l’art.1337 cod.civ. secondo l’interpretazione fornitane dalla Cassazione con la sentenza n.14188 del 2016, che la riconduce alla responsabilità da contatto sociale. 4.4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto exart.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.92 cod.proc.civ. e lamenta che non sia stata ravvisata la soccombenza reciproca, in considerazione del rigetto delle avversarie eccezioni di inammissibilità dell’appello, di difetto di giurisdizione, di prescrizione e della domanda di risarcimento danni per lite temeraria. 4.5. Con atto notificato il 4.3.2019 ha proposto controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] (breviter: AQP), chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione. 4.6. Con atto notificato il 12.3.2019 ha proposto controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] (breviter: AL), chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione. 4.7. AL ha proposto istanza di sollecita fissazione del ricorso per ragioni di urgenza. Entrambe le parti controricorrenti hanno presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso appare inammissibile per la mancanza di una adeguata esposizione sommaria dei fatti di causa e della vicenda processuale che ha condotto alla pronuncia oggetto di impugnazione. 6. Il nuovo testo dell’art.366, n.3, cod.proc.civ., introdotto dal d.lgs.10.10.2022 n.149, e quindi inapplicabile ratione temporis, richiede ora la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso, ma non ha fatto che esplicitare un requisito di chiarezza, concisione e strumentalità già implicito nel sistema. L’esposizione, si ripete «sommaria», dei fatti di causa, ha l’essenziale funzione di mettere la Corte in condizione di valutare rilevanza, specificità e pertinenza dei motivi di ricorso. Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall'art. 366, n. 3, cod.proc.civ., dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l'inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Sez. 2, n. 10072 del 24.4.2018; Sez. U, n. 22575 del 10.9.2019). Da tale esposizione devono risultare le posizioni processuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati, causa petendi e petitum , nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla Suprema Corte u n'attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente (Sez. 6 - 3, n. 13312 del 28.5.2018,). La prescrizione ha la funzione di agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara ricostruzione funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Sez. 5, n. 24340 del 4.10.2018). Ciò ha condotto questa Corte ad affermare che il ricorso per cassazione redatto mediante la giustapposizione di una serie di documenti integralmente riprodotti è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, il quale postula che l'enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di un concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sicché, senza escludere radicalmente che nel contesto dell'atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo, non può essere demandato all'interprete di ricercarne gli elementi rilevanti all'interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte (Sez. L, n. 26837 del 25.11.2020; Sez. 6 - 3, n. 1278 del 21.1.2020;Sez. 6 - 3, n. 3385 del 22.2.2016; Sez. 6 - 1, n. 22185 del 30.10.2015; Sez. U, n. 5698 del 11.4.2012). Da ultimo è stato ribadito che il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 cod.proc.civ. ; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai n. 3 e 4 dell'art. 366 cod.proc.civ.(Sez. U , n. 37552 del 30.11.2021). 7. La ricorrente, nella specie, ha totalmente omesso di dar conto nello svolgimento del processo dei fatti da essa dedotti in giudizio, posti a base della domanda di accertamento della responsabilità per atti di concorrenza sleale e violazione dei segreti industriali e del conseguente risarcimento dei danni. A tal fine la ricorrente si è limitata a riportare, in «virgolettato», una parte della sentenza di appello che dà conto delle conclusioni delle parti in primo grado e del fondamento della domanda attorea sugli artt.2598 e 2600 cod.civ. e 98 e 99 c.p.i., nonché in subordine sull’art.2041 cod.civ., ma non indica affatto quali fossero i fatti storici costitutivi posti a base della domanda, le correlative deduzioni della parte attrice e le difese delle parti. Non aiuta in tal senso neppure la lettura dei motivi di ricorso, anche se, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, si deve escludere, comunque, che i motivi, deputati ad esporre gli argomenti difensivi, possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (Sez. 1, n. 24432 del 3.11.2020; Sez. 6- 3, n. 13312 del 28.5.2018; Sez. 6 - 3, n. 3385 del 22.2.2016). In ogni modo, dai motivi in questione emerge solo, e neppur in modo nitido e comprensibile, che le doglianze della ricorrente sarebbero state fondate non già sulla decisione di revocare la gara finalizzata al reperimento di un partner privato per la società mista pubblico-privato per la gestione del servizio idrico integrato, ma sulla mancata attuazione della diversa scelta di affidare la gestione a una società interamente pubblica e su una non meglio precisata e definita cessione di ramo aziendale, a prezzo vile, che avrebbe in qualche modo comportato un illecito concorrenziale e la violazione dei segreti industriali di Giuzio. Di più non è dato intendere e ciò è del tutto insufficiente a comprendere, attraverso la lettura del ricorso, come impone la legge ex art.366 n.3, cod.proc.civ., quali fossero i fatti allegati e la loro connessione e qualificazione ai fini delle domande proposte in primo grado, altrimenti del tutto incomprensibili. Certamente non assolve la ricorrente dal mancato adempimento l’incompletezza del riassunto contenuto nella sentenza impugnata, da essa utilizzato a mo’ di citazione, poiché l’onere processuale gravava a suo carico e le imponeva di rendere comprensibile con il l’atto introduttivo del giudizio di legittimità i fatti costitutivi della pretesa da essa azionata. Il che si ribalta nell’impossibilità del corretto esame delle censure proposte avverso la sentenza impugnata che presuppone tali informazioni. 10. La Corte quindi deve dichiarare inammissibile il ricorso e condannare la ricorrente al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti, liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti, liquidate, per ciascuna di esse, nella somma di € 22.000,00 per compensi, € 200,00 peresborsi, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorr
Sentenza Cassazione n. 10594/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris