CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2025
Cassazione n. 18213/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce congiuntamente l'inosservanza dell'art. 341-bis cod. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata e il travisamento della prova; Considerato che il motivo è inammissibile in quanto, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, nella sostanza contesta l'apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di legittimità; Rilevato che il difensore, con il secondo motivo, censura l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di manifesta illogicità della motivazione sul punto; Ritenuto che il motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata; Considerato, peraltro, che i giudici di appello hanno rilevato congruamente (e, dunque, con motivazione che si sottrae al sindacato di legittimità) che le modalità del fatto e il tenore delle espressioni utilizzate dal ricorrente contro i pubblici ufficiali non consentono di ravvisare la particolare tenuità del fatto; Considerato che il ricorrente ha ribadito le proprie censure con memoria depositata in data 3 febbraio 2025; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 fe