CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 16657/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della pronuncia emessa il 13/1/2020 dal locale Tribunale, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], previsa disapplicazione della recidiva, con riguardo al delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte avrebbe condannato il Sibilla per un fatto diverso da quello contestato (quanto all'annualità interessata), in assenza di riqualificazione, con evidente violazione del diritto di difesa; non si sarebbe trattato, dunque, di un errore materiale, come affermato nella sentenza. Violazione di legge e vizio di motivazione sono poi dedotti quanto all'eccepita genericità del capo di imputazione, che avrebbe ancora comportato la lesione delle prerogative defensionali. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Occorre premettere che il gravame proposto dal Sibilla aveva ad oggetto soltanto due aspetti: l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato, una volta esclusa la recidiva, e l'avvenuta fusione per incorporazione della società della quale il ricorrente era legale rappresentante, con altra avente sede in Bulgaria. 5. Tanto premesso, debbono esser allora escluse in questa sede tematiche come l'indeterminatezza del capo di imputazione, peraltro esposta in termini del tutto generici, senza la precisa indicazione di quali elementi - presenti od assenti nel capo stesso - avrebbero impedito un'efficace difesa. 6. Con riguardo, poi, all'avvenuta condanna per un fatto diverso da quello contestato, la stessa è esclusa dal tenore della rubrica, con il quale si lamenta l'omessa presentazione della dichiarazione annuale per il 2010; da intendersi, quindi, come l'anno di riferimento, il cui termine di presentazione scadeva il 30/9/2021 (che diveniva, poi, 30/12/2021, considerando 90 giorni dalla scadenza del termine medesimo). Muovendo da ciò, la Corte d'appello ha quindi concluso che il reato non era estinto per prescrizione, in quanto, alla scadenza del termine citato, era già entrata in vigore la legge 14 settembre 2011, numero 148, che, introducendo il comma 1-bis all'articolo 17, decreto n. 74 in esame, ha stabilito che i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 dello stesso decreto sono elevati di 1/3. Con la conseguenza, che ben si legge nella sentenza impugnata, che il termine di prescrizione in oggetto maturava il 30/12/2021 (oltre le sospensioni in primo grado), quindi ben oltre la pronuncia della sentenza di appello. 7. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 marzo 2022 liere estensore Il Presidente fTh [OSCURATO:PERSONA] DEPO