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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 novembre 2025

Cassazione n. 22805/2026

Testo disponibile della fonte

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sa in data 16/12/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodi dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con istanza depositata in data 26/11/2025, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto larimessione nel termine per impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Trieste in data16/12/2024, irrevocabile il 16/05/2025, deducendo che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto notiziadell’esito del processo da parte del difensore d’ufficio, venendo a conoscenza della condannasoltanto in data 12/11/2025 a seguito della notifica di un provvedimento di esecuzione dipene concorrenti, chiedendo quindi, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., la restituzione neltermine per impugnare detta sentenza.2.

Con provvedimento in data 16/12/2025 la Corte di appello di Trieste ha rigettato l’istanzadi rimessione nel termine nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] per impugnare la predetta sentenza emessadal Tribunale di Trieste.3.

Avverso detta ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendoviolazione di legge e vizio della motivazione, in relazione all’art. 175 comma 2.1 e 2 bis cod.proc. pen., osservando che la Corte di appello non ha considerato la “non colpevolezza” dellamancata proposizione dell’impugnazione dovuta ad eventi sopravvenuti che avrebberoinciso sulla reale possibilità di esercitare il diritto di difesa, sul rilievo che dal novembre 2024Poli era detenuto; tale situazione, integrante un’ipotesi di oggettiva impossibilità assimilabilealla forza maggiore, aveva precluso i contatti del [OSCURATO:PERSONA] con il difensore d’ufficio e quindil’acquisizione di notizie sull’andamento e l’esito del processo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’istanza è inammissibile.2.

E stato chiarito che la restituzione nel termine per proporre impugnazione, ai sensidell'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen, introdotto dall'art. 11, comma 1, lett. b), n. 1,d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere accordata nei casi di assenza dichiaratalegittimamente - quando non fondata su elementi di certezza, ma ritenuta provata dalgiudice, ovvero derivante da sottrazione volontaria - allorché l'imputato provi di non avereavuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non avere potuto proporre impugnazionesenza sua colpa (Sez. 6, n. 1283 del 20/11/2024, dep. 2025, Bamba, Rv. 287420).

Si èanche precisato che grava sull'istante l’onere di provare rigorosamente – mediante atto ofatto certo – il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà diimpugnazione, dovuta a cause esterne a lui non imputabili, che non può ritenersi assoltocon l'allegazione, a sostegno del proprio assunto, di dichiarazioni provenienti da lui stesso(Sez. 2, [ord.] n. 39211 del 24/09/2024, Pozzi, Rv. 287051 – 01; Sez. 1, n. 12712 del28/02/2020, Giglio, Rv. 278706 – 01).3.

Ebbene, nel caso in esame, il richiesto e rigoroso onere di allegazione non può ritenersiassolto, dal momento che non solo non risulta in alcun modo verificabile quanto sololabialmente affermato dal ricorrente a proposito del momento in cui avrebbe avutoconoscenza della sentenza a suo carico (ossia a seguito di emissione di provvedimento dicumulo notificato in data 12/11/2025), ma soprattutto neanche viene contestata laconoscenza del processo, comprovata dalla notifica a mani sia del decreto di citazione agiudizio sia del verbale di udienza (con nota di trasmissione della polizia giudiziaria del 2 edel 4gennaio 2024), cristallizzandosi così, in capo al ricorrente, l’effettiva conoscenza dellavocatio in iudicium e, quindi, della pendenza del processo.

D’altra parte, il mero stato didetenzione non impedisce certamente alla persona ristretta di avere contatti con il difensore,anche d’ufficio, sicché non potrebbe in ogni caso parlarsi di assenza di colpa nella situazionedata di certa conoscenza della pendenza del processo.5.

Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso è in Roma, 1 aprile 2025Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa in data 16/12/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodi dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con istanza depositata in data 26/11/2025, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto larimessione nel termine per impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Trieste in data16/12/2024, irrevocabile il 16/05/2025, deducendo che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto notiziadell’esito del processo da parte del difensore d’ufficio, venendo a conoscenza della condannasoltanto in data 12/11/2025 a seguito della notifica di un provvedimento di esecuzione dipene concorrenti, chiedendo quindi, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., la restituzione neltermine per impugnare detta sentenza.2. Con provvedimento in data 16/12/2025 la Corte di appello di Trieste ha rigettato l’istanzadi rimessione nel termine nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] per impugnare la predetta sentenza emessadal Tribunale di Trieste.3. Avverso detta ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendoviolazione di legge e vizio della motivazione, in relazione all’art. 175 comma 2.1 e 2 bis cod.proc. pen., osservando che la Corte di appello non ha considerato la “non colpevolezza” dellamancata proposizione dell’impugnazione dovuta ad eventi sopravvenuti che avrebberoinciso sulla reale possibilità di esercitare il diritto di difesa, sul rilievo che dal novembre 2024Poli era detenuto; tale situazione, integrante un’ipotesi di oggettiva impossibilità assimilabilealla forza maggiore, aveva precluso i contatti del [OSCURATO:PERSONA] con il difensore d’ufficio e quindil’acquisizione di notizie sull’andamento e l’esito del processo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’istanza è inammissibile.2. E stato chiarito che la restituzione nel termine per proporre impugnazione, ai sensidell'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen, introdotto dall'art. 11, comma 1, lett. b), n. 1,d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere accordata nei casi di assenza dichiaratalegittimamente - quando non fondata su elementi di certezza, ma ritenuta provata dalgiudice, ovvero derivante da sottrazione volontaria - allorché l'imputato provi di non avereavuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non avere potuto proporre impugnazionesenza sua colpa (Sez. 6, n. 1283 del 20/11/2024, dep. 2025, Bamba, Rv. 287420). Si èanche precisato che grava sull'istante l’onere di provare rigorosamente – mediante atto ofatto certo – il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà diimpugnazione, dovuta a cause esterne a lui non imputabili, che non può ritenersi assoltocon l'allegazione, a sostegno del proprio assunto, di dichiarazioni provenienti da lui stesso(Sez. 2, [ord.] n. 39211 del 24/09/2024, Pozzi, Rv. 287051 – 01; Sez. 1, n. 12712 del28/02/2020, Giglio, Rv. 278706 – 01).3. Ebbene, nel caso in esame, il richiesto e rigoroso onere di allegazione non può ritenersiassolto, dal momento che non solo non risulta in alcun modo verificabile quanto sololabialmente affermato dal ricorrente a proposito del momento in cui avrebbe avutoconoscenza della sentenza a suo carico (ossia a seguito di emissione di provvedimento dicumulo notificato in data 12/11/2025), ma soprattutto neanche viene contestata laconoscenza del processo, comprovata dalla notifica a mani sia del decreto di citazione agiudizio sia del verbale di udienza (con nota di trasmissione della polizia giudiziaria del 2 edel 4gennaio 2024), cristallizzandosi così, in capo al ricorrente, l’effettiva conoscenza dellavocatio in iudicium e, quindi, della pendenza del processo. D’altra parte, il mero stato didetenzione non impedisce certamente alla persona ristretta di avere contatti con il difensore,anche d’ufficio, sicché non potrebbe in ogni caso parlarsi di assenza di colpa nella situazionedata di certa conoscenza della pendenza del processo.5. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso è in Roma, 1 aprile 2025Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]
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