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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 23817/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Trani, in data 30 giugno 2022, con la quale MANGIACAPRE Marco era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 comma 2 n.2 per sottrazione di energia elettrica all'ENEL con manomissione del contatore.

2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, per non essere stati valutati correttamente elementi di fatto che avrebbero consentito di escludere l'addebitabilità della condotta illecita all'imputato.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.

Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si presta a una valutazione di manifesta illogicità, così da sottrarsi al sindacato di questo giudice di legittimità nella parte in cui viene evidenziato come il MANGIACAPRE, alla stregua degli elementi documentali e dichiarativi acquisiti, era il gestore dell'attività dell'esercizio commerciale allacciato abusivamente alla rete di distribuzione ENEL per essere stato il sottoscrittore del contratto e per avere gestito l'attività commerciale, una volta espiata la pena comminata in relazione ad una precedente condanna esecutiva, in istituto di detenzione.

Il giudice distrettuale ha evidenziato altresì come non vi era prova della data dell'allaccio abusivo, il quale avrebbe potuto non essere stato contestuale alla stipula e comunque nel lungo periodo di gestione del locale al MANGIACARNE, quale titolare degli obblighi di gestione anche contabile della società non avrebbe potuto sfuggire l'assenza di consumo di energia elettrica e pertanto era doveva ritenersi consapevole dell'allaccio abusivo.

4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Trani, in data 30 giugno 2022, con la quale MANGIACAPRE Marco era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 comma 2 n.2 per sottrazione di energia elettrica all'ENEL con manomissione del contatore. 2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, per non essere stati valutati correttamente elementi di fatto che avrebbero consentito di escludere l'addebitabilità della condotta illecita all'imputato. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si presta a una valutazione di manifesta illogicità, così da sottrarsi al sindacato di questo giudice di legittimità nella parte in cui viene evidenziato come il MANGIACAPRE, alla stregua degli elementi documentali e dichiarativi acquisiti, era il gestore dell'attività dell'esercizio commerciale allacciato abusivamente alla rete di distribuzione ENEL per essere stato il sottoscrittore del contratto e per avere gestito l'attività commerciale, una volta espiata la pena comminata in relazione ad una precedente condanna esecutiva, in istituto di detenzione. Il giudice distrettuale ha evidenziato altresì come non vi era prova della data dell'allaccio abusivo, il quale avrebbe potuto non essere stato contestuale alla stipula e comunque nel lungo periodo di gestione del locale al MANGIACARNE, quale titolare degli obblighi di gestione anche contabile della società non avrebbe potuto sfuggire l'assenza di consumo di energia elettrica e pertanto era doveva ritenersi consapevole dell'allaccio abusivo. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 23817/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris