CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 28823/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
emessa a seguito di reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale disorveglianza di L’Aquila per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza n. 2026/333 del 27/01/2026, il Tribunale di sorveglianzadi L’Aquila, a seguito di reclamo, ha autorizzato [OSCURATO:PERSONA], detenutosottoposto al regime speciale di cui all’art. 41 bis ord. pen., ad effettuarecolloqui con il figlio [OSCURATO:PERSONA], anch’egli detenuto e sottoposto al medesimoregime.2. Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato diL’Aquila, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, articolando duedoglianze con le quali deduce la violazione della disciplina in materia di colloquidei detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41 bis ord. pen. e il vizio dimotivazione.Il Ministero ricorrente lamenta che il Tribunale abbia superato il parerenegativo espresso dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, incentrato sulpericolo che, attraverso i colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], potesseroessere veicolati messaggi inerenti all’attività del clan di provenienza, senzafornire un’adeguata motivazione.Secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato si limita ad affermarel’insussistenza di «ragioni concrete e significative tali da giustificare il diniego,in particolare sotto il profilo dell’effettivo rischio di contatti fra il detenuto e ilgruppo criminale di appartenenza», senza confrontarsi con il rilievo attribuitodalla Direzione distrettuale antimafia al ruolo apicale rivestito da entrambi isoggetti nell’ambito dell’associazione di riferimento.Il Ministero evidenzia, in particolare, che tale posizione apicalerenderebbe concreto il rischio che, nel corso dei colloqui, possano esseretrasmessi messaggi destinati al clan, non soltanto mediante l’utilizzo di unlinguaggio criptico, ma anche attraverso espressioni del volto o gesti dotati disignificato convenzionale.Deduce, inoltre, che il Tribunale non avrebbe operato il necessariobilanciamento, in concreto, tra le esigenze di affettività familiare del detenuto equelle di sicurezza pubblica, né avrebbe indicato le specifiche cautele idonee agarantire la tutela di queste ultime.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta,ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale disorveglianza di L’Aquila per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Questa Corte ha già affermato che «In tema di regime penitenziariodifferenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il diritto dicoltivare, mediante colloqui visivi, l'affettività familiare inerisce al nucleoessenziale dei diritti del detenuto, sicché può essere riconosciuto pur quando ilfamiliare che si vuole incontrare è, anch'egli, sottoposto al regime speciale,dovendosi tuttavia operare un giudizio di bilanciamento, in concreto, tra leesigenze di affettività del soggetto ristretto e quelle di sicurezza pubblica, lequali, laddove ritenute prevalenti, non consentono di soddisfare tale diritto,nemmeno con l'impiego di strumenti audiovisivi» (Sez. 1, n. 46809 del21/11/2024, Rv. 287288).Il principio muove dalla necessità di evitare opposti automatismi.Da un lato, la sottoposizione del familiare al medesimo regimedifferenziato non consente, di per sé sola, di negare il colloquio, poiché ilrapporto familiare conserva rilievo anche nella condizione detentiva piùrigorosa; dall'altro lato, proprio la funzione propria dell'art. 41 bis ord. pen.impone che l'autorizzazione non sia disposta sulla base della sola astrattameritevolezza dell'interesse affettivo, ma all'esito di una verifica concreta dellacompatibilità del colloquio con le esigenze di prevenzione e di sicurezzapubblica che quel regime mira a presidiare.In tale prospettiva, assume specifico rilievo il parere della Direzionedistrettuale antimafia, che, pur non avendo natura vincolante, costituisceelemento istruttorio qualificato, del quale il giudice deve dare conto, soprattuttoquando segnali profili di pericolo riferiti alla posizione criminale dei soggetticoinvolti e alla possibilità che il colloquio divenga veicolo di comunicazioni nonconsentite.È stato, infatti, precisato che «In tema di regime penitenziariodifferenziato speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., ai fini dell'ammissione deldetenuto ai colloqui telefonici sostitutivi con altri familiari, anch'essi ristretti,deve tenersi conto, in applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare DAP del2 ottobre 2017, degli elementi ostativi emergenti dal parere non vincolantedella Direzione distrettuale antimafia» (Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, Rv.283496; Sez. 1, n. 49279 del 11/10/2023, Rv. 285574).3. L'ordinanza impugnata non si è conformata a tali principi.Il Tribunale di sorveglianza aquilano ha ritenuto di poter superare ilparere contrario espresso dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoliaffermando, in termini sostanzialmente assertivi, l'insussistenza di «ragioniconcrete e significative tali da giustificare il diniego, in particolare sotto il profilodell'effettivo rischio di contatti fra il detenuto e il gruppo criminale diappartenenza».Tale affermazione, tuttavia, non si confronta con il contenuto specifico delparere richiamato, che aveva valorizzato il ruolo apicale rivestito sia da Andreasegnalato, proprio in ragione di tale collocazione, il pericolo che il colloquiopotesse essere utilizzato per veicolare messaggi inerenti all'attività del clan.La caratura criminale dei soggetti sottoposti al regime differenziatoimponeva, infatti, una particolare attenzione alla possibilità di trasmetterecomunicazioni in forma indiretta o criptica.Quando il colloquio sia richiesto tra due detenuti entrambi sottoposti alregime di cui all'art. 41 bis ord. pen. e indicati come soggetti di vertice delmedesimo circuito criminale, non è sufficiente affermare che il parere dellaDirezione distrettuale antimafia non è vincolante, né che non risultano ragioniostative in termini generali. Occorre, invece, spiegare se e in quale misura ilcontrollo del colloquio, le modalità di svolgimento e le eventuali prescrizioniaggiuntive siano concretamente capaci di impedire la trasmissione di messaggi,anche non verbali, e di preservare la finalità essenziale del regime differenziato.Il Tribunale ha omesso tale verifica e non ha indicato le concrete modalitàdi esecuzione del colloquio né le cautele ritenute idonee a scongiurare il rischiocomunicativo segnalato. Ne deriva una motivazione che non consente diricostruire il percorso logico seguito per ritenere recessive le esigenze disicurezza prospettate dall'Amministrazione e dalla Direzione distrettualeantimafia.Né può ritenersi sufficiente, a colmare tale lacuna, il generico richiamoall'esigenza di salvaguardare il rapporto familiare tra padre e figlio.Tale esigenza, pur certamente rilevante, doveva essere posta incomparazione con le specifiche ragioni di sicurezza evidenziate dagli organiconsultivi, attraverso un giudizio di bilanciamento esplicito e individualizzato,volto a chiarire perché, nel caso concreto, il diritto all'affettività dovesseprevalere sulle esigenze di prevenzione ovvero perché queste ultime potesseroessere adeguatamente presidiate mediante specifiche cautele.4. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio alTribunale di sorveglianza di L'Aquila, che procederà a nuovo esame con pienalibertà di valutazione, ma nel rispetto dei principi sopra richiamati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale disorveglianza di L'Aquila.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]