CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04628/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ORDINANZA sul ricorso 17871/2021proposto da: SANTONOCITO SANTOrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e MarcoPesenti -controricorrente – avverso la sentenzad ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 805/2021 depositata il 14/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RG 17871/21Santonocito-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre a questa Corte onde sentir cassare sulla base di tre mezzi, avversariamente resistiti con controricorso, la sopra riprodotta sentenza della Corte di appello di Catania, pronunciata a definizione del gravame proposto dal Santonocito avverso la sentenza di primo grado che ne aveva respinto la domanda di indebito promossa sul presupposto dell'usurarietà dei tassi applicati al rapporto di fido e della nullità della commissione di massimo scoperto per difetto di causa. Nel confermare gli assunti tribunalizi, la Corte territoriale ha rigettato il primo motivo di appello rilevando che sull'affermazione operata dal primo giudice circa la mancata allegazione dei decreti ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi soglia era sceso il giudicato per difetto di impugnazione e che, in ogni caso , quella dedotta con la domanda introduttiva era un usura sopravvenuta; ha poi del pari rigettato il secondo motivo di appello, inteso a contestare la mancata ammissione della CTU, rilevando ancora il giudicato formatosi in ordine all'affermazione operata dal primo giudice circa la mancata deduzione del fatto che la c.m.s. andasse considerata ai fini dello sforamento del tasso soglia, circostanza questa che rendeva evidente la mancanza del presupposti per far luogo alla chiesta CTU. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso si presta ad un preliminare ed assorbente rilievo di inammissibilità, argomentabile sotto un duplice profilo. 3. Esso manca, innanzitutto, dall'esposizione sia pur sommaria dei fatti della causa, giacché, interloquendo solo sui profili giuridici della vicenda, senza nulla riferire in ordine agli antefatti della vicenda, alle posizioni delle parti e all'andamento delle precedenti fasi del giudizio, neglige in maniera più che manifesta il precetto dell'art. 366, comma RG 17871/21Santonocito-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 1, n. 3, cod. proc. civ., impendendo al giudice di legittimità di poter disporre, per mezzo della sua sola lettura, di una chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione e di poter così intendere correttamente il significato e la portata, almeno in astratto, delle critiche rivolte alla pronuncia oggetto di impugnazione. 4. Vi è poi da considerare che, ancorché, nel dare ingresso alla trattazione in diritto, il ricorrente enunci, nel medesimo volgere di qualche rigo, la rubrica di tre motivi di ricorso, nelle pagine successive si astiene dal procedere alla loro illustrazione, limitandosi unicamente a ripercorrere, secondo un proprio personale iter ricognitivo, l'evoluzione giuridica conosciuta dal tema della commissione di massimo scoperto e del suo rapporto con la disciplina dell'usura, interlocuzione, come tale, palesemente estranea al percorso motivazionale della decisione impugnata e del tutto sprovvista di ogni afferenza critica a quanto deciso. E' un'impostazione, questa, che, al di là della meritevolezza o meno delle considerazioni che vi si leggono, colloca il "ricorso" in una dimensione che rifugge dal topos che gli è proprio, dato che esso non ottempera neppure minimamente al precetto della specificità, per come ancora significativamente rafforzato dalla recente riforma processuale, e alle regole redazionali che vi presiedono, che, prescrivendo, più in dettaglio, che nella declinazione dei motivi di ricorso trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di congruenza, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica puntuale e non generica, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione, ne assicurano il rispetto per gli effetti diversamente preclusivi imposti dell'art. 366, comma 1,n. 4, cod. proc. civ. RG 17871/21Santonocito-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di parte controricorrente in euro 2 200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma nel