CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 giugno 2023
Cassazione n. 18253/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25857/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 4845/2017 depositata il18/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che c on sentenz a nr 4845/2017 la Corte di appello di Roma accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la pronuncia del Tribunale di Roma nr 19223/2011 e per l’effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto condannando l’appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] del gravame riteneva che in materia di revoca di un contributo erogato a titolo di agevolazioni delle attività produttive ai sensi della legge nr 488/1992 la giurisdizione appartenesse al giudice ordinario. Osservava che nella specie l’azione intrapresa dalla Bic-Lazio, incaricata dalla Regione Lazio di recuperare l’importo del contributo erogato, andava qualificata come azione di recupero della somma indebitamente percepita in relazione alla quale sussiste il diritto del beneficiario a contestare la legittimità del provvedimento. La Corte distrettuale rilevava che dalla documentazione agli atti emergeva che le irregolarità contestate all’odierna appellante riguardassero le spese sostenute dalla beneficiaria per conseguire i contributi di cui alla legge nr 215/1992 relativi alla realizzazione presso la sede della società di un impianto elettrico e per l’acquisito di materiale informatico. [OSCURATO:PERSONA] di appello riteneva che la sovrafatturazione pari ad € 37.821,61 rilevata dal verbale della GdF in merito alla fattura nr 6 emessa dalla 2 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva tenuto conto del costo della manodopera che non era stata calcolata dai verbalizzanti e dell’assenza di elementi di riscontro oggettivi. Osservava inoltre che la sentenza nr 41/2010 della Commissione tributaria di Frosinone aveva accolto il ricorso della società 2 [OSCURATO:PERSONA] per la mancanza di elementi idonei a dimostrare la denunciata sproporzione. La Corte distrettuale rilevava che tale sentenza, che assumeva un valore meramente indiziario, considerata in uno con gli altri elementi di prova non consentiva di ritenere raggiunta la prova del comportamento fraudolento posto a base del provvedimento di revoca del contributo. Su queste basi evidenziava che dal decreto opposto pari ad € 81.129,21 andava detratta la somma di € 59.909,00 sicchè l’importo dovuto era pari ad € 21.220,00. Sottolineava che l’appellante aveva contestato il quantum azionato deducendo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto ad escutere la polizza fideiussoria stipulata dalla [OSCURATO:SOCIETA] conseguendo l’importo di € 28.665,15 e pertanto la somma indicata nel decreto ingiuntivo non risultava dovuto ed il decreto ingiuntivo doveva essere revocato. Avverso tale pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. incorporata per fusione in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motiviillustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con il primo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ex art 360 primo comma nr 5 c.p.c. in relazione alle eccezioni sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al terzo motivo di appello della [OSCURATO:SOCIETA]. per avere la Corte di appello mancato di esaminare l’irregolarità riguardante la fattura nr 21 nonché di valutare la sproporzione della fattura nr 6, irregolarità che anche singolarmente contestate sono idonee ad attivare la procedura di revoca totale dell’agevolazione concessa. Con un secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. con riferimento alla determinazione dell’importo della fattura nr 6 di 2Enne [OSCURATO:SOCIETA]. del 12.5.2003 di € 59.909,00 da detrarre da quello da restituire a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in violazione della legge 215/1992, del d.p.r. 2000 nr 314( art 6), della circolare esplicativa 2.2.2001 nr 1138443(art 6), del Regolamento nr 69/2001 della Commissione Europea, del D.M. 2.2.2001 e del Provvedimento della Regione Lazio nr 124/2002. Si sostiene che detto ultimo provvedimento prevedeva per la realizzazione del programma di investimento secondo la regola “de minimis” un contributo capitale pari al 60% sicchè nell’ipotesi di regolarità della fattura nr 6 il relativo contributo avrebbe dovuto essere pari ad € 35.945,40 e non già come riconosciuto nell’impugnata sentenza pari al 100% della fattura. Con un terzo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art 360 primo comma nr 5 c.p.c. con riferimento alla determinazione dell’importo della fattura nr 6 di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di € 59.909,00 da detrarre da quello da restituire a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per essere incorso il giudice di appello in un errore nel computo delle somme da restituire. Con il quarto motivo si denuncia ai sensi dell’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. con riferimento alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in spregio all’art 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte di appello considerato soccombente alla luce dell’accoglimento del terzo e quarto motivo di appello con cui era stato contestato la mancata considerazione da parte del Tribunale della somma corrisposta dall’Assicurazione alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] lamenta in particolare che l’odierna ricorrente sia in comparsa di risposta di primo grado che in sede di appello aveva ridotto le sue pretese economiche ad € 28.665,15 e che pertanto la Corte distrettuale avrebbe dovuto regolare le spese processuali a favore di [OSCURATO:PERSONA] o quantomeno compensarle. Il primo motivo è inammissibile. Preliminarmente va ricordato che - secondo la giurisprudenza di vertice espressa da questa Corte di legittimità (cfr.Cass. Sez. U. n. 8053/2014) - l' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, riformul ato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54,conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 , introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico , principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell'art.369 c.p.c., co mma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fattostorico", il cui esame sia statoomesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" talefatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora ilfatto storico , rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Nella specie con riferimento alla fattura nr 6 non vi è stato alcunomesso esame di un fatto storico , avendo la Corte d'appello proceduto ad una propria valutazione delle risultanze istruttorie spiegando che la dedotta sovrafatturazione non aveva tenuto conto della manodopera che non era stata considerata dai verbalizzanti e che la sproporzione non era stata riscontrata da elementi oggettivi così come rilevato dalla decisione della Commissione tributaria di Frosinone nr 41/2010. A fronte di tale argomentazione la censura veicolata attraverso il motivo si risolve nella richiesta di un nuovo esame delle risultanze fattuali accertate dal giudice di merito. Il secondo e terzomotivo che vanno esaminati congiuntamente per l’intima connessione sono fondati nei termini di seguito esposti. La ricorrente ha censurato con riferimento a lla fattura nr 6 le modalità di computo in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel portare in detrazione il 100% della fattura anziché come affermato dalla ricorrente il 60% dovuto secondo la regola “de minimis“ . Il rilievo è fondato. Lalegge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoriafemminile) - le cui previsioni sono nel frattempo confluite negliartt. 52-55 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198(Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) - prevede misure di agevolazione economica, consistenti in contributi in conto capitale per l'acquisizione di impianti e servizi che vogliono favorire lo sviluppo dell'imprenditoriafemminile, promuovendone la presenza anche nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi. L’art 6 del DPR 2000 nr 314 , nuovo regolamento di attuazione della legge 1992 nr 215 prevede che “Le imprese possono richiedere che le agevolazioni di cui all'art. 5, siano concesse secondo la regola: de minimis , così come definita dalla Commissione europea con la comunicazione 96/C 68/06, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee n. 69/9 del 6 marzo 1996. In tal caso, fermo restando l'importo massimo dell'aiuto de minimis concedibile, la misura dell'agevolazione è pari al cinquanta per cento della spesa ammessa, elevabile fino al settantacinque per cento per le iniziative ubicate nei territori svantaggiati individuati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese. Per le iniziative di acquisto dei servizi reali la misura dell'agevolazione è pari al 30 per cento, elevabile fino al 40 per cento nelle aree territoriali svantaggiate”. Secondo i criteri normativi l’acquisto del materiale informativo e le connesse prestazioni di servizi descritte nella fattura nr 6 consentiva una detrazione nella misura del 60% secondo la regola de minimis e non già del 100% come stabilito dalla Corte di appello che non ha fatto dunque corretta applicazione dei parametri di legge sicchè dall’importo di € 59.909,00 si doveva decurtare l’importo di 35.945,00 con un residuo di € 45.184,00. Da quanto sopra consegue che tenuto conto che l’importo restituito alla odierna ricorrente per effetto dell’escussione della polizza è stato pari ad € 28.665,00 l’importo che residua dalla somma ingiunta con il decreto opposto emesso per la cifra di € 81.129,21 è pari ad €16.159,00. Tale conclusione fa sorgere l’interesse all’esame della questione relativa alla fattura nr 21 che la Corte di appello ha ritenuto assorbita sul presupposto rivelatosi errato che la somma escussa per il tramite della polizza coprisse interamente il credito ingiunto e che invece dovrà essere valutata in sede di rinvio. Il ricorso va accolto nei termini sopra esposti e la decisione va cassata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Il quarto motivo con cui si censura la disciplina delle spese resta assorbito. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e terzo motivo, dichiara inammissibile i