CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 ottobre 2023
Cassazione n. 34927/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 18924/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed ivi domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 62; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.ain persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso quest’ultima, in Taviano (LE) via sant’Antonio da Padova, n.3; -controricorrente - avverso la sentenza n. 512/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 16/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ricevuto una richiesta di pagamento, per fornitura di acqua potabile in appartamento ad uso abitazione, per un ammontare di 27662,90 euro, per il periodo novembre 2008-marzo 2011. 1.1- L’abitazione nella quale era erogata l’acqua era abitata dall’anziano genitore, già deceduto (Gennaio 2008) al momento in cui è iniziato il conteggio dei consumi (novembre 2008). 2.-Il figlio, [OSCURATO:PERSONA], ha contestato la fattura, assumendo un malfunzionamento del contatore. Tecnici di [OSCURATO:PERSONA], società che ha somministrato l’acqua, hanno asportato il contatore e ne hanno verificato il corretto funzionamento. Ciò ha impedito al CTU, nominato all’interno di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, di fare una valutazione tecnica circa il corretto funzionamento del meccanismo. 3.-Il giudice di primo grado, il Tribunale di Lecce, ha comunque accolto la domanda, con l’argomento che [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostratoil corretto funzionamento del contatore, come era suo onere fare. 3.1.- Invece la Corte di Appello di Lecce è andata di contrario avviso, ed ha deciso che il verbale di verifica fatto dai dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] era prova sufficiente del funzionamento del meccanismo. 4.-Questa decisione è qui impugnata da Indennidate con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso.Memorie di entrambe le parti. Considerato che 5.-Il primo motivo prospetta violazione dell’articolo 342 c.p.c. Il ricorrente si duole del rigetto della eccezione di non specificità dei motivi di appello, che, secondo lui, costituivano la mera ripetizione degli argomenti svolti in primo grado. Il motivo è infondato. L’appello non è un giudizio a critica vincolata, e correttamente la sentenza impugnata ha richiamato il principio di diritto di questa Corte, quanto alla specificitàdei motivi di impugnazione: Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata . (Cass. sez Un. 27119 del 2017). 6.-Con il secondo motivo si prospetta una violazione degli articoli 2967 c.c. e 1559 c.c. Si assume in sostanza che, ferma restando la regola per cui il corretto funzionamento del contatore va provato dal somministrante, tale prova non era stata in realtàfornita da [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di appello la ritengono insita nel verbale che lo stesso somministrante (rectius, i suoi dipendenti) ha redatto a seguito di ispezione e sopralluogo, occasione in cui il contatore è stato smontato in maniera tale da rendere poi impossibile la perizia successiva nel procedimento di accertamento tecnico preventivo. Ritieneil ricorrente che quel verbale è atto di parte, come tale non valido come prova. 6.1.- Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’articolo 1375 c.c. e della Carta dei Servizi dell’utente. La tesiè che la verifica tecnica del contatore è stata effettuata, dopo l’asporto, in un centro di Bari, come risultante dalle deposizioni dei dipendenti , ma senza il contraddittoriotecnico dell’interessato, cui costui, in base alla carta dei Servizi , aveva diritto. I due motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondatie vanno accolti nei termini di seguito indicati. Ribadita la regola che qualora l’utente contesti il regolare funzionamento d el contatore, sulla base altresì di consumi abnormi (nella fattispecie 27 mila euro in due anni e mezzo in una casa disabitata), è onere del somministrante dimostrare che il contatore funziona correttamente (Cass. 297 del 2020); ribadita tale regola, la Corte di Appello ha ritenuto che la prova del corretto funzionamento è stata in realtà fornita attraverso il verbale di accertamento depositato dallo stesso somministrante, cui conseguentemente i giudici di appello hanno attribuito valore probatorio significativo. E ciò anche in ragionedel fatto che quel verbale è stato sottoscritto dall’utente, che ha dato consenso allaapertura del contatore, che ne ha reso poi impossibile la verifica nel corso del giudizio di accertamento tecnicopreventivo. Questa tesi è errata. Intanto, il verbale proveniente dallo stesso somministrante (che è una società per azioni) non può costituire prova di quanto lo stesso somministrante afferma: è un accertamento, una dichiarazione di scienza (“il contatore funziona”) che proviene dalla parte che ha l’onere di dimostrare che quella dichiarazione di scienza è, per l’appunto, vera. I giudici di appello osservano che tuttavia il verbale (in cui si dà atto che il contatore viene asportato e poi aperto perché si proceda, successivamente, a verifica tecnica) è stato sottoscritto dall’utente che ha dato consenso a quella operazione. Ciò non rende tuttavia quel verbale una prova del corretto funzionamento del contatore. Va anzitutto ribadito, ed il ricorrente ne fa menzione, il precedente di questa Corte (Cass. 23699 / 2016) in cui si afferma che laddove, come nel caso di specie, la prova tecnica di funzionamento ( pur richiesta dal somministrato — opponente al decreto ingiuntivo) non possa essere esperita a causa del comportamento del somministrante (che ha provveduto alla sostituzione del contatore al di fuori del contraddittorio e lo ha eliminato, impedendo ogni verifica tecnica), non pù addebitarsi al somministrato — opponente come nella motivazione della corte d'appello, la mancata prova dell'inesattezza dei calcoli eseguiti dall'opposta . (p. 8 della motivazione). In secondo luogo, l’utente non ha sottoscritto e fatta propria la verifica tecnica, ma ha soltanto acconsentito a che la verifica si facesse con quelle modalità, ossia asportando il contatore ed aprendolo: l’accertamento del suo funzionamento corretto è avvenuto in seguito, o comunque è avvenuto con un procedimento tecnico a cui l’utente non può partecipare se non attraverso l’ausilio di un consulente che prenda parte per suo conto alla operazione.E ciò non è accaduto. Con la conseguenza che non pù di certo dirsi che l’accertamento tecnico è avvenuto in contraddittorio con l’utente: semmai in contraddittorio sono avvenutiil sopralluogo e l’asportazione del contatore. Con l’ulteriore conseguenza, dunque, che il verbale di accertamento tecnico proviene dalla parte, e che dunque non può costituire prova, in assenza di un contraddittorio con l’interessato. Ilricorso va pertanto accolto nei suindicati termini, con cassazione in relazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Corte di Appello di Lecc e, che in diversa composizione procederà a nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo eil terzo motivo di ricorso , rigetta il