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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28412/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo dedotto, con il quale si denuncia vizio di motivazione in ordine all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio, risulta aspecifico, in quanto del tutto generico, a fronte di una motivazione congrua, puntuale e non manifestamente illogica della Corte distrettuale (vedi pagg. 1 e 2), che ha evidenziato la gravità dell'episodio contestato, alla luce delle offese e delle minacce proferite nei confronti della persona offesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo dedotto, con il quale si denuncia vizio di motivazione in ordine all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio, risulta aspecifico, in quanto del tutto generico, a fronte di una motivazione congrua, puntuale e non manifestamente illogica della Corte distrettuale (vedi pagg. 1 e 2), che ha evidenziato la gravità dell'episodio contestato, alla luce delle offese e delle minacce proferite nei confronti della persona offesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28412/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris