CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 36911/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO DI BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 31 gennaio 2020 (dep. il 4 febbraio 2020) la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Ferrara in data 2 dicembre 2011 - che ha confermato nel resto -, ha ridotto ad anni tre e mesi tre di reclusione la pena inflitta a Vincenzo [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto in abitazione, aggravato perché commesso valendosi di un mezzo fraudolento e con la recidiva specifica (artt. 624-bis, 625, n. 2, e 99, comma 2, cod. pen.). 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando - nel corpo di un unico iter espositivo - il vizio di motivazione e la violazione della legge processuale posta a pena di nullità (nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), e più in dettaglio: - la mancanza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in ordine: • all'indicazione dell'entità della pena base e dell'ulteriore aumento di pena applicato in ragione della recidiva (ex art. 63, comma 4, cod. pen.); • alle ragioni poste a fondamento di tale ultimo aumento di pena; - il difetto assoluto di motivazione sul trattamento sanzionatorio applicato (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato. 1. Il ricorrente ha rassegnato che la Corte territoriale, nel riformare la sentenza di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio: - ha indicato la pena finale (anni tre e mesi tre di reclusione ed euro trecentocinquanta di multa); - ma ha omesso di specificare, nel passo relativo al calcolo compiuto, l'entità della pena base e quella dell'aumento per la recidiva ex art. 63, comma 4, cod. pen.; nonché i criteri sulla scorta dei quali è stato applicato tale aumento di pena che, nei casi - quali il presente - di concorso di più circostanze ad effetto speciale - «può» essere disposto dal giudice ai sensi della norma appena citata. 1.1. L'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. sanziona con la nullità (e dunque la sua inosservanza rileva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, che è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno, Rv. 221437 - 01). In altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Quanto poi al trattamento sanzionatorio: - «la graduazione della pena, anche in relazione *agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.» e non è utilmente censurabile nel giudizio di cassazione la determinazione della pena che «non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione» (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01); - «non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo» (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01) - vero è che in tema di recidiva facoltativa «è richiesto al 'giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa» (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690 - 01; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01); tuttavia, questa Corte ha chiarito in più occasioni che sia nel caso di rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa che in quello di applicazione della recidiva facoltativa, «l'assolvimento di un onere motivazionale, non impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo quest'ultima essere anche implicita» (Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264533 - 01; Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272803 - 01). 1.2. Nel caso in esame, all'esito del giudizio di primo grado il Tribunale aveva inflitto la pena finale di anni quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa per il delitto circostanziato in discorso, in particolare determinando la pena ex art. 624-bis, comma 3, cod. pen.- nel testo illo tempore vigente - nella misura minima di 'anni tre di reclusione e nella misura prossima al minimo di euro 300,00 di multa, aumentandola per la recidiva specifica fino alla pena finale predetta.La Corte di appello, in parziale accoglimento del gravame con il quale era stata chiesta pure una rideterrninazione in melius del trattamento sanzionatorio, ha a chiare lettere esposto di aver ridotto il solo aumento per la recidiva al fine di adeguare la pena finale, quest'ultima determinata in anni tre e mesi tre di reclusione ed euro trecentocinquanta di multa. Dunque, pur essendo stata omessa nella sentenza impugnata l'indicazione espressa della pena stimata congrua per il delitto circostanziato in discorso prima dell'aumento per la recidiva, rimane ben comprensibile come la Corte di appello non abbia inteso modificare in parte qua la pena già determinata dal Tribunale e che, di conseguenza, si sia limitata a determinare l'aumento per la ritenuta recidiva in mesi tre di reclusione ed euro 50,00 di multa. Inoltre, la sentenza impugnata - proprio in relazione alla recidiva - ha esposto •di aver ritenuto la commissione del furto in imputazione espressione di una devianza forte e radicata, evidenziando come il [OSCURATO:PERSONA] abbia eletto a propria regola di vita l'agire illecito. Ragion per cui nel caso in esame non solo, con evidenza, la motivazione non può dirsi apparente, nei termini prospettati dalla difesa, ma possono senz'altro ritenersi congruamente esplicate le ragioni a sostegno della commisurazione della pena. 2. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila