CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 marzo 2026
Cassazione n. 07736/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 905/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione telematica come per legge,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante in caricarappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionetelematica come per legge,- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2752/2023 depositatail 27/09/2023;Numero registro generale 905/2024Numero sezionale 582/2026Numero di raccolta generale 7736/2026Data pubblicazione 30/03/2026udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 13/02/2026, dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose sia un’opposizione ai sensi dell’art. dell’art. 619cod. proc. civ. e un’opposizione ai sensi 615, comma secondo, cod.proc. civ. nella procedura esecutiva n. 422 del 2028 pendente dinanzial Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e in relazione a titolo esecutivo costituitoda contratto di mutuo fondiario in favore della [OSCURATO:PERSONA].r.l.Le due opposizioni vennero riunite e decise con un’unica sentenza dirigetto - dopo la fase sommaria, conclusa con il rigetto dell’istanza disospensione, confermata dal reclamo al Collegio dello stessoTribunale - recante n. 1219 del 2021 (30/07 - 2/08/2021).2. [OSCURATO:PERSONA] propose appello alla Corte territoriale e questa, nelcontraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha, con la sentenza n. 275del 27/09/2023, rigettato l’impugnazione.3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano propone ricorso percassazione, articolato su re motivi, [OSCURATO:PERSONA].4. Risponde con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.5. Il ricorso è stato chiamato all’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale laCorte si è riservata il deposito dell’ordinanza nel termine di sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, in considerazione di quanto si va a esporresull’integrità del contraddittorio, non è necessario dare contospecificamente dei motivi di impugnazione.La società Edilticino (già Sophie immobiliare) S.r.l. in liquidazione,originaria contraente del mutuo fondiario con la Banca popolare diMilano Soc. coop. a r.l., poi divenuta Banca popolare di [OSCURATO:SOCIETA].,non è stata parte delle fasi di merito, o, quantomeno, ciò non risultadalla sentenza impugnata, né essa è stata evocata in questa fase diR.g. n. 905 del 2024Ad. 13/02/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 4Numero registro generale 905/2024Numero sezionale 582/2026Numero di raccolta generale 7736/2026Data pubblicazione 30/03/2026legittimità, come risulta dalle relate delle notifiche del ricorso e delcontroricorso.Ciò comporta che il contraddittorio non è stato integro - essendo ildebitore diretto litisconsorte necessario nelle opposizioni adesecuzioni dispiegate ai sensi degli artt. 602 ss. cod. proc. civ. - sindalla prima fase di merito, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], e alladetta carenza non può ovviarsi, in alcun modo, nella presente fase dilegittimità, neppure risultando l’azione improponibile sin dall’inizio(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 37847) e non avendo la parte pretermessaspiegato intervento in grado d’appello (Cass. 18/11/2024 n. 29629).Questa Corte ha ripetutamente affermato che, quando risultaintegrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, nellaspecie con riferimento all’opposizione di terzo all’esecuzione, nonrilevata né dal giudice di primo grado, che non ha dispostol’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non haprovveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354,comma primo, cod. proc. civ., resta viziato l’intero processo es’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anched’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causaal giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma terzo, cod.proc. civ. (tra molte Cass. 3/12/2021 n. 38322; Cass. n.4763 del19/02/2019; Cass. 22/03/2011 n. 6546).2. [OSCURATO:PERSONA] condivide detto orientamento e intende darvi seguito, ancheal fine di consentire il pieno dispiegamento dell’attività difensiva.Deve, pertanto, con pronuncia sul ricorso, cassarsi la sentenzaimpugnata e rimettersi la causa al giudice di primo grado, ossia alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato, affinchéesamini nuovamente ogni domanda nel contraddittorio anche con laEdilticino S.r.l., già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (o con i suoi eventualisuccessori), illegittimamente pretermessa nei gradi di merito,R.g. n. 905 del 2024Ad. 13/02/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 4Numero registro generale 905/2024Numero sezionale 582/2026Numero di raccolta generale 7736/2026Data pubblicazione 30/03/2026provvedendo pure sulle spese dell’intero giudizio, alla streguadell’effettiva condotta di tutte le parti.3. Il ricorso non è stato rigettato o dichiarato improcedibile o inammissibilee non sussistono, quindi, i presupposti per applicare l’art. 13, comma1 quater del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, in tema di contributounificato per i gradi o i giudizi di impugnazione. P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata erimette gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diversomagistrato, anche per le spese di questa fase di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte diCassazione, sezione III civile, in data 13/02/2026.Il PresidenteR.g. n. 905 del 2024Ad. 13/02/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 4