Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:C:2021:712
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CJ0605
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
9 settembre 2021 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante in uno Stato membro – Obbligo di trasparenza – Notifica delle “partecipazioni rilevanti” acquisite nel capitale di società da “persone che agiscono di concerto” – Direttiva 2004/109/CE – Articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma – Nozione di “obblighi più severi” – Direttiva 2004/25/CE – “Vigilanza” da parte di un’autorità designata in conformità all’articolo 4 di tale direttiva»
Nella causa C‑605/18,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria), con decisione del 25 settembre 2018, pervenuta in cancelleria il 25 settembre 2018, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA] AG,
[OSCURATO:PERSONA] LLP,
GM
contro
[OSCURATO:PERSONA] (FMA),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da M. Vilaras, presidente di sezione, N. Piçarra (relatore), D. Šváby, S. Rodin e K. Jürimäe, giudici,
avvocato generale: M. Bobek
cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la [OSCURATO:PERSONA] AG, da S. Hödl, Rechtsanwalt;
–
per GM, da M. Gall e W. Eigner, Rechtsanwälte;
–
per la [OSCURATO:PERSONA] (FMA), da P. Wanek e D. Wagner, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da G. Braun, H. Støvlbæk e H. Krämer, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 marzo 2021,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (
GU 2004, L 390, pag. 38
), come modificata dalla direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (
GU 2013, L 294, pag. 13
) (in prosieguo: la «direttiva 2004/109»), e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), la [OSCURATO:PERSONA] LLP (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e GM alla [OSCURATO:PERSONA] (FMA) (Autorità di vigilanza dei mercati finanziari, Austria) (in prosieguo: l’«Autorità dei mercati finanziari») relativamente alla legittimità delle sanzioni amministrative che tale autorità ha inflitto loro per aver violato l’obbligo di notifica delle partecipazioni rilevanti nei valori mobiliari di un emittente le cui azioni erano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato situato in Austria.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2004/25/CE
3
La direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (
GU 2004, L 142, pag. 12
), stabilisce, come risulta dal suo articolo 1, paragrafo 1, misure di coordinamento di tutti gli strumenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, riguardanti le offerte pubbliche di acquisto di titoli di una società di diritto di uno Stato membro, quando una parte o la totalità di detti titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri.
4
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva è così formulato:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(...)
d)
“persone che agiscono di concerto”: persone fisiche o giuridiche che cooperano con l’offerente o la società emittente sulla base di un accordo, sia esso espresso o tacito, verbale o scritto, e volto ad ottenere il controllo della società emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta».
5
L’articolo 4 di detta direttiva, intitolato «Autorità di vigilanza e diritto applicabile», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri designano la o le autorità cui compete la vigilanza sull’offerta ai fini delle norme adottate o introdotte in base alla presente direttiva. Le autorità così designate sono pubbliche amministrazioni o associazioni o organismi privati riconosciuti dal diritto nazionale ovvero da pubbliche amministrazioni a ciò espressamente preposte dal diritto nazionale. [OSCURATO:PERSONA] membri informano la Commissione [europea] di tali designazioni e precisano ogni eventuale ripartizione delle funzioni. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché tali autorità esercitino le loro funzioni in modo imparziale ed indipendente da tutte le parti dell’offerta».
6
L’articolo 5 della medesima direttiva, intitolato «Tutela degli azionisti di minoranza; offerta obbligatoria e prezzi equi», al paragrafo 1 così dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che, qualora una persona fisica o giuridica, per effetto di propri acquisti o dell’acquisto da parte di persone che agiscono di concerto con essa, detenga titoli di una società di cui all’articolo 1, paragrafo 1, che, sommati ad una partecipazione già in suo possesso e ad una partecipazione di persone che agiscono di concerto con essa, le conferiscano, direttamente o indirettamente, diritti di voto in detta società in una percentuale tale da esercitare il controllo della stessa, detta persona sia tenuta a promuovere un’offerta per tutelare gli azionisti di minoranza di tale società. L’offerta è promossa quanto prima ed è indirizzata a tutti i possessori dei titoli per la totalità delle loro partecipazioni, al prezzo equo definito nel paragrafo 4».
7
L’articolo 10 della direttiva 2004/25, intitolato «Informazione sulle società di cui all’articolo 1, paragrafo 1», al paragrafo 1, lettera c), così recita:
«[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che le società di cui all’articolo 1, paragrafo 1, siano tenute a pubblicare informazioni dettagliate riguardanti:
(...)
c)
le partecipazioni importanti nel capitale, dirette o indirette (ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione azionaria incrociata), ai sensi dell’articolo 85 della [direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l’informazione da pubblicare su detti valori (
GU 2001, L 184, pag. 1
)]».
Direttiva 2004/109
8
I considerando 2 e 28 della direttiva 2004/109 così recitano:
«(2)
(...) gli emittenti di valori mobiliari dovrebbero garantire agli investitori una trasparenza adeguata tramite un flusso regolare di informazioni. Nella stessa ottica, gli azionisti, o le persone fisiche o giuridiche che detengono diritti di voto o strumenti finanziari che conferiscono il diritto di acquisire azioni esistenti con diritti di voto, dovrebbero altresì informare gli emittenti in merito all’acquisizione o ad altre modifiche di partecipazioni rilevanti in società in modo da consentire a questi ultimi di tenere il pubblico informato.
(...)
(28)
In ogni Stato membro dovrebbe essere designata un’unica autorità competente responsabile in ultima istanza per vigilare sull’osservanza delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva e per la cooperazione internazionale. (...)».
9
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, quest’ultima «stabilisce obblighi riguardanti la comunicazione di informazioni periodiche e continue sugli emittenti i cui valori mobiliari sono già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante all’interno di uno Stato membro».
10
L’articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, di detta direttiva è così formulato:
«Lo Stato membro d’origine non può assoggettare un possessore di azioni, o una persona fisica o giuridica di cui agli articoli 10 e 13, ad obblighi più severi di quelli previsti dalla presente direttiva, salvo che:
i)
definisca soglie di notifica inferiori o aggiuntive rispetto a quelle definite all’articolo 9, paragrafo 1 ed esiga notifiche equivalenti in relazione alle soglie basate sulle quote di capitale;
ii)
imponga obblighi più severi rispetto a quelli previsti dall’articolo 12; o
iii)
applichi disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in riferimento alle offerte pubbliche di acquisto, alle operazioni di fusione che incidono sulla proprietà o sul controllo di un’impresa, che sono soggette alla vigilanza delle autorità designate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri in conformità all’articolo 4 della direttiva [2004/25]».
11
L’articolo 9 della direttiva 2004/109, intitolato «Notifica dell’acquisizione o della cessione di partecipazioni rilevanti», prevede, al primo comma del suo paragrafo 1, quanto segue:
«Lo Stato membro d’origine assicura che un azionista, qualora acquisisca o ceda azioni di un emittente le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e che conferiscono diritti di voto, notifichi all’emittente la percentuale di diritti di voto dell’emittente che esso detiene risultante dall’acquisizione o dalla cessione laddove tale percentuale raggiunga, superi o scenda al di sotto di una delle seguenti soglie: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 75%».
12
L’articolo 10 della direttiva 2004/109, intitolato «Acquisizione o cessione di percentuali rilevanti di diritti di voto», così dispone:
«Gli obblighi di notifica definiti all’articolo 9, paragrafi 1 e 2 si applicano anche a una persona fisica o giuridica nella misura in cui essa ha diritto ad acquisire, cedere o esercitare i diritti di voto in uno dei seguenti casi o in una combinazione degli stessi:
a)
i diritti di voto sono detenuti da un terzo con il quale tale persona fisica o giuridica ha concluso un accordo che li obbliga ad adottare, con un esercizio concertato dei diritti di voto detenuti, una politica comune durevole nei confronti della gestione dell’emittente in questione;
(...)».
13
L’articolo 24 di tale direttiva, intitolato «Autorità competenti e loro poteri», al paragrafo 1 stabilisce quanto segue:
«Ciascuno Stato membro designa l’autorità centrale di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (
GU 2003, L 345, pag. 64
)] come l’autorità amministrativa centrale competente cui spetta espletare i compiti previsti dalla presente direttiva e assicurare l’applicazione delle disposizioni adottate a norma della medesima. (...)».
Direttiva 2013/50
14
La direttiva 2013/50 ha aggiunto il paragrafo 1 bis nell’articolo 3 della direttiva 2004/109. Il considerando 12 della direttiva 2013/50 così recita:
«Un regime armonizzato per la notifica delle partecipazioni rilevanti con diritto di voto, in particolare per quanto riguarda l’aggregazione delle partecipazioni azionarie con la detenzione di strumenti finanziari, dovrebbe aumentare la certezza del diritto, migliorare la trasparenza e ridurre gli oneri amministrativi per gli investitori transfrontalieri. (...) In particolare è opportuno che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano inoltre continuare ad applicare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in riferimento alle offerte pubbliche di acquisto, alle operazioni di fusione e alle altre operazioni che incidono sulla proprietà o sul controllo di imprese sottoposte a vigilanza da parte delle autorità designate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri in conformità all’articolo 4 della direttiva [2004/25], che stabilisce obblighi di pubblicità più severi rispetto alla direttiva [2004/109]».
Diritto austriaco
L’ÜbG
15
La direttiva 2004/25 è stata trasposta nel diritto austriaco mediante il Bundesgesetz betreffend Übernahmeangebote (legge federale concernente le offerte pubbliche di acquisto) (BGBl. I, n. 127/1998; in prosieguo: l’«ÜbG»).
16
L’articolo 1, paragrafo 6, di tale legge definisce la nozione di «Soggetti agenti di concerto» come segue: «persone fisiche o giuridiche che collaborano con l’offerente sulla base di un’intesa per ottenere o esercitare il controllo sulla società emittente, in particolare mediante il coordinamento dei diritti di voto, o che collaborano con la società emittente in base a un’intesa per impedire che l’offerta pubblica di acquisto vada a buon fine. Qualora un soggetto detenga mediante una partecipazione diretta o indiretta (articolo 22, paragrafi 2 e 3) il controllo di uno o più altri soggetti giuridici, si presume che tutti questi soggetti agiscano di concerto (...)».
17
L’articolo 22, paragrafo 1, di detta legge così dispone:
«Chiunque acquisisca direttamente o indirettamente una partecipazione di controllo in una società emittente deve segnalarlo immediatamente alla Übernahmekommission [(Commissione che vigila sulle offerte pubbliche di acquisto, Austria) (in prosieguo: la «Commissione che vigila sulle OPA»)] e deve comunicare un’offerta per tutti i valori mobiliari della società emittente secondo le disposizioni della presente legge federale entro 20 giorni lavorativi di borsa dall’acquisizione della partecipazione di controllo».
18
In forza dell’articolo 22a, paragrafo 1, della medesima legge, «l’obbligo di presentare un’offerta ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, si applica anche (...) quando è creato un raggruppamento di soggetti agenti di concerto che acquisiscono congiuntamente una partecipazione di controllo».
19
L’articolo 23 dell’ÜbG, intitolato «Attribuzione delle partecipazioni ed estensione degli obblighi dell’offerente», prevede, al paragrafo 1, che, ai fini dell’applicazione degli articoli da 22 a 22b, i «soggetti agenti di concerto» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, dell’ÜbG, devono essere attribuiti reciprocamente i diritti di voto da essi detenuti.
BörseG 1989
20
Gli articoli 91 e seguenti del Bundesgesetz über die Wertpapier- und allgemeinen Warenbörsen und über die Abänderung des Börsesensale-Gesetzes 1949 und der Börsegesetz-Novelle 1903 [legge federale relativa alle borse valori e alle borse generali di materie prime e recante modifica della legge del 1949 sugli agenti di borsa nonché modifica della legge sulla borsa del 1903 (Börsegesetz 1989 – BörseG)], dell’8 novembre 1989 (BGBl. n. 555/1989), nella versione pubblicata nel BGBl. n. 558/1990 (DFB)] (in prosieguo: il «BörseG 1989»), attuano gli obblighi di notifica delle «partecipazioni rilevanti», derivanti dalla sezione I del capo III della direttiva 2004/109, intitolata «Informazione sulle partecipazioni rilevanti», e, in particolare, dall’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva.
21
L’articolo 92, paragrafo 7, di detta legge estende l’obbligo di notifica di cui all’articolo 91 della medesima, in particolare, ai «diritti di voto da attribuirsi a un soggetto ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1 o 2, dell’ÜbG».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
22
Con decisioni del 29 giugno 2018, l’Autorità dei mercati finanziari, che è l’«autorità amministrativa centrale competente», ai sensi dell’articolo 24 della direttiva 2004/109, ha inflitto sanzioni amministrative pecuniarie alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e a GM per violazione dell’obbligo di notifica imposto dall’articolo 92, paragrafo 7, del BörseG 1989 alle persone fisiche o giuridiche che, individualmente o collettivamente, acquisiscono una partecipazione minima del 30% nella«società emittente». Secondo tali decisioni, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e GM avevano «agito di concerto», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, dell’ÜbG, al momento dell’acquisto di azioni della [OSCURATO:PERSONA] SE, e i diritti di voto connessi alle loro partecipazioni in tale società avrebbero dunque dovuto essere loro attribuiti reciprocamente per la prima volta il 29 settembre 2015.
23
Al fine di stabilire se la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e GM rientrassero nella nozione di «soggetti agenti di concerto», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, dell’ÜbG, l’Autorità dei mercati finanziari ha ritenuto di essere vincolata da una decisione emessa, il 22 novembre 2016, dalla Commissione che vigila sulle OPA, che è l’autorità designata in conformità all’articolo 4 della direttiva 2004/25 quale autorità cui compete la vigilanza sull’offerta. Con tale decisione, nel frattempo divenuta definitiva, la Commissione che vigila sulle OPA ha accertato che la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e GM avevano erroneamente omesso di presentare un’offerta obbligatoria, sebbene avessero raggiunto la soglia del 30% dei diritti di voto della [OSCURATO:PERSONA], circostanza, quest’ultima, che aveva fatto sorgere l’obbligo di presentare un’offerta in qualità di «soggetti agenti di concerto».
24
Secondo l’Autorità dei mercati finanziari, solo la sussistenza dell’elemento soggettivo della violazione asseritamente commessa dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] e da GM poteva essere oggetto di indagine nell’ambito del procedimento sanzionatorio amministrativo.
25
Il giudice del rinvio, dinanzi al quale è stato proposto un ricorso avverso le decisioni del 29 giugno 2018, rileva che il BörseG 1989, che traspone la direttiva 2004/109 nel diritto austriaco, impone obblighi di notifica ai soggetti che detengono «partecipazioni rilevanti», pari o superiori al 30%, in un «emittente» e che tali obblighi sono più severi di quelli previsti dalla direttiva summenzionata. Detto giudice considera quindi che l’obbligo di notifica imposto ai «soggetti agenti di concerto», ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 7, del BörseG 1989, rientra nella nozione di «obblighi più severi di quelli previsti dalla [direttiva 2004/109]», ai sensi del quarto comma del paragrafo 1 bis dell’articolo 3 di tale direttiva.
26
Tuttavia, il giudice del rinvio si interroga sulla conformità di detti obblighi di notifica «più severi» con l’articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109, in quanto, in forza di tale disposizione, gli obblighi in parola devono essere non solo previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in riferimento, segnatamente, alle offerte pubbliche di acquisto, ma anche «soggett[i] alla vigilanza delle autorità designate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri in conformità all’articolo 4 della direttiva [2004/25]». Orbene, nel caso di specie, l’obbligo «più severo» di notifica delle partecipazioni rilevanti di cui trattasi nel procedimento principale è stato assoggettato alla vigilanza dell’autorità nazionale designata in conformità all’articolo 24 della direttiva 2004/109.
27
Tale giudice si interroga, inoltre, sulla compatibilità con l’articolo 47 della Carta di una prassi nazionale in forza della quale una decisione divenuta definitiva, come quella del 22 novembre 2016, ha efficacia vincolante in un successivo procedimento sanzionatorio amministrativo, come quello condotto dall’Autorità dei mercati finanziari nella controversia dinanzi ad esso pendente.
28
Date tali circostanze, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, [punto] iii), della [direttiva 2004/109] debba essere interpretato nel senso che costituisca un requisito che giustifichi “obblighi più severi” imposti a “possessori di azioni o persone fisiche o giuridiche” il fatto che le “disposizioni legislative, regolamentari e amministrative”, che prevedono obblighi più severi in materia di pubblicità delle partecipazioni, siano “soggette alla vigilanza” di un’autorità designata dallo Stato membro in conformità all’articolo 4 della [direttiva 2004/25], nonché che tale sorveglianza sia estesa agli obblighi più severi in materia di pubblicità delle partecipazioni ai sensi della direttiva [2004/109].
2)
Se l’articolo 47 della [Carta] osti a una prassi nazionale secondo cui una decisione divenuta definitiva dell’autorità di vigilanza di cui all’articolo 4 della [direttiva 2004/25], con cui sia stata accertata la violazione, da parte di una persona, di disposizioni nazionali di trasposizione della [direttiva 2004/25], possieda effetti vincolanti anche nell’ambito di un procedimento sanzionatorio amministrativo condotto nei confronti della stessa persona, avente ad oggetto la violazione di norme nazionali correlate alle suddette disposizioni, adottate in attuazione della [direttiva 2004/109], restando conseguentemente preclusa a tale persona fisica la possibilità di contestare, in fatto ed in diritto, la violazione già accertata con la decisione divenuta definitiva».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
29
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che assoggetta i possessori di azioni o le persone fisiche o giuridiche di cui agli articoli 10 e 13 di tale direttiva a obblighi in materia di notifica delle partecipazioni rilevanti più severi, ai sensi del succitato quarto comma, di quelli previsti da detta direttiva e che derivano da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in riferimento, segnatamente, alle offerte pubbliche di acquisto, senza tuttavia conferire il potere di assicurare l’osservanza di detti obblighi a un’autorità dello Stato membro in parola, designata in conformità all’articolo 4 della direttiva 2004/25.
30
Come emerge dalla formulazione stessa dell’articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, della direttiva 2004/109, lo Stato membro d’origine non può assoggettare un possessore di azioni, o una persona fisica o giuridica di cui agli articoli 10 e 13 di tale direttiva, a obblighi più severi di quelli previsti dalla direttiva medesima. Siffatto divieto è tuttavia accompagnato da tre deroghe, enunciate ai punti da i) a iii) di detto quarto comma.
31
L’aggiunta, ad opera della direttiva 2013/50, del paragrafo 1 bis nell’articolo 3 della direttiva 2004/109 era intesa, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 29 a 31 delle sue conclusioni, a porre rimedio al livello di armonizzazione non uniforme degli obblighi di notifica per le persone fisiche o giuridiche che acquistano o altrimenti trattano partecipazioni nel capitale di emittenti operanti nel mercato regolamentato di uno Stato membro, stante la facoltà che la direttiva 2004/109, prima di essere modificata dalla direttiva 2013/50, conferiva allo Stato membro d’origine di assoggettare i possessori di azioni o di altri strumenti finanziari a obblighi di notifica più severi di quelli da essa previsti. La direttiva 2013/50 che, come espone il suo considerando 12, aveva lo scopo di istituire un regime armonizzato per la notifica delle partecipazioni rilevanti con diritto di voto, ha quindi soppresso tale facoltà per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, fatte salve le deroghe di cui all’articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punti da i) a iii), della direttiva 2004/109.
32
La deroga di cui a tale articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii), consente allo Stato membro d’origine di applicare ai possessori di azioni o alle persone fisiche o giuridiche di cui agli articoli 10 e 13 della direttiva 2004/109 le «disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in riferimento alle offerte pubbliche di acquisto, alle operazioni di fusione che incidono sulla proprietà o sul controllo di un’impresa, che sono soggette alla vigilanza delle autorità designate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri in conformità all’articolo 4 della [direttiva 2004/25]».
33
La prima condizione stabilita da tale punto iii), alla quale è subordinata l’applicazione di obblighi più severi di quelli previsti dalla direttiva 2004/109, consiste nel fatto che siffatti obblighi, compresi quelli in materia di notifica delle partecipazioni rilevanti, siano previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative riguardanti le operazioni elencate al punto precedente della presente sentenza.
34
Al riguardo, occorre rilevare che le disposizioni della direttiva 2004/25 disciplinano il calcolo della soglia di partecipazione importante in una società, partecipazione detenuta da una persona fisica o giuridica, al di là della quale tale persona è tenuta a promuovere un’offerta pubblica di acquisto al fine di tutelare gli azionisti di minoranza di detta società. Le disposizioni richiamate prevedono, per quanto riguarda l’aggregazione delle partecipazioni indirette, obblighi più severi di quelli che disciplinano il calcolo delle soglie di partecipazione rilevanti che fanno sorgere l’obbligo di notifica dell’acquisizione o della cessione di partecipazioni rilevanti in forza della direttiva 2004/109. Infatti, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2004/25 sono prese in considerazione, ai fini di tale calcolo, le partecipazioni detenute da «persone che agiscono di concerto», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva. Tale nozione comprende «persone fisiche o giuridiche che cooperano con l’offerente o la società emittente sulla base di un accordo, sia esso espresso o tacito, verbale o scritto, e volto ad ottenere il controllo della società emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta».
35
Per contro, la direttiva 2004/109 non impiega la nozione di «persone che agiscono di concerto» e prende in considerazione, all’articolo 10, lettera a), ai fini del calcolo delle soglie di partecipazione che fanno sorgere l’obbligo di notifica delle partecipazioni rilevanti, gli accordi conclusi tra le persone interessate che obbligano queste ultime «ad adottare, con un esercizio concertato dei diritti di voto detenuti, una politica comune durevole». Come precisato dall’avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, tale disposizione richiede un alto grado di impegno per un certo periodo di tempo, che non può essere fugace o intermittente, e che deve essere uniforme e rivolto alla gestione della società interessata.
36
Pertanto, le disposizioni di uno Stato membro adottate nell’ambito della direttiva 2004/25, che si basano sulla nozione di «persone che agiscono di concerto» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della stessa, ai fini del calcolo della soglia di partecipazione importante che fa sorgere, oltre all’obbligo di proporre un’offerta pubblica di acquisto, i relativi obblighi di pubblicità, contengono un «obbligo più severo», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, della direttiva 2004/109, rispetto a quelli previsti dalla direttiva in parola e costituiscono «disposizioni adottate in riferimento alle offerte pubbliche di acquisto», ai sensi di quest’ultima disposizione. Di conseguenza, tali disposizioni nazionali soddisfano la prima condizione prevista dall’articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109 per poter essere applicate ai possessori di azioni o alle persone fisiche o giuridiche di cui agli articoli 10 e 13 di detta direttiva.
37
La seconda condizione stabilita dall’articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109, alla quale è subordinata l’applicazione, ai possessori di azioni o alle persone fisiche o giuridiche di cui agli articoli 10 e 13 della direttiva 2004/109, di obblighi più severi di quelli previsti da tale direttiva in materia di notifica delle loro partecipazioni rilevanti in una società menzionata all’articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva, consiste nella vigilanza sugli obblighi più severi in parola da parte delle autorità designate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri in conformità all’articolo 4 della direttiva 2004/25.
38
Come risulta da detto articolo 4, a tali autorità «compete la vigilanza sull’offerta ai fini delle norme adottate o introdotte in base alla [direttiva 2004/25]». Pertanto, gli obblighi di cui esse assicurano l’osservanza devono essere previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che si riferiscono, specificamente, alle offerte pubbliche di acquisto e possono rientrare soltanto nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/25, e non in quello della direttiva 2004/109.
39
In tali circostanze, l’articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109 non può essere interpretato nel senso che, come sostenuto dall’Autorità dei mercati finanziari nelle sue osservazioni scritte, l’autorità designata in forza dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/109, incaricata di vigilare sull’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale che traspongono la direttiva summenzionata, è competente ratione materiae a vigilare sull’osservanza degli obblighi più severi di cui trattasi, sebbene questi ultimi rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/25.
40
Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, l’armonizzazione realizzata dalla direttiva 2004/109 può essere effettuata solo nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Un’autorità competente, in forza dell’articolo 24, paragrafo 1, di detta direttiva, incaricata di assicurare che le disposizioni adottate conformemente a quest’ultima siano applicate, non può, di conseguenza, disporre di una competenza che ecceda quella che essa trae dalla disposizione in parola e che verta su un settore non rientrante in tale armonizzazione, vale a dire quello delle offerte pubbliche di acquisto, delle operazioni di fusione e di altre operazioni che incidono sulla proprietà o sul controllo di un’impresa.
41
Inoltre, l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109 fornita dall’Autorità dei mercati finanziari e menzionata al punto 39 della presente sentenza deriva da un’interpretazione estensiva della deroga di cui al quarto comma dell’articolo 3, paragrafo 1 bis, della direttiva 2004/109, sebbene, in considerazione della finalità di tale articolo 3, paragrafo 1 bis – che consiste nell’istituire un regime armonizzato per la notifica delle partecipazioni rilevanti con diritto di voto –, le deroghe al divieto per lo Stato membro d’origine di assoggettare i possessori di azioni o di altri strumenti finanziari a obblighi di notifica più severi debbano essere oggetto di interpretazione restrittiva.
42
Inoltre, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 42 a 46 delle sue conclusioni, al fine di delimitare la competenza di cui dispongono, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109, le autorità designate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri in conformità all’articolo 4 della direttiva 2004/25, si pone la questione se il termine «vigilanza» implichi anche «assicurare l’osservanza» degli obblighi di notifica «più severi». Un’interpretazione di detto articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii), secondo la quale le autorità in parola, che sono competenti a vigilare sulle operazioni ivi elencate, potrebbero, a tale scopo, non disporre del potere di assicurare l’osservanza degli «obblighi più severi» in materia di notifica delle partecipazioni rilevanti, previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative riguardanti le operazioni in discussione, non sarebbe conforme al senso abituale nel linguaggio corrente del termine «vigilanza», il quale rinvia al «controllo» e, pertanto, all’azione di «assicurare l’osservanza».
43
Nel caso di specie, i dubbi del giudice del rinvio vertono essenzialmente sulla questione se l’obbligo in materia di notifica delle partecipazioni rilevanti più severo di quelli previsti dalla direttiva 2004/109, stabilito dall’articolo 92, paragrafo 7, del BörseG 1989 per i «soggetti agenti di concerto», soddisfi la condizione menzionata al punto 37 della presente sentenza, attinente alla «vigilanza» e, quindi, al controllo di tale obbligo da parte di un’autorità designata in conformità all’articolo 4 della direttiva 2004/25.
44
Dalle osservazioni delle parti nel procedimento principale e dalle risposte a un quesito scritto posto dalla Corte emerge che, in forza dell’ÜbG – che traspone la direttiva 2004/25 nel diritto austriaco –, la Commissione che vigila sulle OPA è l’unica autorità designata quale autorità competente in conformità all’articolo 4 di tale direttiva. Orbene, nel procedimento principale, la «vigilanza» sull’osservanza dell’«obbligo più severo» di notifica delle partecipazioni rilevanti, formalmente stabilito dall’articolo 92, paragrafo 7, del BörseG 1989 – articolo che opera tuttavia un rinvio all’articolo 23, paragrafo 1 o paragrafo 2, dell’ÜbG –, è stata effettuata dall’Autorità dei mercati finanziari. Risulta dunque che, fatte salve le verifiche incombenti al giudice del rinvio, il compito di «assicurare l’osservanza» dei summenzionati «obblighi più severi» è affidato a un’autorità che non è designata in conformità all’articolo 4 della direttiva 2004/25.
45
Dalle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che assoggetta i possessori di azioni, o le persone fisiche o giuridiche di cui agli articoli 10 e 13 di tale direttiva, a obblighi in materia di notifica delle partecipazioni rilevanti più severi, ai sensi del succitato quarto comma, di quelli previsti da detta direttiva e che derivano da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in riferimento, segnatamente, alle offerte pubbliche di acquisto, senza tuttavia conferire il potere di assicurare l’osservanza di siffatti obblighi a un’autorità di tale Stato membro, designata in conformità all’articolo 4 della direttiva 2004/25.
Sulla seconda questione
46
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 47 della Carta debba essere interpretato nel senso che esso osta a una prassi di uno Stato membro, in forza della quale l’autorità amministrativa centrale, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/109, investita di un procedimento sanzionatorio amministrativo, è vincolata dalle decisioni amministrative divenute definitive che accertino la violazione delle disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva 2004/25, adottate dall’autorità dello Stato membro in parola designata in conformità all’articolo 4 di detta direttiva, privando in tal modo la persona sottoposta al summenzionato procedimento sanzionatorio amministrativo del diritto di contestare in fatto e in diritto la violazione precedentemente accertata.
47
Dall’esame della prima questione risulta che l’articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro, in forza della quale il compito di assicurare l’osservanza degli obblighi in materia di notifica delle partecipazioni rilevanti più severi, ai sensi del succitato quarto comma, di quelli previsti da detta direttiva e che derivano da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in riferimento, segnatamente, alle offerte pubbliche di acquisto, spetta a un’autorità che non è designata in conformità all’articolo 4 della direttiva 2004/24.
48
In tali circostanze, non è necessario interpretare l’articolo 47 della Carta al fine di stabilire se i diritti fondamentali ivi sanciti ostino a una prassi nazionale come quella oggetto della presente questione.
Sulle spese
49
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE, come modificata dalla direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che assoggetta i possessori di azioni, o le persone fisiche o giuridiche di cui agli articoli 10 e 13 della direttiva 2004/109, come modificata dalla direttiva 2013/50, a obblighi in materia di notifica delle partecipazioni rilevanti più severi, ai sensi del succitato quarto comma, di quelli previsti dalla direttiva 2004/109, come modificata dalla direttiva 2013/50, e che derivano da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in riferimento, segnatamente, alle offerte pubbliche di acquisto, senza tuttavia conferire il potere di assicurare l’osservanza di siffatti obblighi a un’autorità di tale Stato membro, designata in conformità all’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il tedesco.