CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 45502/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 058MCMN) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 del GIP TRIBUNALE di PESCARAetato—avvtg-cFatturarti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Pescara, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., su richiesta concorde delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 500,00 di multa per i reati contestati di furto aggravato, tentato furto e lesioni. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen., atteso che i fatti contestati erano di lievissima entità, avendo ad oggetto beni di modico valore 3. Il ricorso è inammissibile, atteso che la censura formulata non è riconducibile a quelle oggi consentite avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., nella nuova formulazione, in base alla quale il p.m. e l'imputato possono proporre esclusivamente i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. A ciò si aggiunga che non si comprende quale sia la disposizione invocata, che avrebbe dovuto determinare l'assoluzione dell'imputato ex art. 129 cod.proc.pen. In particolare, non vi è un chiaro riferimento all'art. 131-bis cod.pen., di cui, comunque, non sussistono i presupposti, in considerazione dei limiti edittali di cui all'art. 625 cod.pen., di cui si deve tenere conto ai sensi dell'art. 131-bis, penultimo comma, cod.pen. (v. Sez. 4, n. 9157 del 31/01/2018, Passalacqua, Rv. 272190 - 01, ai fini della determinazione della pena per l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen, si deve tener conto delle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen. in quanto ad effetto speciale perché implicanti un aumento di pena superiore ad un terzo). 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro quattromila. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Maria [OSCURATO:PERSONA]