CassazionedecretoSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 08028/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso il decreto ministeriale di proroga per due anni del regime detentivo speciale Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Vitale, deducendo violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine al pericolo che l'istante possa mantenere e/o riprendere contatti con la realtà criminosa di riferimento. Il ricorso risulta inammissibile per le seguenti ragioni. In esso si deducono vizi di motivazione ove, al contrario, le uniche doglianze ammesse sono quelle inerenti la violazione di legge. Va considerato, in particolare che: - ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, "la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Rv. 279221); - il Tribunale ha sufficientemente motivato sul punto richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, l'elevato spessore criminale del ricorrente (con riferimento non solo alla biografia delinquenziale del Vitale, ma anche al ruolo apicale assunto nell'organizzazione criminale di appartenenza, [OSCURATO:PERSONA]) e l'esistenza di elementi idonei a ritenere sussistente una tendenziale continuità di contatti con la realtà criminale di provenienza (elementi non recessivi, quanto all'attenuazione del pericolo, rispetto al tempo di detenzione ed anzi, nel caso di specie, confermati dalle segnalazioni di comportamenti minacciosi ed offensivi verso il personale penitenziario, circostanze queste che dimostrano, rispettivamente, una persistente insofferenza all'autorità e l'assenza di volontà dissociativa) e, da ultimo, la perdurante ed attuale operatività dell'organizzazione di appartenenza. Su tali argomentati punti addotti nell'ordinanza impugnata, il ricorrente non ha opposto alcun rilievo critico specifico. Le doglianze riguardanti la mancata acquisizione dei brogliacci dei colloqui tra il Vitale e la madre non hanno tenuto in alcun conto la congrua motivazione resa nell'impugnata ordinanza, laddove si è indicato trattarsi di elementi già valutati in precedenza e refluiti in un provvedimento non impugnato e dunque stabilizzato, né risultando la richiesta supportata da fatti che inducano a ritenere non conforme al contenuto di tali colloqui quanto riportato nel decreto. Risulta poi ininfluente al fine di contrastare la proroga del regime differenziato la richiesta di acquisire la trascrizione dei colloqui tra il Vitale ed il nipote Francesc:o, avendo ad oggetto un tema (il dispiacere del ricorrente per la decisione del nipote di tentare il concorso in polizia) che - a tutto concedere - si manifesta neutro rispetto al thema probandum. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere e