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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47973/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 31832_22 Ritenuto che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ed ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], a mesi sei di reclusione e C 1.000,00 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale e con la riduzione per il rito abbreviato, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. per la condotta di cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina del peso di 0,6987 grammi, commesso in data 29 ottobre 2021 in Torino.

Ritenuto che il primo deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta applicazione della recidiva è inammissibile perché contrario all'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità.

La Corte territoriale, con lineare e congrua motivazione (cfr. pag. 4 ss), ha confermato la contestata aggravante mediante la valutazione dei precedenti penali, tra questi anche reati della medesima indole commessi a breve distanza temporale, da cui il giudice ha confermato il giudizio sulla riprovevolezza e sulla pericolosità della condotta.

Motivazione giuridicamente corretta alla luce del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838) che hanno stabilito che la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen., (prima della pronuncia della Corte cost. n. 185 del 2015) nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata.

Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

Proprio con richiamo ai numerosi precedenti penali (cfr. pag. 4), i giudici del merito hanno ancorato il giudizio di maggiore pericolosità, sicchè, contrariamente all'assunto difensivo, hanno positivamente individuato e dato atto delle ragioni per operare l'aumento di pena previsto.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso in punto di trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato avendo tenuto in considerazione di tutti gli elementi e i requisiti di cui all'art. 133 cod. pen.

La corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi (gravità del fatto e trascorsi penali cfr. pag. 5).

Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 31832_22 Ritenuto che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ed ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], a mesi sei di reclusione e C 1.000,00 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale e con la riduzione per il rito abbreviato, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. per la condotta di cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina del peso di 0,6987 grammi, commesso in data 29 ottobre 2021 in Torino. Ritenuto che il primo deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta applicazione della recidiva è inammissibile perché contrario all'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità. La Corte territoriale, con lineare e congrua motivazione (cfr. pag. 4 ss), ha confermato la contestata aggravante mediante la valutazione dei precedenti penali, tra questi anche reati della medesima indole commessi a breve distanza temporale, da cui il giudice ha confermato il giudizio sulla riprovevolezza e sulla pericolosità della condotta. Motivazione giuridicamente corretta alla luce del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838) che hanno stabilito che la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen., (prima della pronuncia della Corte cost. n. 185 del 2015) nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata. Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Proprio con richiamo ai numerosi precedenti penali (cfr. pag. 4), i giudici del merito hanno ancorato il giudizio di maggiore pericolosità, sicchè, contrariamente all'assunto difensivo, hanno positivamente individuato e dato atto delle ragioni per operare l'aumento di pena previsto. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso in punto di trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato avendo tenuto in considerazione di tutti gli elementi e i requisiti di cui all'art. 133 cod. pen. La corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi (gravità del fatto e trascorsi penali cfr. pag. 5). Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novem
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