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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 06464/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Cr), Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione; Letta la memoria trasmessa per l'odierna udienza; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione alla valutazione del quadro probatorio e alla mancata assunzione di prova decisiva, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità giacché, nel giudizio di cassazione, non può essere invocata una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni, in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

In ogni caso, la documentazione bancaria e gli altri elementi probatori della cui mancata acquisizione il ricorrente si duole non rappresentano, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, prova decisiva sul punto della distrazione, nè il ricorrente si confronta con l'insindacabilità della sentenza dichiarativa di fallimento; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 14 gennaio 2026 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Cr), Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione; Letta la memoria trasmessa per l'odierna udienza; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione alla valutazione del quadro probatorio e alla mancata assunzione di prova decisiva, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità giacché, nel giudizio di cassazione, non può essere invocata una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni, in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). In ogni caso, la documentazione bancaria e gli altri elementi probatori della cui mancata acquisizione il ricorrente si duole non rappresentano, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, prova decisiva sul punto della distrazione, nè il ricorrente si confronta con l'insindacabilità della sentenza dichiarativa di fallimento; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 14 gennaio 2026 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06464/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris