CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2025
Cassazione n. 38486/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si vedano, in particolare, pagg. 5-6) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sul!' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; in particolare, la Corte ha ben evidenziato come i molteplici precedenti penali, anche specifici, annoverati dall'imputato, unitamente all'epoca della commissione dei reati e all'elemento ulteriore di disvalore costituito dalla circostanza che il fatto è stato commesso quando all'imputato era stata applicata la misura dell'obbligo d presentazione alla p.g. per altro reato, sono espressivi di una immanente ed attuale pericolosità sociale; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. perì'', afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, infatti, se è pur vero che questa particolare circostanza attenuante può applicarsi anche nei reati plurioffensivi, non solo con riferimento al danno patrimoniale, ma anche in relazione alla lieve offensività della condotta, tuttavia il giudizio sulla meritevolezza della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in questa sede qualora la decisione sia ancorata a precisi elementi che caratterizzano la condotta e le concrete modalità del fatto come non lievi (sul punto, si veda l'esaustiva motivazione indicata dalla Corte Territoriale a pagina 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]