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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 marzo 2022

Cassazione n. 14825/2023

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Napoli; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 28 marzo 2022 la Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1), 2) e 3) del provvedimento impugnato, ritenendo ostativa all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva che connotava le condotte illecite oggetto di vaglio.

A conferma dell'eterogeneità dei comportamenti criminosi presupposti il Giudice dell'esecuzione napoletano evidenziava che le condotte illecite di cui si assumeva l'unicità del disegno criminoso, giudicate dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1), 2) e 3), pur dimostrando l'inserimento stabile di [OSCURATO:PERSONA] nel mercato degli stupefacenti, erano state commesse dal condannato in ambiti territoriali differenti, rappresentati, all'estero, dalla Spagna e dal Marocco, in Italia, da Qualiano e da Catanzaro.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle decisioni irrevocabili oggetto di verifica in executivis, che traeva origine dall'inserimento stabile del ricorrente nel mercato degli stupefacenti, nazionale e internazionale, nel quale, da tempo, operava.

Questa correlazione era stata svalutata dalla Corte di appello di Napoli, che, attraverso un percorso argomentativo incongruo, aveva disatteso l'incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite del condannato, attestato dalla loro omogeneità tipologica, sulla quale il provvedimento impugnato si era soffermato in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali, disattendendo le allegazioni difensive prospettate nell'interesse del condannato ex art. 671 cod. proc. pen., con le quali non ci si era confrontati.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2.

Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da [OSCURATO:PERSONA], ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156- 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01).

L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato, come nel caso di Ciccarelli, perché, in questo caso, la reiterazione «della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01).

La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiuta dall'autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dagli artt. 81, comma secondo, e 671 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01).

3. In questa cornice, deve rilevarsi, in linea con quanto correttamente affermato dalla Corte di appello di Napoli, che ostavano all'applicazione della disciplina della continuazione richiesta da [OSCURATO:PERSONA] le modalità eterogenee con cui i reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1), 2) e 3) del provvedimento impugnato, di cui si invocava la preordinazione, erano stati commessi, che esprimevano una spiccata propensione alla commissione di reati del condannato, incompatibile con il vincolo di cui si chiedeva il riconoscimento ex art. 671 cod. proc. pen.

Si consideri, in proposito, che le singole condotte illecite di cui si assumeva l'unicità del disegno criminoso risultavano commesse da [OSCURATO:PERSONA] in ambiti territoriali, nazionali e internazionali, diversi e non contigui, rappresentati dalla Spagna, dal Marocco, da Qualiano e da Catanzaro.

Tali comportamenti criminosi, al contempo, coinvolgevano ambiti consortili che, seppur riguardanti latu sensu il mercato delle sostanze stupefacenti, non apparivano tra loro assimilabili ai presenti fini processuali, presentando connotazioni esecutive, soggettive e oggettive, differenti, resi evidenti dai contesti territoriali, estremamente diversificati, nei quali le attività delittuose di cui ai punti 1), 2) e 3) si concretizzavano.

Né può assumere rilievo, sic et simpliciter, la circostanza che le condotte di cui si invocava l'unificazione riguardavano reati collegati al mercato delle sostanze stupefacenti, non potendosi in alcun modo ipotizzare che Ciccarelli, nel momento in cui veniva coinvolto nell'attività delittuosa della prima consorteria criminale avesse programmato di compiere le ulteriori condotte illecite, realizzate, come detto, in contesti, territoriali e criminali, estremamente diversificati.

Queste connotazioni rendevano evidente come le condotte delinquenziali di Ciccarelli erano connotate da eterogeneità esecutiva ed esprimevano caratteristiche comportamentali incompatibili con la preordinazione criminosa invocata dal suo difensore.

Basti, in proposito, richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 2 dell'ordinanza impugnata, in cui si evidenziava che il ricorrente «proprio per la specifica attività svolta [...] dovesse, di volta in volta ed in ragione delle esigenze del mercato, spostarsi e stipulare nuovi "pactum sceleris", ciò nella prospettiva di rendere possibile il transito di maggiori quantitativi di sostanza stupefacente nelle varie aree territoriali del paese».

Deve, al contempo, evidenziarsi che la reiterazione di condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, analogamente a quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], venendo disciplinata da istituti radicalmente diversi dalla continuazione, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro dosimetrico rispetto a quello sotteso all'istituto in esame, viceversa orientato a favorire il condannato, applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigato dagli effetti del combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., e 671 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, cit.).

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Napoli; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 28 marzo 2022 la Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1), 2) e 3) del provvedimento impugnato, ritenendo ostativa all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva che connotava le condotte illecite oggetto di vaglio. A conferma dell'eterogeneità dei comportamenti criminosi presupposti il Giudice dell'esecuzione napoletano evidenziava che le condotte illecite di cui si assumeva l'unicità del disegno criminoso, giudicate dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1), 2) e 3), pur dimostrando l'inserimento stabile di [OSCURATO:PERSONA] nel mercato degli stupefacenti, erano state commesse dal condannato in ambiti territoriali differenti, rappresentati, all'estero, dalla Spagna e dal Marocco, in Italia, da Qualiano e da Catanzaro. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle decisioni irrevocabili oggetto di verifica in executivis, che traeva origine dall'inserimento stabile del ricorrente nel mercato degli stupefacenti, nazionale e internazionale, nel quale, da tempo, operava. Questa correlazione era stata svalutata dalla Corte di appello di Napoli, che, attraverso un percorso argomentativo incongruo, aveva disatteso l'incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite del condannato, attestato dalla loro omogeneità tipologica, sulla quale il provvedimento impugnato si era soffermato in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali, disattendendo le allegazioni difensive prospettate nell'interesse del condannato ex art. 671 cod. proc. pen., con le quali non ci si era confrontati. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da [OSCURATO:PERSONA], ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156- 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01). L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato, come nel caso di Ciccarelli, perché, in questo caso, la reiterazione «della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei"» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01). La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiuta dall'autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dagli artt. 81, comma secondo, e 671 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01). 3. In questa cornice, deve rilevarsi, in linea con quanto correttamente affermato dalla Corte di appello di Napoli, che ostavano all'applicazione della disciplina della continuazione richiesta da [OSCURATO:PERSONA] le modalità eterogenee con cui i reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1), 2) e 3) del provvedimento impugnato, di cui si invocava la preordinazione, erano stati commessi, che esprimevano una spiccata propensione alla commissione di reati del condannato, incompatibile con il vincolo di cui si chiedeva il riconoscimento ex art. 671 cod. proc. pen. Si consideri, in proposito, che le singole condotte illecite di cui si assumeva l'unicità del disegno criminoso risultavano commesse da [OSCURATO:PERSONA] in ambiti territoriali, nazionali e internazionali, diversi e non contigui, rappresentati dalla Spagna, dal Marocco, da Qualiano e da Catanzaro. Tali comportamenti criminosi, al contempo, coinvolgevano ambiti consortili che, seppur riguardanti latu sensu il mercato delle sostanze stupefacenti, non apparivano tra loro assimilabili ai presenti fini processuali, presentando connotazioni esecutive, soggettive e oggettive, differenti, resi evidenti dai contesti territoriali, estremamente diversificati, nei quali le attività delittuose di cui ai punti 1), 2) e 3) si concretizzavano. Né può assumere rilievo, sic et simpliciter, la circostanza che le condotte di cui si invocava l'unificazione riguardavano reati collegati al mercato delle sostanze stupefacenti, non potendosi in alcun modo ipotizzare che Ciccarelli, nel momento in cui veniva coinvolto nell'attività delittuosa della prima consorteria criminale avesse programmato di compiere le ulteriori condotte illecite, realizzate, come detto, in contesti, territoriali e criminali, estremamente diversificati. Queste connotazioni rendevano evidente come le condotte delinquenziali di Ciccarelli erano connotate da eterogeneità esecutiva ed esprimevano caratteristiche comportamentali incompatibili con la preordinazione criminosa invocata dal suo difensore. Basti, in proposito, richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 2 dell'ordinanza impugnata, in cui si evidenziava che il ricorrente «proprio per la specifica attività svolta [...] dovesse, di volta in volta ed in ragione delle esigenze del mercato, spostarsi e stipulare nuovi "pactum sceleris", ciò nella prospettiva di rendere possibile il transito di maggiori quantitativi di sostanza stupefacente nelle varie aree territoriali del paese». Deve, al contempo, evidenziarsi che la reiterazione di condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, analogamente a quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], venendo disciplinata da istituti radicalmente diversi dalla continuazione, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro dosimetrico rispetto a quello sotteso all'istituto in esame, viceversa orientato a favorire il condannato, applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigato dagli effetti del combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., e 671 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, cit.). 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricors
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