CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2025
Cassazione n. 22650/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enza del 14/04/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di Romavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha chiestodichiararsi la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 14 aprile 2025 la V Sezione Penale di questa Corte diCassazione ha deciso (con dispositivo di rigetto) sugli atti di ricorso proposti avverso lasentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 12 novembre del 2024.Tra questi atti, per quanto rileva in questa sede, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Bernardi.Costei risulta raggiunta in sede di merito da un’affermazione di responsabilità inriferimento ai capi di imputazione: A (associazione per delinquere), G (reato di cui all’art. 2d.lgs. n.74 del 2000 per il solo anno 2014), L (bancarotta fraudolenta della SGME s.r.l., in ciòassorbite altre contestazioni).In sede di ricorso per cassazione i motivi proposti hanno riguardato sia il delitto dibancarotta che la contestazione associativa e quella di cui al capo G.In motivazione la V Sezione afferma che in rapporto ai reati fiscali le censure sono«indeducibili in quanto integralmente versate in fatto».2. Con atto del 9 dicembre 2025 la sentenza emessa da questa Corte di cassazione èstata impugnata con ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. inriferimento alla omessa declaratoria di prescrizione di parte delle condotte di cui al capo Gdella originaria contestazione.In particolare, la difesa evidenzia che la decisione emessa da questa Corte è di rigettodei ricorsi, il che pacificamente comporta la decorrenza del termine prescrizionale sino almomento della emissione del dispositivo in sede di legittimità. Ne sarebbe derivata laestinzione per prescrizione – non dichiarata per errore percettivo – del reato di cui all’art.2del d.lgs. n. 74 del 2000 (capo G) in riferimento agli anni di imposta 2012 e 2013.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.2. Ed invero va premesso che il rimedio del ricorso straordinario per errore materiale odi fatto – previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. – può riguardare l'omessa dichiarazionedella intervenuta prescrizione (maturata prima della decisione di questa Corte) solo quando ilrilievo dell'errore possa essere operato ictu oculi e non comporti una decisione concontenuto valutativo (per tutte Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv 250528 - 01).3. Ora, nel caso in esame il ricorrente, quanto ai reati fiscali, da un lato chiede laemissione di una decisione che ribadisca quanto già affermato dalla Corte di appello diLecce, ossia che la affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è limitata allaannualità 2014 con assoluzione per il 2012 e 2013 (v. dispositivo della decisione di secondogrado), dall’altro non si confronta con il principio di diritto espresso da Sez. 3, n. 26807 del16/03/2023, Rv. 284783, secondo cui, in caso di ricorso per cassazione avverso unasentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolodella continuazione, l'autonomia delle singole fattispecie di reato e dei rapporti processualiinerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione peruno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per ireati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che perquesti ultimi, sui quali si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare laprescrizione e di procedere alla rideterminazione della pena eliminando l'aumento per lacontinuazione.4. Dunque, nel caso al vaglio, la decisione di questa Corte va «scomposta» inriferimento ai singoli capi, con la conseguente presa d’atto della inammissibilità delledoglianze relative ai reati fiscali, posto che in tale direzione va qualificata l’espressione di«non deducibilità» dei motivi, contenuta nella motivazione della sentenza emessa dalla VSezione penale. Ne deriva che il computo del tempo utile alla maturazione della prescrizionenon supera il limite del dispositivo della decisione emessa dalla Corte di Appello (v. per tutteSez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01).5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderela colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore dellacassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in eurotremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]