CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 04184/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27778-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositato il 09/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso notificato in data 8.11.2021 [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Benevento del 9.11.2020 che, nell'omologare l'accertamento peritale che aveva riconosciuto una percentuale invalidante pari al 100% con decorrenza della data successiva di sei mesi alla presentazione della domanda amministrativa, aveva compensato le spese di lite. 2. Nelle more, avverso il suddetto decreto, era stata anche presentata istanza di correzione di errore materiale respinta con ordinanza del medesimo Tribunale del 9.4.2021. 3. L'[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è stato così rubricato: "In relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 cpc, si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc nonché la carente ed insufficiente motivazione relativamente alla compensazione delle spese di lite in violazione dell'art. 132 cpc e art. 111 Cost.". 2. Il ricorso è inammissibile per tardiva proposizione dello stesso essendo stato notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], decorso il termine di cui all'art. 327 cpc. 3. Invero, l'impugnato provvedimento è stato pubblicato il 9.11.2020; il termine semestrale per la proposizione del ricorso per cassazione era quello del 9.5.2021, non applicandosi ai giudizi, come quello in esame, la sospensione dei termini nel periodo feriale. 4. Non incide assolutamente la procedura di correzione nelle more instaurata essendo stata respinta la relativa istanza, per cui non è invocabile il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 288 cpc. 5. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 6. Non si provvede sulle spese di lite in presenza della dichiarazione di esenzione reddituale resa ai sensi dell'art. 152 disp att. cpc. Ric. 2021 n. 27778 sez. ML - ud. 20-12-2022 -2- • . 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla I. n. 228/2012, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese ex art. 152 disp att. cpc. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Ro