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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2025

Cassazione n. 14833/2026

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ta la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che chiestol’annullamento del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti allaCorte di appello di Torino.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza del 11.9.2025, la Corte di Appello di Torino, ha dichiaratoinammissibile l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso lasentenza di primo grado che l’aveva condannato per reati fallimentari a lui ascrittiin qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2.Avverso la suindicata ordinanza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo due motivi.2.1.

Col primo motivo deduce violazione di legge processuale in relazione agliarticoli 581, 582, 591 del codice di rito, lamentando l'erronea declaratoria diinammissibilità dell'appello.

La Corte di appello ha erroneamente dichiaratoinammissibile l'atto di appello proposto dal difensore ed inviato via p.e.c. in quantoasseritamente inoltrato in contrasto con le norme di cui al D.M. 206/2024. [OSCURATO:PERSONA] appello, tuttavia, ha trascurato di considerare che il deposito telematico era statooggettivamente reso impossibile da un malfunzionamento del sistema ministeriale.Il difensore, tempestivamente recatosi presso la Sezione Sesta penale dibattimento,ufficio impugnazioni, del Tribunale, evidenziava il problema tecnico e provvedeva aldeposito dell'atto a mezzo P.E.C./PDP.

L'atto di appello veniva regolarmentericevuto dall'ufficio che invitava il difensore a depositare entro 10 giorni le copiecartacee.

Il difensore vi provvedeva nei termini.La Corte territoriale, pur avendo invitato il difensore a fornire chiarimenti, nonha tenuto conto delle giustificazioni addotte né del parere contrarioall'inammissibilità dell'atto di appello espresso dalla Procura generale in data 18agosto 2025, con allegata disposizione di servizio.La declaratoria di inammissibilità risulta pertanto adottata in violazione dellenorme sul deposito degli atti di impugnazione e senza considerare l'operatività deiprincipi di buona fede e tutela del diritto di difesa, come più volte affermato dallagiurisprudenza di legittimità.2.2.Col secondo motivo deduce vizio di motivazione.

L'ordinanza impugnata èaffetta da carenza e manifesta illogicità della motivazione avendo omesso divalutare: l'oggettiva impossibilità di deposito telematico per causa non imputabile aldifensore, il regolare deposito a mezzo P.e.c., con successivo adempimento delleprescrizioni dell'ufficio impugnazioni, il parere contrario alla inammissibilitàespresso dalla Procura generale, il principio di effettività del diritto di difesa ex art.24 Cost. e art. 6 Cedu.

La motivazione resa dalla Corte territoriale si riduce a unmero richiamo formale alle modalità di deposito senza considerare gli elementifattuali e normativi che imponevano una diversa decisione.3.

Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delleparti che hanno così concluso per iscritto:il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendoannullarsi, senza rinvio, il provvedimento impugnato con restituzione degli atti allaCorte di appello di Torino.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1.Con l’ordinanza impugnata la Corte di Appello di Torino ha dichiaratoinammissibile, per violazione dell’art. 111-bis c.p.p., l’appello proposto dall’imputatoavverso la sentenza resa dal Tribunale di Torino il 12.5.2025, depositato via P.E.C.,anziché con le nuove modalità di deposito telematico, imposte dal legislatore conl’art. 111-bis c.p.p., che, ratione temporis, avrebbero dovuto trovare applicazionenel caso di specie (essendo stata la sentenza impugnata emessa in data 12.5.2025,ossia in epoca successiva all’entrata in vigore dell’art. 111-bis, risalente al 1°gennaio 2025).E, quanto alle ragioni impeditive del deposito telematico addotte dalla difesa,ha osservato la Corte di merito che, esse, non risultando assistite da certificazionedell’Ufficio ricevente non potessero essere prese in considerazione.2.Ai sensi dell’art. 111-bis cod. proc. pen., inserito dall'art. 6, comma 1, deld.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150, a partire dal 1.1.2025, salvi i casi espressamenteprevisti dalla legge, è obbligatorio, in via esclusiva, per soggetti abilitati interni edesterni, il deposito telematico degli atti del processo penale.L’art. 111-bis cod. proc. pen. prevede, testualmente, al primo comma: “Salvoquanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, ildeposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente conmodalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e deidocumenti informatici.”Bisogna precisare che, a norma del d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. codicedell’amministrazione digitale), il “documento informatico” è il documento elettronicoche contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamenterilevanti (ad es., redazione di uno scritto su file), mentre il “documento analogico” èla rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (ades., in formato cartaceo).Ciò detto, ai sensi del secondo comma dell'art. 111-bis c.p.p., il depositotelematico deve essere effettuato con modalità tecniche tali da assicurare lacertezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione degli atti, nonchél’identità del mittente e del destinatario.

A tal fine, occorrerà operare nel rispettodella normativa, sovranazionale e nazionale, anche di rango regolamentare,concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documentiinformatici.La regola generale viene derogata solo in due specifiche ipotesi, previste aicommi 3 e 4 dell’art. 111-bis c.p.p.Il comma 3 precisa che la previsione dell’obbligatorietà del depositotelematico “non si applica per gli atti e documenti che, per loro natura o perspecifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica”.Il comma 4, in coerenza con la legge delega, prevede poi che gli atti che leparti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità nontelematiche.La nuova disposizioni di cui all’ art. 111-bis c.p.p. concorre, dunque, con lealtre disposizioni che pure contribuiscono in tal senso, a costruire l’architrave delnuovo processo telematico, la cui piena attuazione, attese le rilevanti finalitàperseguite, deve essere assicurata nel rispetto della normativa che lo disciplinaavente natura inderogabile (ponendosi i casi di cui ai commi 3 e 4 suindicati comeeccezioni alla regola generale).Alle deroghe di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 111-bis, si aggiunge la previsionedi cui all’art. 175-bis cod. proc. pen.Vertendosi in campo telematico, il legislatore, come si evince dallo stessocomma 1 dell’art. 111-bis, ha avvertito l’esigenza di disciplinare il caso in cui siverifichi un malfunzionamento dei sistemi informatici.L’art. 175-bis cod. proc. pen., introdotto anch’esso dalla cd.

RiformaCartabia, prevede, infatti, a sua volta:comma 1 “Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministerodella giustizia è certificato dal direttore generale per i servizi informativiautomatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematicidel Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, conmodalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati.

Ilripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con lemedesime modalità.”Comma 2 “Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della finedel malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, daldirettore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia.”Comma 3 “Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall'inizio e sino alla finedel malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in formadi documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quantodisposto dagli articoli 110, comma 4, e 111 ter, comma 3.”Comma 4 “La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, nel caso dimalfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato edassicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti,dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento.”Comma 5 “Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena didecadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti neltermine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore,nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi delcomma 3.

Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 175.”L’art. 175-bis c.p.p. disciplina, dunque, i casi di malfunzionamento dei sistemiinformatici, prevedendo due ipotesi: quella del malfunzionamento certificato equella del malfunzionamento non certificato.Innanzitutto, il legislatore considera l’ipotesi di un problema tecnicogeneralizzato che riguarda i sistemi informatici dei domini del Ministero dellagiustizia.

In tal caso, il comma 1 stabilisce che tale anomalia venga certificata daldirettore generale dei servizi informativi autorizzati dal Ministero della Giustizia,nonché attestata sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.Inoltre, tale malfunzionamento dovrà essere comunicato dal dirigentedell’ufficio giudiziario e questa comunicazione dovrà avvenire con modalità tali daassicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati.Peraltro, ai sensi del comma 2, queste certificazioni, attestazioni ecomunicazioni devono precisare la data e, ove risulti, l’inizio e la fine delmalfunzionamento.L’altra ipotesi è quella del malfunzionamento non certificato.

In tal caso, lanorma fa riferimento a quel problema informatico che si verifica in capo ad undeterminato ufficio giudiziario o in ambito locale.

Come precisato dal comma 4, inquesto caso, il cattivo funzionamento del sistema non è certificato, ma è accertatoed attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario interessato e comunicato conmodalità che assicurano la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della datadi inizio e di fine dell’anomalia.La ratio della disposizione è duplice: per un verso, si vuole assicurare lacertezza circa l’esistenza del malfunzionamento; per altro verso, si vuole evitareche problemi informatici possano interrompere o posticipare la normale attivitàprocessuale, prevedendo in tal caso un temporaneo ritorno all’analogico.La nuova disciplina, dunque, si muove secondo precise direttrici fondamentali.Da un lato, vi è l’obiettivo di realizzare una maggiore efficienza del processopenale - uno degli obiettivi perseguiti con il processo telematico – che non puòessere disgiunto, per sua stessa natura, dalla celerità nello svolgimento delleSi è ritenuto che, in una riforma di sistema, quale è appunto quella chedisciplina il processo penale telematico (che è, evidentemente, qualcosa di diversoda una normativa emergenziale) il necessario bilanciamento dei valori in giocoimponesse una soluzione che non consente eccezioni non solo al rispetto dellanuova forma di deposito introdotta dal legislatore ma anche al rispetto dei terminiperentori stabiliti dal codice processuale, che, nel sistema del codice, attengono,direttamente o indirettamente, alla tutela dei diritti fondamentali (fermo restando,come si è già evidenziato, la persistente operatività del meccanismo di rimessionein termini di cui all’articolo 175 c.p.p. nelle ipotesi previste al comma 5 dell’art.175-bis c.p.p.)Il malfunzionamento del sistema non può quindi incidere sulla normaleprosecuzione dell’attività processuale, sebbene ciò richieda una rinuncia – ma solotemporanea – alla opzione digitale ed un – altrettanto temporaneo – “ritorno”all’analogico.Ciò che deve, al contempo, risultare ben chiaro è che la effettiva attuazionedel nuovo sistema processuale introdotto con le nuove disposizioni sul processotelematico dipende anche dall’interpretazione che si dà di quelle norme, nel rigoredel rispetto di tutte le previsioni che intorno ad esso ruotano, oltre che dalladiligenza da parte di tutti gli operatori della giustizia nell’adempimenti degli oneriche le nuove norme comportano (non molto dissimili – seppur trasposti nel mondodigitale - da quelli inerenti la tenuta e conservazione dei fascicoli cartacei).Per farsi fronte all’impatto che avrebbe creato il nuovo sistema telematico si èd’altronde prevista una tempistica graduale dell’operatività a regime della riforma,affinché potessero adottarsi misure tecniche sempre più efficaci che limitino leipotesi di malfunzionamento e che offrano al contempo soluzioni tempestive,nonché misure organizzative negli uffici giudiziari idonee a fronteggiare situazioni didifficoltà legate a problemi di natura tecnica.3.

Tanto premesso deve, tuttavia, ritenersi che, sebbene non risulti rispettato,nel caso di specie, il presupposto dell’attestazione del malfunzionamento da partedel dirigente dell’ufficio giudiziario interessato, richiesto dall’art. 175-bis, comma 4,cod. proc. pen., le peculiarità del caso inducono a ritenere meritevole diaccoglimento la richiesta difensiva di annullamento.3.1.Fermo restando che il malfunzionamento può assumere rilievo solo serisulta in uno dei due modi previsti dall’art. 175-bis, commi 1 e 4, cod. proc. pen. –è il caso di ribadire mirando l’impostazione delle nuove norme sul processotelematico penale a scongiurare approcci casistici a discapito della certezza delsistema e delle conseguenze che esso comporta sul piano processuale e diapproccio agli atti del processo - deve tuttavia rilevarsi che nel caso di specie sisono verificate circostanze tali che per la loro eccezionalità impongono di tenere inconsiderazione le deduzioni difensive.Il caso in esame si colloca nella fase immediatamente successiva a quella incui, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove modalità di deposito introdottedall’art. 111-bis, in considerazione delle problematiche tecniche registratesi, iPresidenti dei Tribunali del distretto di Torino avevano adottato provvedimenti disospensione dell’uso degli applicativi APP (portale per le Procure) e PDP (portale pergli avvocati), ai sensi dell’art. 175-bis cod. proc. pen.Sulla base di tali provvedimenti, ivi compreso quello riguardante il Tribunale diTorino, che aveva disposto la sospensione dell’uso dell’applicativo per il periodoimmediatamente antecedente a quello in cui fu presentato l’appello in argomento(lo stesso provvedimento impugnato dà atto di ciò e afferma che la sospensione sisarebbe verificata fino al 14.4.2025), la Procura Generale della Repubblica di Torinoaveva diramato una nota in cui veniva riconosciuta la possibilità da parte deldifensore che avesse incontrato delle difficoltà nell’inserimento degli atti nel portale,di rappresentare la circostanza all’autorità giudiziaria.Ed è sulla scorta di tale nota che verosimilmente il Procuratore Generale,rispetto all’appello de quo, si era espresso in termini di ammissibilità, ritenendodegne di considerazione le giustificazioni addotte dalla difesa.Ritiene, pertanto, il Collegio che, rispetto al capo in scrutinio – contrassegnatoda appello proposto a ridosso dell’entrata a regime del portale di depositotelematico, che aveva nella fase immediatamente antecedente registratomalfunzionamento tale da giustificare l’adozione di provvedimento di sospensionedell’uso dell’applicativo da parte del Presidente del Tribunale – ai fini dellavalutazione delle ragioni difensive, non si possa prescindere dalla particolarità dellasituazione creatasi e si debba, invece, prescindere dal fatto che non risultinorispettate le formalità che la nuova disciplina richiede in caso di malfunzionamentoimpeditivo del deposito telematico.4.Per tali ragioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvioper il giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per il giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Torino.Così deciso il 15/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che chiestol’annullamento del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti allaCorte di appello di Torino.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza del 11.9.2025, la Corte di Appello di Torino, ha dichiaratoinammissibile l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso lasentenza di primo grado che l’aveva condannato per reati fallimentari a lui ascrittiin qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2.Avverso la suindicata ordinanza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo due motivi.2.1. Col primo motivo deduce violazione di legge processuale in relazione agliarticoli 581, 582, 591 del codice di rito, lamentando l'erronea declaratoria diinammissibilità dell'appello. La Corte di appello ha erroneamente dichiaratoinammissibile l'atto di appello proposto dal difensore ed inviato via p.e.c. in quantoasseritamente inoltrato in contrasto con le norme di cui al D.M. 206/2024. [OSCURATO:PERSONA] appello, tuttavia, ha trascurato di considerare che il deposito telematico era statooggettivamente reso impossibile da un malfunzionamento del sistema ministeriale.Il difensore, tempestivamente recatosi presso la Sezione Sesta penale dibattimento,ufficio impugnazioni, del Tribunale, evidenziava il problema tecnico e provvedeva aldeposito dell'atto a mezzo P.E.C./PDP. L'atto di appello veniva regolarmentericevuto dall'ufficio che invitava il difensore a depositare entro 10 giorni le copiecartacee. Il difensore vi provvedeva nei termini.La Corte territoriale, pur avendo invitato il difensore a fornire chiarimenti, nonha tenuto conto delle giustificazioni addotte né del parere contrarioall'inammissibilità dell'atto di appello espresso dalla Procura generale in data 18agosto 2025, con allegata disposizione di servizio.La declaratoria di inammissibilità risulta pertanto adottata in violazione dellenorme sul deposito degli atti di impugnazione e senza considerare l'operatività deiprincipi di buona fede e tutela del diritto di difesa, come più volte affermato dallagiurisprudenza di legittimità.2.2.Col secondo motivo deduce vizio di motivazione. L'ordinanza impugnata èaffetta da carenza e manifesta illogicità della motivazione avendo omesso divalutare: l'oggettiva impossibilità di deposito telematico per causa non imputabile aldifensore, il regolare deposito a mezzo P.e.c., con successivo adempimento delleprescrizioni dell'ufficio impugnazioni, il parere contrario alla inammissibilitàespresso dalla Procura generale, il principio di effettività del diritto di difesa ex art.24 Cost. e art. 6 Cedu. La motivazione resa dalla Corte territoriale si riduce a unmero richiamo formale alle modalità di deposito senza considerare gli elementifattuali e normativi che imponevano una diversa decisione.3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delleparti che hanno così concluso per iscritto:il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendoannullarsi, senza rinvio, il provvedimento impugnato con restituzione degli atti allaCorte di appello di Torino.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1.Con l’ordinanza impugnata la Corte di Appello di Torino ha dichiaratoinammissibile, per violazione dell’art. 111-bis c.p.p., l’appello proposto dall’imputatoavverso la sentenza resa dal Tribunale di Torino il 12.5.2025, depositato via P.E.C.,anziché con le nuove modalità di deposito telematico, imposte dal legislatore conl’art. 111-bis c.p.p., che, ratione temporis, avrebbero dovuto trovare applicazionenel caso di specie (essendo stata la sentenza impugnata emessa in data 12.5.2025,ossia in epoca successiva all’entrata in vigore dell’art. 111-bis, risalente al 1°gennaio 2025).E, quanto alle ragioni impeditive del deposito telematico addotte dalla difesa,ha osservato la Corte di merito che, esse, non risultando assistite da certificazionedell’Ufficio ricevente non potessero essere prese in considerazione.2.Ai sensi dell’art. 111-bis cod. proc. pen., inserito dall'art. 6, comma 1, deld.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150, a partire dal 1.1.2025, salvi i casi espressamenteprevisti dalla legge, è obbligatorio, in via esclusiva, per soggetti abilitati interni edesterni, il deposito telematico degli atti del processo penale.L’art. 111-bis cod. proc. pen. prevede, testualmente, al primo comma: “Salvoquanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, ildeposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente conmodalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e deidocumenti informatici.”Bisogna precisare che, a norma del d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. codicedell’amministrazione digitale), il “documento informatico” è il documento elettronicoche contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamenterilevanti (ad es., redazione di uno scritto su file), mentre il “documento analogico” èla rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (ades., in formato cartaceo).Ciò detto, ai sensi del secondo comma dell'art. 111-bis c.p.p., il depositotelematico deve essere effettuato con modalità tecniche tali da assicurare lacertezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione degli atti, nonchél’identità del mittente e del destinatario. A tal fine, occorrerà operare nel rispettodella normativa, sovranazionale e nazionale, anche di rango regolamentare,concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documentiinformatici.La regola generale viene derogata solo in due specifiche ipotesi, previste aicommi 3 e 4 dell’art. 111-bis c.p.p.Il comma 3 precisa che la previsione dell’obbligatorietà del depositotelematico “non si applica per gli atti e documenti che, per loro natura o perspecifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica”.Il comma 4, in coerenza con la legge delega, prevede poi che gli atti che leparti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità nontelematiche.La nuova disposizioni di cui all’ art. 111-bis c.p.p. concorre, dunque, con lealtre disposizioni che pure contribuiscono in tal senso, a costruire l’architrave delnuovo processo telematico, la cui piena attuazione, attese le rilevanti finalitàperseguite, deve essere assicurata nel rispetto della normativa che lo disciplinaavente natura inderogabile (ponendosi i casi di cui ai commi 3 e 4 suindicati comeeccezioni alla regola generale).Alle deroghe di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 111-bis, si aggiunge la previsionedi cui all’art. 175-bis cod. proc. pen.Vertendosi in campo telematico, il legislatore, come si evince dallo stessocomma 1 dell’art. 111-bis, ha avvertito l’esigenza di disciplinare il caso in cui siverifichi un malfunzionamento dei sistemi informatici.L’art. 175-bis cod. proc. pen., introdotto anch’esso dalla cd. RiformaCartabia, prevede, infatti, a sua volta:comma 1 “Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministerodella giustizia è certificato dal direttore generale per i servizi informativiautomatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematicidel Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, conmodalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Ilripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con lemedesime modalità.”Comma 2 “Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della finedel malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, daldirettore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia.”Comma 3 “Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall'inizio e sino alla finedel malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in formadi documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quantodisposto dagli articoli 110, comma 4, e 111 ter, comma 3.”Comma 4 “La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, nel caso dimalfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato edassicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti,dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento.”Comma 5 “Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena didecadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti neltermine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore,nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi delcomma 3. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 175.”L’art. 175-bis c.p.p. disciplina, dunque, i casi di malfunzionamento dei sistemiinformatici, prevedendo due ipotesi: quella del malfunzionamento certificato equella del malfunzionamento non certificato.Innanzitutto, il legislatore considera l’ipotesi di un problema tecnicogeneralizzato che riguarda i sistemi informatici dei domini del Ministero dellagiustizia. In tal caso, il comma 1 stabilisce che tale anomalia venga certificata daldirettore generale dei servizi informativi autorizzati dal Ministero della Giustizia,nonché attestata sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.Inoltre, tale malfunzionamento dovrà essere comunicato dal dirigentedell’ufficio giudiziario e questa comunicazione dovrà avvenire con modalità tali daassicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati.Peraltro, ai sensi del comma 2, queste certificazioni, attestazioni ecomunicazioni devono precisare la data e, ove risulti, l’inizio e la fine delmalfunzionamento.L’altra ipotesi è quella del malfunzionamento non certificato. In tal caso, lanorma fa riferimento a quel problema informatico che si verifica in capo ad undeterminato ufficio giudiziario o in ambito locale. Come precisato dal comma 4, inquesto caso, il cattivo funzionamento del sistema non è certificato, ma è accertatoed attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario interessato e comunicato conmodalità che assicurano la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della datadi inizio e di fine dell’anomalia.La ratio della disposizione è duplice: per un verso, si vuole assicurare lacertezza circa l’esistenza del malfunzionamento; per altro verso, si vuole evitareche problemi informatici possano interrompere o posticipare la normale attivitàprocessuale, prevedendo in tal caso un temporaneo ritorno all’analogico.La nuova disciplina, dunque, si muove secondo precise direttrici fondamentali.Da un lato, vi è l’obiettivo di realizzare una maggiore efficienza del processopenale - uno degli obiettivi perseguiti con il processo telematico – che non puòessere disgiunto, per sua stessa natura, dalla celerità nello svolgimento delleSi è ritenuto che, in una riforma di sistema, quale è appunto quella chedisciplina il processo penale telematico (che è, evidentemente, qualcosa di diversoda una normativa emergenziale) il necessario bilanciamento dei valori in giocoimponesse una soluzione che non consente eccezioni non solo al rispetto dellanuova forma di deposito introdotta dal legislatore ma anche al rispetto dei terminiperentori stabiliti dal codice processuale, che, nel sistema del codice, attengono,direttamente o indirettamente, alla tutela dei diritti fondamentali (fermo restando,come si è già evidenziato, la persistente operatività del meccanismo di rimessionein termini di cui all’articolo 175 c.p.p. nelle ipotesi previste al comma 5 dell’art.175-bis c.p.p.)Il malfunzionamento del sistema non può quindi incidere sulla normaleprosecuzione dell’attività processuale, sebbene ciò richieda una rinuncia – ma solotemporanea – alla opzione digitale ed un – altrettanto temporaneo – “ritorno”all’analogico.Ciò che deve, al contempo, risultare ben chiaro è che la effettiva attuazionedel nuovo sistema processuale introdotto con le nuove disposizioni sul processotelematico dipende anche dall’interpretazione che si dà di quelle norme, nel rigoredel rispetto di tutte le previsioni che intorno ad esso ruotano, oltre che dalladiligenza da parte di tutti gli operatori della giustizia nell’adempimenti degli oneriche le nuove norme comportano (non molto dissimili – seppur trasposti nel mondodigitale - da quelli inerenti la tenuta e conservazione dei fascicoli cartacei).Per farsi fronte all’impatto che avrebbe creato il nuovo sistema telematico si èd’altronde prevista una tempistica graduale dell’operatività a regime della riforma,affinché potessero adottarsi misure tecniche sempre più efficaci che limitino leipotesi di malfunzionamento e che offrano al contempo soluzioni tempestive,nonché misure organizzative negli uffici giudiziari idonee a fronteggiare situazioni didifficoltà legate a problemi di natura tecnica.3. Tanto premesso deve, tuttavia, ritenersi che, sebbene non risulti rispettato,nel caso di specie, il presupposto dell’attestazione del malfunzionamento da partedel dirigente dell’ufficio giudiziario interessato, richiesto dall’art. 175-bis, comma 4,cod. proc. pen., le peculiarità del caso inducono a ritenere meritevole diaccoglimento la richiesta difensiva di annullamento.3.1.Fermo restando che il malfunzionamento può assumere rilievo solo serisulta in uno dei due modi previsti dall’art. 175-bis, commi 1 e 4, cod. proc. pen. –è il caso di ribadire mirando l’impostazione delle nuove norme sul processotelematico penale a scongiurare approcci casistici a discapito della certezza delsistema e delle conseguenze che esso comporta sul piano processuale e diapproccio agli atti del processo - deve tuttavia rilevarsi che nel caso di specie sisono verificate circostanze tali che per la loro eccezionalità impongono di tenere inconsiderazione le deduzioni difensive.Il caso in esame si colloca nella fase immediatamente successiva a quella incui, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove modalità di deposito introdottedall’art. 111-bis, in considerazione delle problematiche tecniche registratesi, iPresidenti dei Tribunali del distretto di Torino avevano adottato provvedimenti disospensione dell’uso degli applicativi APP (portale per le Procure) e PDP (portale pergli avvocati), ai sensi dell’art. 175-bis cod. proc. pen.Sulla base di tali provvedimenti, ivi compreso quello riguardante il Tribunale diTorino, che aveva disposto la sospensione dell’uso dell’applicativo per il periodoimmediatamente antecedente a quello in cui fu presentato l’appello in argomento(lo stesso provvedimento impugnato dà atto di ciò e afferma che la sospensione sisarebbe verificata fino al 14.4.2025), la Procura Generale della Repubblica di Torinoaveva diramato una nota in cui veniva riconosciuta la possibilità da parte deldifensore che avesse incontrato delle difficoltà nell’inserimento degli atti nel portale,di rappresentare la circostanza all’autorità giudiziaria.Ed è sulla scorta di tale nota che verosimilmente il Procuratore Generale,rispetto all’appello de quo, si era espresso in termini di ammissibilità, ritenendodegne di considerazione le giustificazioni addotte dalla difesa.Ritiene, pertanto, il Collegio che, rispetto al capo in scrutinio – contrassegnatoda appello proposto a ridosso dell’entrata a regime del portale di depositotelematico, che aveva nella fase immediatamente antecedente registratomalfunzionamento tale da giustificare l’adozione di provvedimento di sospensionedell’uso dell’applicativo da parte del Presidente del Tribunale – ai fini dellavalutazione delle ragioni difensive, non si possa prescindere dalla particolarità dellasituazione creatasi e si debba, invece, prescindere dal fatto che non risultinorispettate le formalità che la nuova disciplina richiede in caso di malfunzionamentoimpeditivo del deposito telematico.4.Per tali ragioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvioper il giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per il giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Torino.Così deciso il 15/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]