CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13476/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] gesus avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse dela ricorrente, con la quale si è ribadita l'ammissibilità dei motivi già proposti senza effettivamente introdurne di nuovi; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto sia le questioni in rito ( la nullità descritta con il primo motivo e la valutazione resa con riguardo alla rinnovazione istruttoria contestata con il quarto motivo), sia quelle riguardanti il giudizio di responsabilità ( inerenti alla configurabilità della calunnia contestata e alla offensività della condotta, criticita addotte con il secondo e il terzo motivo) riguardano temi già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M