CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16256/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a carico diSpena [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte di appello di Caltanissettavisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento parziale conrinvio della sentenza impugnata, relativamente alle frasi pronunciatedall’imputato nei c.d. fuori onda;lette le richieste del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]Palermo, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e la condannadell’imputato alle pene di legge ed al risarcimento del danno in favore dellastessa parte civile e alla rifusione delle spese processuali;lette le richieste del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta hariformato la sentenza del 31 ottobre 2024 del Tribunale di Caltanissetta cheaveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato didiffamazione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e l’aveva condannato alla penadi giustizia, nonché al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favoredella persona offesa, costituitasi parte civile.In particolare, secondo la ricostruzione fattuale operata nella sentenza diprimo grado, [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato di sottoporsi ad un’intervistatelefonica da parte di [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una trasmissioneradiofonica condotta da quest’ultimo e denominata «Tony accesi» e messa inonda da una emittente locale di Caltanissetta e trasmessa anche via internet suuna pagina Facebook.Argomento dell’intervista erano le vicende relative al processo a carico diAntonello [OSCURATO:PERSONA], ex presidente di [OSCURATO:PERSONA], del quale AttilioBolzoni si era occupato nell’esercizio della sua professione di giornalista.Nel corso dell’intervista [OSCURATO:PERSONA] aveva commentato una partedell’ordinanza cautelare emessa a carico del [OSCURATO:PERSONA] ed una parte dellainformativa di reato in essa richiamata in cui si faceva riferimento ai rapporti diMontante con alcuni giornalisti ai quali aveva erogato finanziamenti allo scopo diottenere la pubblicazione di articoli compiacenti o il loro silenzio su fatti per luisfavorevoli. Tra questi [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato [OSCURATO:PERSONA],direttore del quotidiano on-line «il [OSCURATO:PERSONA]», asserendo che lo stesso erastato «foraggiato dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] con parecchi soldi».Al termine dell’intervista telefonica, in un cosiddetto «fuori onda» durante ilquale, però, era ancora in corso la diretta sul profilo facebook, sopraggiungevapresso l’emittente radiofonica [OSCURATO:PERSONA], che, alla presenza di Antonioassenza di [OSCURATO:PERSONA], che questi era solito andare a cena con AntonelloMontante per ottenere finanziamenti per il suo libro, nonostante [OSCURATO:PERSONA] FabioMaganuco gli avesse più volte fatto presente che la diretta era ancora in corso.Dopo circa un quarto d’ora [OSCURATO:PERSONA] aveva ricontattato l’emittente e inparticolare il [OSCURATO:PERSONA] e quindi si era avviato un aspro dibattito tra [OSCURATO:PERSONA] eBolzoni, nel corso del quale quest’ultimo aveva accusato il primo di avererimosso un’intervista inizialmente pubblicata sul [OSCURATO:PERSONA] e rilasciata daMichele [OSCURATO:PERSONA], figlio del Procuratore della [OSCURATO:PERSONA] ucciso aPalermo nel 1980, che aveva espresso valutazioni contrarie al [OSCURATO:PERSONA], mentrelo [OSCURATO:PERSONA], pur confermando la circostanza, sosteneva che tale rimozione era statail risultato di una sua libera scelta, non condizionata dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] accusando lo [OSCURATO:PERSONA] di essere stato il «megafono di quella gente là» edinvitandolo a vergognarsi ed a trattare meglio gli emigrati sul suo sito internet.[OSCURATO:PERSONA] rispondeva che non aveva alcunché di cui vergognarsi echiedeva al [OSCURATO:PERSONA] se avesse mai chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di finanziare i suoi libri,invitando a sua volta il suo interlocutore a vergognarsi.Dopo tale dibattito la comunicazione telefonica si interrompevadefinitivamente e [OSCURATO:PERSONA], rivolgendosi al [OSCURATO:PERSONA] tornava aribadire che [OSCURATO:PERSONA] era solito andare a cena con [OSCURATO:PERSONA] nei miglioriristoranti romani.Poiché lo stesso imputato, nel corso del suo esame, ha ammesso di nonsapere se effettivamente [OSCURATO:PERSONA] avesse cenato a Roma assieme alMontante o se avesse da quest’ultimo ottenuto finanziamenti per un suo libro eha aggiunto che, frequentando la locale camera di commercio, aveva appresoche questa aveva acquistato trecento copie di un libro del [OSCURATO:PERSONA] e da talecircostanza aveva desunto l’esistenza di rapporti personali tra il giornalista eMontante, il Tribunale ha ritenuto false e quindi offensive della reputazione delBolzoni le affermazioni in tal senso da lui effettuate mentre la persona offesa nonera presente e non era in condizione di reagire e lo ha condannato per il reato didiffamazione.La Corte territoriale, a seguito di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA],ha invece prosciolto quest’ultimo dall’imputazione di diffamazione affermandoche poiché le frasi indicate nel capo di imputazione erano state pronunciate nelcorso del dibattito in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva potuto difendersi pubblicamentedalle accuse che lo [OSCURATO:PERSONA] gli aveva mosso il fatto non integrava unadiffamazione. Tra le affermazioni rese dall’imputato in assenza del [OSCURATO:PERSONA] e latelefonata della persona offesa, che aveva poi innescato il dibattito, eranotrascorsi appena quindici minuti. Quando, poi, [OSCURATO:PERSONA] aveva interrotto latelefonata, [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a ripetere le accuse già formulatein seno al dibattito, senza nulla aggiungere di nuovo rispetto al quale il Bolzoninon avesse potuto difendersi. La portata offensiva delle affermazionidell’imputato era rimasta contenuta all’interno di un ristretto spazio temporaleed era venuta meno a seguito del dibattito successivamente sviluppatosi tra idue giornalisti. La circostanza che questi avessero potuto esprimere le reciprochecritiche in pieno contraddittorio impediva la configurabilità del reato didiffamazione.2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazioneil Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello diCaltanissetta, chiedendone l’annullamento ed articolando un solo motivo con ilquale denuncia contestualmente violazione dell’art. 595 cod. pen. e mancanza,manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.Il ricorrente segnala che secondo il costante orientamento dellagiurisprudenza di questa Corte di cassazione, per distinguere il delitto didiffamazione dall’ingiuria, ormai depenalizzata, occorre verificare se le frasioffensive dell’altrui reputazione siano state pronunciate in assenza o in presenzadella persona offesa, poiché solo in quest’ultimo caso, potendo la persona offesaprontamente reagire a tutela del suo onore, sarà configurabile la ingiuria.Devono, quindi, ritenersi sussumibili nel reato di diffamazione le frasipronunciate dall’imputato dopo che lo stesso si era presentato presso l’emittenteradiofonica e prima che [OSCURATO:PERSONA] ricontattasse telefonicamente la stessa equelle pronunciate dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva terminato la telefonata,interrompendo il dibattito.La Corte di appello avrebbe illogicamente concentrato la sua attenzione suldibattito telefonico tra i due giornalisti considerando che il quarto d’oraintercorso tra le prime affermazioni offensive dello [OSCURATO:PERSONA] e la telefonata delBolzoni fosse un periodo di tempo così breve da far ritenere assorbita la portataoffensiva delle suggestioni e degli accostamenti fatti dall’appellante e ha altresìesteso tale «assorbimento» anche alle frasi pronunciate dallo [OSCURATO:PERSONA] in assenzadel [OSCURATO:PERSONA] dopo che questi aveva interrotto la conversazione telefonica.In tal modo la Corte di appello non si sarebbe uniformata al principio didiritto già affermato da questa Corte di cassazione secondo il quale ladiffamazione deve ritenersi sussistente laddove il destinatario delle offese non èpresente, anche se egli è posto in condizione di intervenire a breve distanza ditempo (Sez. 1, n. 409 del 21/11/2023 – dep. 2024, Pastore, non massimata).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Secondo il costante orientamento di questa Corte di cassazione, si versanell'ipotesi depenalizzata dell'ingiuria aggravata dalla presenza di più personequando siano contestualmente presenti - fisicamente, nella stessa unità di tempoe di luogo, o "virtualmente", nel caso di utilizzo delle moderne tecnologie dicomunicazione - l'offeso, i terzi e lo stesso offensore, mentre, ove manchi lapossibilità di interlocuzione diretta tra autore e destinatario dell'offesa, che restideprivato della possibilità di replica, si configura il delitto di diffamazione (Sez. 6,n. 17563 del 23/03/2023, Amurri, Rv. 284592 - 01).Questa Corte di cassazione ha peraltro già affermato che integra il delitto didiffamazione aggravato da mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, e non lafattispecie depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, ladichiarazione offensiva resa nel corso di un'intervista televisiva, alla quale ildestinatario, non presente, abbia replicato parzialmente inviando un "sms" alconduttore, in quanto, ai fini della configurabilità dell'ingiuria, è necessario chetra l'offensore e l'offeso si instauri un rapporto diretto, reale o virtuale, chegarantisca a quest'ultimo un contraddittorio immediato, attuato con modalità talida assicurare una sostanziale "parità delle armi" (Sez. 5, n. 5982 del10/11/2022, dep. 2023, Fedeli, Rv. 284220 - 01).Ne consegue che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] subito dopo ilsuo arrivo presso l’emittente televisiva, secondo le quali [OSCURATO:PERSONA] era solitoandare a cena con [OSCURATO:PERSONA] per ottenere finanziamenti per il suo libro― rese nella consapevolezza della loro falsità, che impedisce di riteneresussistente la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca o di critica ―, inquanto pronunciate in assenza della persona offesa, valgono ad integrare il reatodi diffamazione.A nulla rileva la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia, solo successivamente,contattato telefonicamente il conduttore della trasmissione telefonica ed abbiapotuto replicare alle accuse mossegli dall’imputato, poiché in tale momento ildelitto si era già perfezionato.Parimenti, integrano lo stesso reato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] MariaSpena dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva interrotto il contatto telefonico, poichéanche queste sono state pronunciate in assenza della persona offesa.Peraltro, del tutto correttamente il Tribunale, in applicazione del principio didiritto sopra esposto, aveva ritenuto integranti il delitto di diffamazione solo ledichiarazioni pronunciate prima e dopo il dibattito diretto tra i due giornalisti.2. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvioper nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta che,alla luce del principio di diritto sopra esposto, si pronuncerà nuovamentesull’impugnazione dell’imputato nonché sulla regolamentazione delle speseprocessuali relative anche al giudizio di legittimità. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Caltanissetta. Spese a definitivo.Così deciso il 06/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]