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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 22888/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO _La CORTE APPELLO di TRIESTE, con sentenza in data 07/06/2021, in parziale riforma _della pronuncia del tribunale di Udine, 22-9-2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] qualificato il reato di cui al capo A) ai sensi delll' art. 641 CP e confermata la responsabilità per le ipotesi di truffa indicate ai capi B) e C) riduceva la pena allo stesso inflitta.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato ex art. 641 cod.pen. non sussistendone i presupposti; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per le ipotesi di truffa.

Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/C3/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

E nel caso in esame sia in relazione al capo A) per il quale la Corte ha spiegato che l'emissione dell'assegno era avvenuta su un conto già privo della provvista e da parte di soggetto in passato pluriprotestato che con riguardo alle ipotesi di truffa per le quali sono stati indicati gli artifici e raggiri costituiti da una falsa rappresentazione della realtà posta in essere dall'imputato al momento degli acquisti, la corte di appello ha esattamente indicato e precisato le frazioni di condotte integranti i ritenuti delitti senza incorrere in alcuno dei vizi denunciati.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 17/05/2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO _La CORTE APPELLO di TRIESTE, con sentenza in data 07/06/2021, in parziale riforma _della pronuncia del tribunale di Udine, 22-9-2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] qualificato il reato di cui al capo A) ai sensi delll' art. 641 CP e confermata la responsabilità per le ipotesi di truffa indicate ai capi B) e C) riduceva la pena allo stesso inflitta. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato ex art. 641 cod.pen. non sussistendone i presupposti; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per le ipotesi di truffa. Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/C3/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame sia in relazione al capo A) per il quale la Corte ha spiegato che l'emissione dell'assegno era avvenuta su un conto già privo della provvista e da parte di soggetto in passato pluriprotestato che con riguardo alle ipotesi di truffa per le quali sono stati indicati gli artifici e raggiri costituiti da una falsa rappresentazione della realtà posta in essere dall'imputato al momento degli acquisti, la corte di appello ha esattamente indicato e precisato le frazioni di condotte integranti i ritenuti delitti senza incorrere in alcuno dei vizi denunciati. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 Il C
Sentenza Cassazione n. 22888/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris