CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 06884/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Genova, parzialmente riformando la pronuncia emessa il 23 marzo 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per avere, in ragione del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen., ridotto la pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti. Ritenuto che i due motivi sollevati (vizio di motivazione rispetto al difetto di legittimazione attiva del querelante; erronea applicazione di legge penale con riguardo all'inidoneità della prova del fatto di furto) risultano non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, con motivazione rispetto alla quale il ricorrente non opera alcun specifico confronto, in quanto la querela è stata validamente proposta dal responsabile del punto vendita (riconosciuta già al titolare di posizione di fatto da Cassazione, Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975) e la prova del fatto discende dal riconoscimento da parte del responsabile del set di forbici sottratto; Ritenuto, inoltre, che il motivo denuncia vizi di motivazione in ricorso ammesso solo per violazione di legge; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 11 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il FìFe