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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 09838/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27388-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 1/B, presso lo studio legale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 212/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 18/05/2017 R.G. n. 392/2015; Oggetto: Contratti a termine scuola – risarcimento -stabilizzazione R.G.N. 27388/2017 Pag.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/2/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: 1.con sentenza pubblicata in data 18 maggio 2017, la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (appartenenti al personale precario della scuola quali docenti) intesa ad ottenere l’indennità exart. 32 della l. n. 183/2010 mentre confermava tale pronuncia quanto al riconoscimento dell’anzianità maturata a decorrere dal primo contratto a termine perBianchin e Apicella, limitando la condanna nei confronti della Esposito al solo periodo dal 10.7.2001 in poi; rilevava che tutte le appellanti erano state stabilizzate attraverso l'operare degli strumenti selettivi e concorsuali ovvero ai sensi dell'art. 1 della L. n. 107/2015; che, in forza dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016 (punti 121 e 122), e nelle numerose altre pure citate, l'intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'unione,e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato in difetto di specifiche allegazioni circa l'esistenza di danni ulteriori diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo; riteneva, quanto alla posizione della Esposito, che l’anzianità di servizio dovesse essere riconosciuta solo a far data dal 10.7.2001 (termine previsto dall’art. 2 della direttiva 1999/70/CE per l’adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva stessa);

2. contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi;

3. il Ministero e gli uffici scolastici regionale e provinciale non hanno svolto attività difensiva;

4. le ricorrenti hanno depositato memoria.

Consideratoche:

1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la parte ricorrente deduce violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez.

Un., n. 5072/2016 in favore dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in ipotesi di illegittima reiterazione dicontratti a termine stipulati ai sensi della legge n.124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratisi a far data dal 10 luglio 2001; violazione falsa ed erronea applicazione del principio di equivalenza e del principio di effettività della tutela; R.G.N. 27388/2017 Pag.2. il secondo motivo è incentrato sulla questione pregiudiziale europea circa la conformità alla Direttiva Europea 1999/70/CE dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell'immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie;

3. con il terzo motivo, parte ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell'immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie: ai sensi dell'art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Clausola 5, punto 1, dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva europea 1999/70/CE, (principio di equivalenza - principio di effettività), ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Carta Europea dei diritti dell'Uomo;

4. con il quarto motivo (in riferimento alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA]) si denuncia la violazione, falsa ed erronea applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro della direttiva europea 1999/70/CE in tema di diritto all’integrale riconoscimento dei servizi resi con contratti a tempo determinato ai fini della ricostruzione della carriera; si rileva che la Corte territoriale ha errato, con riferimento a detta posizione, escludendo, ai fini dell’anzianità, i servizi preruolo svolti anteriormente alla data del 10.7.2001, termine previsto dalla direttiva 1999/70/CE per l’adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva medesima; si sostiene che la circostanza che la data del 10 luglio 2001 costituisce il “termine previsto dalla direttiva 1999/70/CE per l’adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva stessa” non significa affatto che non si debba tener conto dei servizi pre-ruolo resi in data antecedente;

5. il ricorso, nei primi treprofili in cui è articolato, non merita accoglimento; la Corte territoriale ha deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi, che avendo ad oggetto questioni già scrutinate può avvenire in camera di consiglio, non induce ad un suo mutamento, né ad una nuova rimessione delle questioni alla Corte costituzionale ovvero alla Corte di giustizia; al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte con ordinanze (cfr. fra le tante Cass. n.28981/2022, Cass. n. 10650/2021, Cass. n. 18344/2020, Cass. n. 23050/2020, Cass. n. 23051/2020); le decisioni si pongono nel solco già tracciato da Cass. nn. 3472 e 3474 del 2020 che, nel ribadire i principi enunciati nelle sentenze nn. 22553/2016 e 22556/2016, R.G.N. 27388/2017 Pag.hanno affermato che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell’entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l’immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto»; i motivi di ricorso non prospettano argomenti che possano indurre a rimeditare il consolidato orientamento espresso, condiviso dal Collegio e qui ribadito; ne discende che non si può dare seguito alla sollecitazione contenuta alle pagg. 29 e 30 del ricorso, atteso che «il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all’obbligo di rimettere alla Corte di giustizia la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un acte claire che, in ragione dell’esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell’evidenza dell’interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale» (Cass. n. 14828/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata);

5. nella memoria le ricorrenti, richiamando quanto da questa Corte nelle pronunce Cass. n. 35735/2022 e Cass. 32548/2022 assumono che l’avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell’illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente; rilevano che deve esserci un rapporto di stretta correlazione (causa-effetto) fra abuso ed assunzione (già valorizzato da Cass. n. 15353/2020), il quale richiede che l’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato sia stata “determinata” e non semplicemente “agevolata” dalla successione dei contratti a termine;

6. il rilievo è infondato; i richiamati principi sono stati affermati con riguardo a settori diversi da quello scolastico nell’ambito del quale è stata la stessa legge n. 107/2015 a prevedere un piano straordinario di assunzione per immettere nei ruoli i docenti precari e così offrire una misura - al contempo puntualmente attuativa del dictum eurounitario ma espressiva dell’ampio margine di autonomia che tale dictum ha lasciato - idonea a R.G.N. 27388/2017 Pag.sanare l’illecito, apprestando, conprevisione rigorosa di tempi, la strada satisfattiva della immissione in ruolo; peraltro, questa Corte, con la già citata Cass. n. 3474/2020 (conf.

Cass. n. 37270/2021), richiamando l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), ha, come detto, ritenuto che nel settore scolastico sia misura idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione anche la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento del quale è stata riconosciuta l’equivalenza e l’effettività quale misura satisfattoria, al pari del piano straordinario di assunzioni; a tali arresti, qui condivisi e contenenti un’ampia disamina delle questioni dibattute, ivi compresi richiami esaustivi alla pronuncia della Corte di Giustizia 8 maggio 2019, Rossato, si fa rinvio anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; va solo aggiunto che non possono sussistere dubbi di legittimità costituzionale rispetto all’art. 117 Cost., per quanto nelle richiamate pronunce è detto in ordine alla compatibilità euro-unitaria del sistema interno e, quanto alla disparità di trattamento (art. 3 Cost.) tra rapporto privato (ove alla conversione si associa il risarcimento agevolato ex art. 32 legge n. 183/2010) e rapporto pubblico (ove alla stabilizzazione non si associa un automatismo risarcitorio), per palese diversità dei fenomeni giuridici posti a paragone;

7. è, invece, fondato il quarto motivo (relativo alla sola [OSCURATO:PERSONA]); vale, sul punto, l'ulteriore orientamento di questa S.C., secondo cui la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ‘ab origine’ a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento; tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina (Cass. 16 luglio 2020, n. 15231 seguita da successive conformi, si veda Cass. 29 novembre 2021, n. 37272), sicché il calcolo dell'anzianità dovrà tenere conto anche di quella maturata anteriormente all'entrata in vigore della direttiva, fermo restando che la parificazione non potrà che riguardare i trattamenti R.G.N. 27388/2017 Pag.economici spettanti in data successiva al momento in cui il diritto dell'Unione ha acquisito efficacia nell'ordinamento interno;

7. conclusivamente, va accolto il quarto motivo di ricorso relativamente alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], e vanno rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Venezia che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame limitatamente alla suddetta posizione e provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità quanto alla sola Esposito;

8. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, quanto alle ricorrenti interamente soccombenti, perché le Amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva;

9. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle sole ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Apicella, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovutoa norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso relativamente alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA] e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità quanto alla sola Esposito, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Apicella, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27388-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 1/B, presso lo studio legale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 212/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 18/05/2017 R.G. n. 392/2015; Oggetto: Contratti a termine scuola – risarcimento -stabilizzazione R.G.N. 27388/2017 Pag.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/2/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: 1.con sentenza pubblicata in data 18 maggio 2017, la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (appartenenti al personale precario della scuola quali docenti) intesa ad ottenere l’indennità exart. 32 della l. n. 183/2010 mentre confermava tale pronuncia quanto al riconoscimento dell’anzianità maturata a decorrere dal primo contratto a termine perBianchin e Apicella, limitando la condanna nei confronti della Esposito al solo periodo dal 10.7.2001 in poi; rilevava che tutte le appellanti erano state stabilizzate attraverso l'operare degli strumenti selettivi e concorsuali ovvero ai sensi dell'art. 1 della L. n. 107/2015; che, in forza dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 27563/2016 (punti 121 e 122), e nelle numerose altre pure citate, l'intervenuta stabilizzazione era idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'unione,e, quindi, a riparare tutti i danni riferibili all'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato in difetto di specifiche allegazioni circa l'esistenza di danni ulteriori diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo; riteneva, quanto alla posizione della Esposito, che l’anzianità di servizio dovesse essere riconosciuta solo a far data dal 10.7.2001 (termine previsto dall’art. 2 della direttiva 1999/70/CE per l’adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva stessa); 2. contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi; 3. il Ministero e gli uffici scolastici regionale e provinciale non hanno svolto attività difensiva; 4. le ricorrenti hanno depositato memoria. Consideratoche: 1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la parte ricorrente deduce violazione, falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Un., n. 5072/2016 in favore dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in ipotesi di illegittima reiterazione dicontratti a termine stipulati ai sensi della legge n.124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratisi a far data dal 10 luglio 2001; violazione falsa ed erronea applicazione del principio di equivalenza e del principio di effettività della tutela; R.G.N. 27388/2017 Pag.2. il secondo motivo è incentrato sulla questione pregiudiziale europea circa la conformità alla Direttiva Europea 1999/70/CE dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell'immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie; 3. con il terzo motivo, parte ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell'immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie: ai sensi dell'art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Clausola 5, punto 1, dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva europea 1999/70/CE, (principio di equivalenza - principio di effettività), ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Carta Europea dei diritti dell'Uomo; 4. con il quarto motivo (in riferimento alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA]) si denuncia la violazione, falsa ed erronea applicazione della clausola 4 dell’accordo quadro della direttiva europea 1999/70/CE in tema di diritto all’integrale riconoscimento dei servizi resi con contratti a tempo determinato ai fini della ricostruzione della carriera; si rileva che la Corte territoriale ha errato, con riferimento a detta posizione, escludendo, ai fini dell’anzianità, i servizi preruolo svolti anteriormente alla data del 10.7.2001, termine previsto dalla direttiva 1999/70/CE per l’adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva medesima; si sostiene che la circostanza che la data del 10 luglio 2001 costituisce il “termine previsto dalla direttiva 1999/70/CE per l’adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva stessa” non significa affatto che non si debba tener conto dei servizi pre-ruolo resi in data antecedente; 5. il ricorso, nei primi treprofili in cui è articolato, non merita accoglimento; la Corte territoriale ha deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi, che avendo ad oggetto questioni già scrutinate può avvenire in camera di consiglio, non induce ad un suo mutamento, né ad una nuova rimessione delle questioni alla Corte costituzionale ovvero alla Corte di giustizia; al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte con ordinanze (cfr. fra le tante Cass. n.28981/2022, Cass. n. 10650/2021, Cass. n. 18344/2020, Cass. n. 23050/2020, Cass. n. 23051/2020); le decisioni si pongono nel solco già tracciato da Cass. nn. 3472 e 3474 del 2020 che, nel ribadire i principi enunciati nelle sentenze nn. 22553/2016 e 22556/2016, R.G.N. 27388/2017 Pag.hanno affermato che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell’entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l’immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto»; i motivi di ricorso non prospettano argomenti che possano indurre a rimeditare il consolidato orientamento espresso, condiviso dal Collegio e qui ribadito; ne discende che non si può dare seguito alla sollecitazione contenuta alle pagg. 29 e 30 del ricorso, atteso che «il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all’obbligo di rimettere alla Corte di giustizia la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un acte claire che, in ragione dell’esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell’evidenza dell’interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale» (Cass. n. 14828/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata); 5. nella memoria le ricorrenti, richiamando quanto da questa Corte nelle pronunce Cass. n. 35735/2022 e Cass. 32548/2022 assumono che l’avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell’illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente; rilevano che deve esserci un rapporto di stretta correlazione (causa-effetto) fra abuso ed assunzione (già valorizzato da Cass. n. 15353/2020), il quale richiede che l’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato sia stata “determinata” e non semplicemente “agevolata” dalla successione dei contratti a termine; 6. il rilievo è infondato; i richiamati principi sono stati affermati con riguardo a settori diversi da quello scolastico nell’ambito del quale è stata la stessa legge n. 107/2015 a prevedere un piano straordinario di assunzione per immettere nei ruoli i docenti precari e così offrire una misura - al contempo puntualmente attuativa del dictum eurounitario ma espressiva dell’ampio margine di autonomia che tale dictum ha lasciato - idonea a R.G.N. 27388/2017 Pag.sanare l’illecito, apprestando, conprevisione rigorosa di tempi, la strada satisfattiva della immissione in ruolo; peraltro, questa Corte, con la già citata Cass. n. 3474/2020 (conf. Cass. n. 37270/2021), richiamando l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), ha, come detto, ritenuto che nel settore scolastico sia misura idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione anche la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento del quale è stata riconosciuta l’equivalenza e l’effettività quale misura satisfattoria, al pari del piano straordinario di assunzioni; a tali arresti, qui condivisi e contenenti un’ampia disamina delle questioni dibattute, ivi compresi richiami esaustivi alla pronuncia della Corte di Giustizia 8 maggio 2019, Rossato, si fa rinvio anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; va solo aggiunto che non possono sussistere dubbi di legittimità costituzionale rispetto all’art. 117 Cost., per quanto nelle richiamate pronunce è detto in ordine alla compatibilità euro-unitaria del sistema interno e, quanto alla disparità di trattamento (art. 3 Cost.) tra rapporto privato (ove alla conversione si associa il risarcimento agevolato ex art. 32 legge n. 183/2010) e rapporto pubblico (ove alla stabilizzazione non si associa un automatismo risarcitorio), per palese diversità dei fenomeni giuridici posti a paragone; 7. è, invece, fondato il quarto motivo (relativo alla sola [OSCURATO:PERSONA]); vale, sul punto, l'ulteriore orientamento di questa S.C., secondo cui la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ‘ab origine’ a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento; tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina (Cass. 16 luglio 2020, n. 15231 seguita da successive conformi, si veda Cass. 29 novembre 2021, n. 37272), sicché il calcolo dell'anzianità dovrà tenere conto anche di quella maturata anteriormente all'entrata in vigore della direttiva, fermo restando che la parificazione non potrà che riguardare i trattamenti R.G.N. 27388/2017 Pag.economici spettanti in data successiva al momento in cui il diritto dell'Unione ha acquisito efficacia nell'ordinamento interno; 7. conclusivamente, va accolto il quarto motivo di ricorso relativamente alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], e vanno rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Venezia che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame limitatamente alla suddetta posizione e provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità quanto alla sola Esposito; 8. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, quanto alle ricorrenti interamente soccombenti, perché le Amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva; 9. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle sole ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Apicella, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovutoa norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso relativamente alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA] e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità quanto alla sola Esposito, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Apicella, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
Sentenza Cassazione n. 09838/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris