Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2025

Cassazione n. 17404/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 30 dicembre 2024, con la quale la Corte di Appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub 1) e 2) del provvedimento impugnato; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., si lamenta la contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha escluso la sussistenza del reato continuato; che in realtà il ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il giudice a quo ha specificamente motivato con riguardo tutti gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso (il ruolo differente dell'autore nei due contesti, la discontinuità temporale, lo scopo autonomo delle condotte, l'assenza di connessione tra le due società nel contesto del reato nonché l'autonomia economica e contabile della seconda società rispetto alla prima), sottolineando i profili incompatibili con la previa programmazione delle condotte e quelli privi di valore probatorio rispetto al prospettato unico disegno criminoso ed infine concludendo per l'occasionalità delle condotte piuttosto che per la continuazione; che doveva quindi ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 aprile 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 30 dicembre 2024, con la quale la Corte di Appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub 1) e 2) del provvedimento impugnato; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., si lamenta la contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha escluso la sussistenza del reato continuato; che in realtà il ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il giudice a quo ha specificamente motivato con riguardo tutti gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso (il ruolo differente dell'autore nei due contesti, la discontinuità temporale, lo scopo autonomo delle condotte, l'assenza di connessione tra le due società nel contesto del reato nonché l'autonomia economica e contabile della seconda società rispetto alla prima), sottolineando i profili incompatibili con la previa programmazione delle condotte e quelli privi di valore probatorio rispetto al prospettato unico disegno criminoso ed infine concludendo per l'occasionalità delle condotte piuttosto che per la continuazione; che doveva quindi ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2025
Sentenza Cassazione n. 17404/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris