CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18488/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a CATANIA il 09/09/1978 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la pronunzia di primo grado con cui era stato condannato per furto aggravato e violazione della misura di prevenzione della sorveglianza spe-ciale di pubblica sicurezza; rilevato che il primo motivo, con cui si denunzia l'inosservanza della legge penale per l'omessa riqualificazione in tentativo di furto, è manifestamente infondato in quanto secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, tale delitto si con-suma nel momento in cui la cosa esce dalla sfera di vigilanza e di controllo del pos-sessore in modo che l'agente ne acquisisca un'autonoma e piena disponibilità per un apprezzabile lasso di tempo (Sez.5, n. 33605 del 17/06/2022, Rv. 283544 - 01); rilevato che dal provvedimento impugnato emerge (v. pagg. 3 e 4) che l'imputato aveva provveduto a caricare il materiale nei furgoni e, anche se questi non si erano allontanati dai cancelli dello stabile, si era comunque resa necessaria un'attività di ricerca e recupero della refurtiva, con la conseguenza che il bene era uscito dalla sfera di vigilanza della persona offesa ed era stato assoggettato, seppur per un breve lasso di tempo, al potere di fatto del reo; considerato che il secondo motivo, con cui si censura la mancanza della motivazione per l'omessa applicazione di una sanzione sostitutiva della detenzione, è manifesta-mente infondato poiché la sentenza impugnata (v. pag. 5) ha posto a base del rigetto della richiesta argomentazioni logiche e ineccepibili (in ordine alla prognosi negativa circa il rispetto delle condizioni imposte e alla valutazione dei precedenti dell'impu-tato) esprimendo un giudizio sfavorevole che non si è esaurito nel riconoscere l'astratta gravità del reato ma ha esaminato l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere evidenziando quindi aspetti soggettivi rilevanti per la decisione; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M