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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29944/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo sono generici, versati in fatto e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità, al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche e all'aumento applicato per la recidiva (in misura pari a due terzi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 99, comma quarto, cod. pen.), già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 3); ii) la doglianza relativa alla ritenuta recidiva, inserita nel quarto motivo di ricorso, non è stata specificamente dedotta in appello; iii) il quinto motivo è manifestamente infondato in quanto pur dovendosi correggere la motivazione contenuta a pagina 3 della sentenza impugnata, nel caso in esame, tenuto conto della ritenuta recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale in ragione della quale il termine massimo della prescrizione è pari a dieci anni, nonché della sospensione della prescrizione per 64 giorni in relazione all'emergenza pandemica (si veda il rinvio d'ufficio del presente processo disposto in data 30/3/2020), la prescrizione del reato non era ancora maturata alla data della sentenza impugnata; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M(7311911P 7,vu ')i Fabio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo sono generici, versati in fatto e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità, al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche e all'aumento applicato per la recidiva (in misura pari a due terzi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 99, comma quarto, cod. pen.), già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 3); ii) la doglianza relativa alla ritenuta recidiva, inserita nel quarto motivo di ricorso, non è stata specificamente dedotta in appello; iii) il quinto motivo è manifestamente infondato in quanto pur dovendosi correggere la motivazione contenuta a pagina 3 della sentenza impugnata, nel caso in esame, tenuto conto della ritenuta recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale in ragione della quale il termine massimo della prescrizione è pari a dieci anni, nonché della sospensione della prescrizione per 64 giorni in relazione all'emergenza pandemica (si veda il rinvio d'ufficio del presente processo disposto in data 30/3/2020), la prescrizione del reato non era ancora maturata alla data della sentenza impugnata; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M(7311911P 7,vu ')i Fabio
Sentenza Cassazione n. 29944/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris