CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 novembre 2024
Cassazione n. 06299/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto darsi luogo alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo di sentenza. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte, rilevato che nella sentenza n.2030/2025, risulta presente un errore materiale nella indicazione del giudice del rinvio, essendo la Corte d'assise di appello di Genova formata da un'unica sezione; letta la nota depositata dal Procuratore Generale; visto l'art.175, disp.att., cod.proc.pen. in rapporto all'art.130 cod.proc.pen.; P.Q.M. Dispone la correzione del dispositivo della sentenza emessa n.2030/2025 emessa da questa Corte il 21.11.2024 nel procedimento n. 22476/2024 nel senso che, ove leggesi "ad altra sezione della Corte di appello di Genova", deve leggersi "alla Corte di assise di appello di Milano". Così deciso il