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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 novembre 2024

Cassazione n. 06299/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto darsi luogo alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo di sentenza. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte, rilevato che nella sentenza n.2030/2025, risulta presente un errore materiale nella indicazione del giudice del rinvio, essendo la Corte d'assise di appello di Genova formata da un'unica sezione; letta la nota depositata dal Procuratore Generale; visto l'art.175, disp.att., cod.proc.pen. in rapporto all'art.130 cod.proc.pen.; P.Q.M.

Dispone la correzione del dispositivo della sentenza emessa n.2030/2025 emessa da questa Corte il 21.11.2024 nel procedimento n. 22476/2024 nel senso che, ove leggesi "ad altra sezione della Corte di appello di Genova", deve leggersi "alla Corte di assise di appello di Milano".

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto darsi luogo alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo di sentenza. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte, rilevato che nella sentenza n.2030/2025, risulta presente un errore materiale nella indicazione del giudice del rinvio, essendo la Corte d'assise di appello di Genova formata da un'unica sezione; letta la nota depositata dal Procuratore Generale; visto l'art.175, disp.att., cod.proc.pen. in rapporto all'art.130 cod.proc.pen.; P.Q.M. Dispone la correzione del dispositivo della sentenza emessa n.2030/2025 emessa da questa Corte il 21.11.2024 nel procedimento n. 22476/2024 nel senso che, ove leggesi "ad altra sezione della Corte di appello di Genova", deve leggersi "alla Corte di assise di appello di Milano". Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 06299/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris