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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16164/2024

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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata pressolo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Brigida, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] d’Oro, 280 -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA],15 -controricorrente– nonchè [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] -intimata- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] crediti Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Torino n. 2023 /20 19 pubblicata il 23.12.2019,non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 . 5 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ─ Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in LCA instando per la riforma della sentenza del Tribunale di Verbania, del 22.5.2018, che ha accolto in parte le domande della società, accertando crediti della stessa verso [OSCURATO:SOCIETA]., affermata cessionaria dei rapporti bancari in contestazione con subentro nella posizione già di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dopo la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima, per complessivi € 201.871,53, e condannando [OSCURATO:SOCIETA]. a corrispondere la cifra indicata, oltre accessori e spese di causa. 2.─ Il giudizio di primo grado era stato introdotto avanti al Tribunale di Verbania da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., all'epoca ancora in bonis.

La società attrice aveva evidenziato: la nullità delle clausole contrattuali, relative al rapporto di conto corrente affidato e al conti anticipi collegato entrambi chiusi a saldo zero nel marzo del 2015, riguardanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la pattuizione di interessi debitori superiori a quello legale, la previsione di commissioni di massimo scoperto, con conseguente necessità di ricalcolo dei rapporti di dare avere e di restituzione alla correntista di quanto versato oltre il dovuto; la gestione illegittima del mutuo fondiario contratto con la banca il 3.9.2004, che aveva comportato l'applicazione di interessi usurari, con conseguente diritto della mutuataria alla restituzione di €29.403,99.

3. ─ La Corte di merito adita con la sentenza qui impugnata ha accoltol’appello.

Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuitoche:a) a i sensi dell'art.3 DL n.99/2017 le disposizioni del contratto di cessione - che i commissari liquidatori di [OSCURATO:PERSONA] possono concludere secondo quanto previsto all’art.2- hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione nelle forme specificamente individuate, senza necessità di adempimenti ulteriori —si richiama, tra gli altri, l'assorbimento degli adempimenti previsti dagli art.1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, comma 1 , c.c., nonché 58 , comma2, TUB - ; la norma precisa pure che il « cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1», comma che prevede la possibilità di cedere «l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse ...» ; b) o ccorre verificare se i rapporti contrattuali , cui ineriscono le domande di accertamento e di ripetizione oggetto del contendere, rientrino o meno nell'ambito della cessione di azienda effettuata da [OSCURATO:PERSONA] in LCA a [OSCURATO:SOCIETA].: a tal fine è necessario esaminare il contratto del 26.6.2017, la cui valenza non si può affermare limitata solo ai rapporti tra le parti ma è opponibile, in base al disposto dell'art.3 cit., anche ai "terzi" interessati e, in particolare, il suo oggetto, delineato all'art.1.1.1 con rimando all'art.3; c) l 'art.3 individuagli elementi attivi e passivi che sono esclusi in modo assoluto dall'insieme aggregato e in particolare, secondo l'art.3.1.4 «restano in ogni caso esclusi dal presente contratto e, pertanto, non fanno parte dell'insieme aggregato e non possono né potranno essere acquisiti da ISP: i crediti classificati o classificabili in base ai [OSCURATO:PERSONA] alla Data di Esecuzione come 'sofferenze', come 'inadempienze probabili' (c.d. unlikely to pay) e/o come 'esposizioni scadute' (c.d. past du e) e i relativi rapporti contrattuali ; l'art.3.1.4 alla lett.B) individua le passività escluse e precisa al punto (vi) che è escluso qualsiasi contenzioso, anche se riferibile ad Attività e/o [OSCURATO:PERSONA], diverso dal [OSCURATO:PERSONA] e i relativi fondi, con la precisazione che “per evitare equivoci” le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad attività incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e alla data odierna non oggetti di contenzioso pregresso, sono e dovranno essere considerati esclusi dall'[OSCURATO:PERSONA] e come rientranti, secondo il caso, tra le attività e passività escluse e tra i rapporti giuridici non ceduti»; d)le ragioni creditorie fatte valere utilmente da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel giudizio di primo grado sono relative a un conto corrente che si assumeva assistito fin dall'inizio da apertura di credito, su cui erano appoggiati altri conti accessori, e ad un contratto di mutuo (in relazione al quale le pretese della società sono state ritenute infondate dal primo Giudice): tutti i rapporti controversi erano già chiusi al 30.3.2015, con saldo zero; l'attrice appellata ha agito, quindi, per la ridefinizion e dei rapporti di dare - avere tra le parti prospettandosi creditrice della banca; i rapporti bancari di cui si discute non potevano essere considerati al momento della definizione della posizione economica di [OSCURATO:PERSONA] in LCAai fini della cessione, come un debito certo della banca che,anzi , risultava nonavere più alcun tipo di rapporto con la [OSCURATO:PERSONA] ; la pretesa creditoria di quest'ultima era ciò che, attraverso il giudizio intentato e ancora in itinere al momento della sottoposizione dell a banca ad LCA, doveva essere dimostrato; e) s i deve , pertanto , ritenere che, ai sensi dell'art.3.1.4 B) del contratto di cessione sopra esaminato, i rapporti negoziali di cui si discute, estinti senza pendenze nel marzo 2015 e, quindi, in epoca ben precedente alla messa in liquidazione coatta amministrativa della banca e al conseguente contratto di cessione di ramo d'azienda, rapporti ai quali inerisce la pretesa creditoria fatta valere nell'ambito di questo giudizio da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non si siano trasferiti a [OSCURATO:SOCIETA]., ma facciano parte pr oprio dell'Attivo - [OSCURATO:PERSONA]: ne consegue che nessuna successione si è operata nella posizione negoziale di [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. e, di conseguenza, nessuna successione di [OSCURATO:SOCIETA]. è intervenuta nella posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., ai sensi delle disposizioni specificamente dettate per la liquidazione coatta amministrativa di [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a.

4. ─ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale ha presentato ricorso per cassazione con unmotivo ed anche memori a .

5. ─ [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha presentato controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrentededuce:

6. − Con l’unico motivo si denuncia v iolazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 25 giugno 2017, n. 99. 6.1− Il ricorso pone questioni, involgenti il nesso tra normativa speciale sulle c.d. banche venete e la previsione negoziale alla quale è ancorata, secondo legge, la cessione delle passività a [OSCURATO:PERSONA], che è opportuno siano trattate in unico contesto assieme a vari altri ricorsi che analogamente le propongono; onde si rende necessario, all’uopo, il rinvio del ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata pressolo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Brigida, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] d’Oro, 280 -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA],15 -controricorrente– nonchè [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] -intimata- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] crediti Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Torino n. 2023 /20 19 pubblicata il 23.12.2019,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 . 5 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in LCA instando per la riforma della sentenza del Tribunale di Verbania, del 22.5.2018, che ha accolto in parte le domande della società, accertando crediti della stessa verso [OSCURATO:SOCIETA]., affermata cessionaria dei rapporti bancari in contestazione con subentro nella posizione già di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dopo la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima, per complessivi € 201.871,53, e condannando [OSCURATO:SOCIETA]. a corrispondere la cifra indicata, oltre accessori e spese di causa. 2.─ Il giudizio di primo grado era stato introdotto avanti al Tribunale di Verbania da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., all'epoca ancora in bonis. La società attrice aveva evidenziato: la nullità delle clausole contrattuali, relative al rapporto di conto corrente affidato e al conti anticipi collegato entrambi chiusi a saldo zero nel marzo del 2015, riguardanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la pattuizione di interessi debitori superiori a quello legale, la previsione di commissioni di massimo scoperto, con conseguente necessità di ricalcolo dei rapporti di dare avere e di restituzione alla correntista di quanto versato oltre il dovuto; la gestione illegittima del mutuo fondiario contratto con la banca il 3.9.2004, che aveva comportato l'applicazione di interessi usurari, con conseguente diritto della mutuataria alla restituzione di €29.403,99. 3. ─ La Corte di merito adita con la sentenza qui impugnata ha accoltol’appello. Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuitoche:a) a i sensi dell'art.3 DL n.99/2017 le disposizioni del contratto di cessione - che i commissari liquidatori di [OSCURATO:PERSONA] possono concludere secondo quanto previsto all’art.2- hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione nelle forme specificamente individuate, senza necessità di adempimenti ulteriori —si richiama, tra gli altri, l'assorbimento degli adempimenti previsti dagli art.1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, comma 1 , c.c., nonché 58 , comma2, TUB - ; la norma precisa pure che il « cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1», comma che prevede la possibilità di cedere «l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse ...» ; b) o ccorre verificare se i rapporti contrattuali , cui ineriscono le domande di accertamento e di ripetizione oggetto del contendere, rientrino o meno nell'ambito della cessione di azienda effettuata da [OSCURATO:PERSONA] in LCA a [OSCURATO:SOCIETA].: a tal fine è necessario esaminare il contratto del 26.6.2017, la cui valenza non si può affermare limitata solo ai rapporti tra le parti ma è opponibile, in base al disposto dell'art.3 cit., anche ai "terzi" interessati e, in particolare, il suo oggetto, delineato all'art.1.1.1 con rimando all'art.3; c) l 'art.3 individuagli elementi attivi e passivi che sono esclusi in modo assoluto dall'insieme aggregato e in particolare, secondo l'art.3.1.4 «restano in ogni caso esclusi dal presente contratto e, pertanto, non fanno parte dell'insieme aggregato e non possono né potranno essere acquisiti da ISP: i crediti classificati o classificabili in base ai [OSCURATO:PERSONA] alla Data di Esecuzione come 'sofferenze', come 'inadempienze probabili' (c.d. unlikely to pay) e/o come 'esposizioni scadute' (c.d. past du e) e i relativi rapporti contrattuali ; l'art.3.1.4 alla lett.B) individua le passività escluse e precisa al punto (vi) che è escluso qualsiasi contenzioso, anche se riferibile ad Attività e/o [OSCURATO:PERSONA], diverso dal [OSCURATO:PERSONA] e i relativi fondi, con la precisazione che “per evitare equivoci” le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non siano riferite ad attività incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e alla data odierna non oggetti di contenzioso pregresso, sono e dovranno essere considerati esclusi dall'[OSCURATO:PERSONA] e come rientranti, secondo il caso, tra le attività e passività escluse e tra i rapporti giuridici non ceduti»; d)le ragioni creditorie fatte valere utilmente da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel giudizio di primo grado sono relative a un conto corrente che si assumeva assistito fin dall'inizio da apertura di credito, su cui erano appoggiati altri conti accessori, e ad un contratto di mutuo (in relazione al quale le pretese della società sono state ritenute infondate dal primo Giudice): tutti i rapporti controversi erano già chiusi al 30.3.2015, con saldo zero; l'attrice appellata ha agito, quindi, per la ridefinizion e dei rapporti di dare - avere tra le parti prospettandosi creditrice della banca; i rapporti bancari di cui si discute non potevano essere considerati al momento della definizione della posizione economica di [OSCURATO:PERSONA] in LCAai fini della cessione, come un debito certo della banca che,anzi , risultava nonavere più alcun tipo di rapporto con la [OSCURATO:PERSONA] ; la pretesa creditoria di quest'ultima era ciò che, attraverso il giudizio intentato e ancora in itinere al momento della sottoposizione dell a banca ad LCA, doveva essere dimostrato; e) s i deve , pertanto , ritenere che, ai sensi dell'art.3.1.4 B) del contratto di cessione sopra esaminato, i rapporti negoziali di cui si discute, estinti senza pendenze nel marzo 2015 e, quindi, in epoca ben precedente alla messa in liquidazione coatta amministrativa della banca e al conseguente contratto di cessione di ramo d'azienda, rapporti ai quali inerisce la pretesa creditoria fatta valere nell'ambito di questo giudizio da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non si siano trasferiti a [OSCURATO:SOCIETA]., ma facciano parte pr oprio dell'Attivo - [OSCURATO:PERSONA]: ne consegue che nessuna successione si è operata nella posizione negoziale di [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. e, di conseguenza, nessuna successione di [OSCURATO:SOCIETA]. è intervenuta nella posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., ai sensi delle disposizioni specificamente dettate per la liquidazione coatta amministrativa di [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. 4. ─ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale ha presentato ricorso per cassazione con unmotivo ed anche memori a . 5. ─ [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha presentato controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrentededuce: 6. − Con l’unico motivo si denuncia v iolazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 25 giugno 2017, n. 99. 6.1− Il ricorso pone questioni, involgenti il nesso tra normativa speciale sulle c.d. banche venete e la previsione negoziale alla quale è ancorata, secondo legge, la cessione delle passività a [OSCURATO:PERSONA], che è opportuno siano trattate in unico contesto assieme a vari altri ricorsi che analogamente le propongono; onde si rende necessario, all’uopo, il rinvio del ric
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