CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22403/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso, articolato in tre motivi, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa aggravata contestato nonché alla mancata esclusione della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità e all'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto„ è privo di specificità perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 4-6 sulle incontestabilli emergenze probatorie in ordine all'identificazione dell'imputato quale autore del reato, sull'intensità del dolo e le caratteristiche della condotta che ne escludono una valutazione in termini di particolare tenuità, sull'entità del danno e la congruità della pena); che sono in effetti prive di specificità anche le doglianze attinenti al trattamento sanzionatorio formulate con il terzo motivo; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi di ricorso, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore , della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 a