CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 maggio 2022
Cassazione n. 17389/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27284/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 5637, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE URBINO n. 1213/2014 depositata il 23/10/2015. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 27284/2015 Numero sezionale 1529/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 17389/202221/04/2022Data pubblicazione 30/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propose domanda di ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, in prededuzione, per l’importo complessivo di €8.881,60 per prestazioni professionali effettuate dal momento del deposito della domanda ex art 161 6 comma l.fall. sino alla scadenza del termine assegnato dal tribunale per il deposito della proposta, del piano e della documentazione indicata ai commi 2 e 3 della norma citata (cfr.pag.17 ricorso per cassazione). 2. [OSCURATO:PERSONA] ammise il credito per l’importo richiesto non riconoscendo la prededuzione attesa la mancata produzione della domanda ex art. 161 l.fall. (cfr.pag.3 ricorso). 3. Sull’opposizione proposta dal professionista il Tribunale di Urbino con decreto nr.1213/2014 ha rigettato l’opposizione confermando l’esclusione della prededuzione per la mancata apertura della procedura concordataria. 4. Il professionista ricorre per Cassazione affidandosi a quattro motivi illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con i primi tre motivi, raggruppati dallo stesso ricorrente, viene dedotta la violazione degli artt. 91, 112 cod.proc.civ., 35, 41 l.fall. in relazione all’art 360 1 comma nr 3, 4 e 5 cod.proc.civ.; si sostiene che il Tribunale, nel decidere difformemente dalle conclusioni congiunte delle parti -che erano quelle dell’accoglimento dell’opposizione con riconoscimento del credito insinuato in prededuzione-, sarebbe incorso nel vizio di ultra o F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 27284/2015 Numero sezionale 1529/2022 extra petizione e non avrebbe tenuto conto dell’autorizzazione Numero di raccolta generale 17389/2022Data pubblicazione 30/05/2022 rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione del Comitato dei Creditori, al Curatore di transigere la causa di opposizione allo stato passivo. 1.1 Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione degli artt. 111, 161 l.fall. in relazione all’art 360 comma 1 nr 3 cod.proc.civ. per avere il Tribunale errato nel non riconoscere la prededuzione al credito professionale per prestazioni di utilità per la massa dei creditori. 2. I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondati. 2.1 Secondo la giurisprudenza richiamata dallo stesso ricorrente, il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato) ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) (cfr. Cass. nr. 9452/2014 e 455/2011). 2.2 Il Tribunale di Urbino, investito della richiesta di riesame del provvedimento assunto dal [OSCURATO:PERSONA], ha, sulla scorta dell’esame della questione giuridica prospettata –costituita dalla prededucibilità o meno del credito del professionista per attività di assistenza alla domanda di concordato «in bianco» non seguita dal deposito del piano e dalla proposta-, confermato la decisione del G.D nonostante l’adesione del curatore alle ragioni addotte dall’opponente. La decisione impugnata non ha affatto immutato o alterato gli elementi obiettivi del giudizio, né ha sostituito i fatti costitutivi della controversia attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato. 2.3 Né può condurre a diverse conclusioni il fatto storico, non esaminato dal Tribunale di Urbino, costituito dalla autorizzazione da F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 27284/2015 Numero sezionale 1529/2022 parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione del [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 17389/2022Data pubblicazione 30/05/2022 dei Creditori, a transigere e a definire la controversia in atto, dal momento che la causa di opposizione allo stato passivo non si è conclusa con un verbale di conciliazione ma con una decisione di merito. 3. Il quarto motivo è infondato. 3.1 La questione controversa è la spettanza o meno della prededuzione al credito del professionista per la collaborazione nella presentazione della domanda di concordato con riserva e per le prestazioni rese al debitore dopo il provvedimento di ammissione ex L. Fall., art. 161, comma 6, senza che vi sia stata evoluzione in concordato ammesso, in quanto il debitore, nel termine fissato, anziché depositare il piano e la proposta, ha chiesto che fosse dichiarato il proprio fallimento. Ed invero, in tema di concordato preventivo, è stato ripetutamente affermato da questa Corte che il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda rientra de plano tra i crediti sorti "in funzione" della procedura e, come tale, ai sensi della L. Fall., art.111, comma 2 - norma che ha introdotto un'eccezione al principio della par condicio creditorum al fine di favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa - va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti (v. Cass. nn. 16224/2019, 1182/2018, 22450/2015, 19013/2014). Le pronunce sopra citate sono state tutte emesse in fattispecie in cui il fallimento era intervenuto dopo il venir meno (per revoca, mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dalla legge o altro) di una procedura di concordato dichiarata aperta a norma della L. Fall., art. 163 e nelle quali si era dunque indubitabilmente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 27284/2015 Numero sezionale 1529/2022 realizzato il fenomeno, cd. della consecuzione, che funge da Numero di raccolta generale 17389/2022Data pubblicazione 30/05/2022 elemento di congiunzione fra procedure distinte, come se l'una si evolvesse nell'altra, e che consente di traslare la preferenza procedimentale in cui consiste la prededuzione (soddisfacimento del credito - nei limiti dell'attivo disponibile - con precedenza assoluta, e al di fuori del riparto), facendo sì che essa valga non solo nell'ambito della procedura in cui è maturata, ma anche in quella che ad essa sia succeduta (cfr. Cass. n. 15724/2019). 3.2 Sempre questa Corte, con le sentenze nr 639 e 640/2021 (seguite da Cass, nr. 4710/2021), ha affermato che il credito del professionista che ha assistito il debitore non gode della prededuzione cd. "funzionale" ex art. 111, comma 2, I. fall., ove la procedura sia stata definita con un decreto d'inammissibilità pronunciato ai sensi dell'art. 162, c.2 legge fall., essendo necessario che via sia una procedura effettivamente aperta, e non la semplice presentazione di una domanda di concordato. 3.3 Sul punto, tuttavia, si è registrato un contrasto in quanto in altra decisione di questo Collegio (cfr. Cass. 1961/2021) si è affermato l’opposto principio della prededucibilità del credito nel successivo fallimento del credito maturato dal professionista attestatore anche in caso di domanda di concordato dichiarata inammissibile costituendo il riconoscimento della prededuzione un effetto automatico, ex art. 161, comma 7 l.fall., conseguente al fatto che il credito derivi da atti legalmente compiuti dall'imprenditore in pendenza del termine concesso per la predisposizione del piano, della proposta e dei relativi documenti. 3.4 Successivamente è intervenuto l’ arresto delle Sezioni Unite secondo il quale « il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l'accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui alla L. Fall., F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 27284/2015 Numero sezionale 1529/2022 art. 161, sia stata funzionale, ai sensi della L. Fall., art. 111, Numero di raccolta generale 17389/2022Data pubblicazione 30/05/2022 comma 2, alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi della L. Fall., art.163, ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa; restano impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l'eventuale causa di prelazione e, per l'altro, la non ammissione, totale o parziale, del singolo credito ove si accerti l'inadempimento della obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudatoria» ( Cass. S.U. 42093/2021) 3.5 L’apertura della procedura, sempre secondo quanto affermato dalle sezioni unite, determina la natura o meno prededuttiva dei crediti anche per prestazioni di «allestimento e rafforzamento» della procedura concordataria svolte sia anteriormente che posteriormente (nel periodo intercorrente tra l’ammissione del concordato con riserva e il provvedimento di ammissione ex art 163 l.f.) alla presentazione della domanda; ciò perché la collocazione del credito del professionista che abbia assistito il debitore non è inquadrabile nel regime della prededuzione legale ex art. 161, comma 7 l,f. (circoscritto alla gestione dell'impresa), né in quella funzionale ex art. 111, comma 2 l.f , a sua volta assente, stante la discontinuità formale tra concordato e fallimento quando, come nel caso di specie, il primo non sia stato ammesso. 3.6 Correttamente, quindi, il Tribunale ha escluso la prededuzione per le prestazioni professionali espletate prima e dopo la presentazione della domanda con riserva funzionali alla elaborazione del piano concordatario. 3.7 Da ultimo il ricorso in esame (pag.22) fa riferimento anche alla spettanza della prededuzione per il credito relativo ad una asserita F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 27284/2015 attività di predisposizione da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1529/2022Numero di raccolta generale 17389/2022dell’istanza di fallimento, depositata dalla debitrice una volta sfumata la Data pubblicazione 30/05/2022 praticabilità concreta di elaborare una accettabile proposta concordataria. Tale riferimento, tuttavia, si mostra del tutto generico ed astratto, non risultando né dal provvedimento impugnato né dal ricorso che tale attività -peraltro non sufficientemente specificata né nell’an né nel quantum- sia stata inclusa tra quelle per le quali è stata formulata in sede di merito la domanda di riconoscimento del credito in esame (cfr.peraltro, in senso contrario, pag.17 del ricorso). 4. Conclusivamente il ricorso va rigettato. 5. Nulla è da statuire sulle spese non avendo la curatela svolto attività defensionali. PQM la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o