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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12648/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8367/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo pec di quest’ultimo alfredo. [OSCURATO:EMAIL] –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

SICILIA , n. 8579 / 20 21 , depositata il 30/09/2021; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , che resiste a mezzo controricorso, avverso la sentenza in epigrafe .

Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del l’Ufficio avverso il ruolo straordinario e la pedissequa cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per il recupero dell’Irpef dovuta e non versata per l’anno 2011.

2. L’Ufficio rilevava che la contribuente, la quale aveva chiesto la rateizzazione del debito, aveva corrispostola terza rata in data 3 marzo 2014, in ritardo rispetto al termine ultimo del 28 febbraio 2014 coincidente con lascadenza della quarta rata.

3. La C.t.p. accoglieva il ricorso.

Evidenziava che il prospetto prodotto dalla ricorrente recava la data del 3 marzo 2014 e quello versato in atti dall’Ufficio quella del 28 febbraio 2014; che, tuttavia, chiamate le parti a chiarimenti, la contribuente documentava che il calcolo degli interessi era compatibile con la scadenza del 3 marzo, così corroborando la validità della documentazione prodotta; che, invece, l’Ufficio era rimasto silente.

Per l’effetto, dopo aver dedotto che era onere di quest’ultimo provare la legittimità dell’iscrizione a ruolo, riteneva quest’ultima illegittima ed annullava l’iscrizione.

4. La C.t.r. rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate.

Rilevava che il pagamento della terza rata era comunque avvenuto prima della scadenza della rata successiva risultante dal prospetto rinvenuto nel sito online dell’ Agenzia delle entrate dal quale risultava che la scadenza per il pagamento della quarta rata era il 3 marzo 2014; chela contribuente era in buona fede; che si era in presenza di errore scusabile.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 La contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis

1. cod. proc. civ.

Considerato che:

1. Con il primomotivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 3 - bis , commi 3 e 4, d.lgs 18 dicembre 1997, n. 472, nel testo applicabile ratione temporis, dell’art. 10, comma3, legge 27 luglio 2000, n. 212,, dell’art. 113 cod. proc. civ.

Assume che la C.t.r. ha dato illegittimamente preminenza al prospetto di rateazione prodotto dal contribuente inallegato al ricorso introduttivo, anziché alla legge che individua qualegiorno di scadenza delle rate l’ultimo giorno di ciascun trimestree, dunque, il 28 febbraio 2014, mente il pagamento della terza rata era avvenuto il 3 marzo 2014.Aggiunge che il documento prodotto dalla contribuente e quello prodotto dall’Ufficio erano totalmente difformi e che la C.t.r. avrebbe dovuto ritenere preminenteil piano di rateazione prodotto in giudizio dall’Ufficio per il solo fatto che era in linea con la previsione normativa.

Infine, evidenzia la contraddittorietà della sentenza impugnata , laddove,prima, ritiene che la scadenza fosse quella del 3 marzo , poi , affermache la contribuente, in perfetta buona fede, fosse stata tratta in inganno concretizzandosi l’errore scusabile.

2. Con il secondomotivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 15 - ter , comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, edell’art. 10 comma 3, legge n. 212 del 2000.

Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la contribuente fosse caduta in errore scusabile.

Osserva che l’art. 15-ter cit. è stato introdotto dall’art. 3 d.lgs 24 settembre 2015, n. 159 entrato in vigore solo a decorrere dal 22 ottobre 2015 ed è applicabile alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta in corso alla Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 data del 31 dicembre 2014.

Aggiunge che la contribuente aveva già beneficiato del ravvedimento operoso usufruendo di una proroga di tre mesi sulla scadenza della terza rata e che, a fronte di un piano i rateizzazione in venti rate ne aveva pagate solo dieci, sicché la sua condotta, più che dettata da errore scusabile , rispo n deva ad un comportamento consapevolmente tardivo ed omissivo.

Infine, deduce che l’errore scusabile ricorre in ipotesi di obiettiva incertezza sulla portata della norma tributaria che, invece, nel caso in esame non presentava incertezze.

3. Va premesso che L’art. 3 - bis , comma 4, d.lgs. n. 462 del 1997 stabiliva, per il caso di rateizzazione di somme dovute a seguito di controlli automatici, che in caso di mancato pagamento di una solarata vi fosse la decadenza dal beneficio.

Il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214 ha innovato la materia, sostituendo il comma 4 con i nuovi commi 4 e 4-bis, confermando la decadenza in caso di mancato pagamento della prima rata e prevedendo, invece, per le rate successive detto effetto solo ove il pagamento non avvenga entro la scadenza del termine previsto per la rata successiva.

Nella fattispecie in esame è controversa la tempestività del pagamento della terza rata rispetto al termine ultimo fissato come scadenza della quarta.

4. Il primo motivo è inammissibile.

4.1. L’Agenzia delle entrate muove due diverse censure.

Con la prima assume che la C.t.r. è incorsa in violazione di legge in quanto non ha tenuto conto che la scadenza della quarta rata, termine ultimo per pagare la terza senza incorrere nella decadenza dal beneficio, coincideva per legge con l’ultimo giorno del trimestre di riferimento e, quindi, pacificamente con il 28 febbraio 2014.

Con la seconda si duole Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 del rilievo datoin sentenza al documento prodotto dalla contribuente, che indicava la data del 3 marzo 2024, sebbene quest’ultima non fosse conforme a legge e fosse diversa da quella riportata nel prospetto dell’Ufficio.

4.2. Entrambe le cesure non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La C.t.r. non ha indicato una data di scadenza della quarta rata in difformità da quanto previsto dalla legge che fa riferimento all’ultimo giorno del trimestre di riferimento, né ha ritenuto «prevalente» la scadenza del 3 marzo 2014,riportata nel prospetto prodotto dalla parte privata,rispetto a quella del 28 febbraio 2014 riportata nel prospetto prodotto dall’Ufficio.La C.t.r., partendo dal presupposto, in fatto, che il prospetto di rateizzazione che la contribuente aveva recuperato dal sito online dell’Ufficio recava la data del 3 marzo 2014 , è giunta alla conclusione che quest’ultima, in perfetta buona fede, fosse stata tratta in inganno e che fosse caduta in errore scusabile.

La C.t.r., pertanto, non ha reso interpretazione errata della legge in quanto ha risolto la questione sul piano differente dell’errore scusabile proprio in ragione della diversità delle date nei due prospetti prodotti dalle parti.

5. Il secondo motivo è infondato.

5.1. Il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino trova la sua base costituzionale nel principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (art. 3 Cost.) e costituisce un elemento essenziale dello Stato di dirittolimitandone l'attività legislativa e amministrativa ; esso, pertanto, è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico ed anche nell'ambito della materia tributaria, dove è stato reso esplicito dall'art. 10legge n. 212 del 2000.

Quanto alla portata di detta disposizione si è precisato che il principio di collaborazione e buona fede permea la disciplina tributaria, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 senza che la sua tutela - pur tipizzata in talune più ricorrenti ipotesi (quali, ad esempio, l'art. 10, comma 2 legge cit. ) - sia ancorata a schemi precostituiti ed al modello formale della validità/invalidità dell'atto, anzi richiedendo una declinatoria in concreto in relazione alla diversità delle fattispecie e delle situazioni. (Cass. 11/05/2021, n.12372) 5.2.La C.t.r. si è attenuta a questi principi.

Nella fattispecie in esame, è la stessa Agenzia delle entrate che nel ricorso per cassazione riproduce due diversi prospetti, di cui quello fatto valere dal contribuente recante una data di elaborazione (3 aprile 2013) successiva rispetto a quella indicata nel prospetto invocato dall’Ufficio(7 febbraio 2013).

L’Amministrazione, inoltre, nemmeno ha fornito una qualche spiegazione di tale incongruenza, trincerandosi dietro il dato, ritenuto assorbente,che solo uno dei due prospetti fosse conforme a legge e senza tener conto del prin cipio del legittimo affidamento al quale, invece,ha dato rilievo la sentenza impugnata.

6. In definitiva il ricorso dev’essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

7. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).

P. Q. M. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 200,00 per esborsi, euro6.500,00 per compensi, oltre il 15 per cen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8367/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi,12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo pec di quest’ultimo alfredo. [OSCURATO:EMAIL] –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA , n. 8579 / 20 21 , depositata il 30/09/2021; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , che resiste a mezzo controricorso, avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del l’Ufficio avverso il ruolo straordinario e la pedissequa cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per il recupero dell’Irpef dovuta e non versata per l’anno 2011. 2. L’Ufficio rilevava che la contribuente, la quale aveva chiesto la rateizzazione del debito, aveva corrispostola terza rata in data 3 marzo 2014, in ritardo rispetto al termine ultimo del 28 febbraio 2014 coincidente con lascadenza della quarta rata. 3. La C.t.p. accoglieva il ricorso. Evidenziava che il prospetto prodotto dalla ricorrente recava la data del 3 marzo 2014 e quello versato in atti dall’Ufficio quella del 28 febbraio 2014; che, tuttavia, chiamate le parti a chiarimenti, la contribuente documentava che il calcolo degli interessi era compatibile con la scadenza del 3 marzo, così corroborando la validità della documentazione prodotta; che, invece, l’Ufficio era rimasto silente. Per l’effetto, dopo aver dedotto che era onere di quest’ultimo provare la legittimità dell’iscrizione a ruolo, riteneva quest’ultima illegittima ed annullava l’iscrizione. 4. La C.t.r. rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate. Rilevava che il pagamento della terza rata era comunque avvenuto prima della scadenza della rata successiva risultante dal prospetto rinvenuto nel sito online dell’ Agenzia delle entrate dal quale risultava che la scadenza per il pagamento della quarta rata era il 3 marzo 2014; chela contribuente era in buona fede; che si era in presenza di errore scusabile. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 La contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis 1. cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con il primomotivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 3 - bis , commi 3 e 4, d.lgs 18 dicembre 1997, n. 472, nel testo applicabile ratione temporis, dell’art. 10, comma3, legge 27 luglio 2000, n. 212,, dell’art. 113 cod. proc. civ. Assume che la C.t.r. ha dato illegittimamente preminenza al prospetto di rateazione prodotto dal contribuente inallegato al ricorso introduttivo, anziché alla legge che individua qualegiorno di scadenza delle rate l’ultimo giorno di ciascun trimestree, dunque, il 28 febbraio 2014, mente il pagamento della terza rata era avvenuto il 3 marzo 2014.Aggiunge che il documento prodotto dalla contribuente e quello prodotto dall’Ufficio erano totalmente difformi e che la C.t.r. avrebbe dovuto ritenere preminenteil piano di rateazione prodotto in giudizio dall’Ufficio per il solo fatto che era in linea con la previsione normativa. Infine, evidenzia la contraddittorietà della sentenza impugnata , laddove,prima, ritiene che la scadenza fosse quella del 3 marzo , poi , affermache la contribuente, in perfetta buona fede, fosse stata tratta in inganno concretizzandosi l’errore scusabile. 2. Con il secondomotivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 15 - ter , comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, edell’art. 10 comma 3, legge n. 212 del 2000. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la contribuente fosse caduta in errore scusabile. Osserva che l’art. 15-ter cit. è stato introdotto dall’art. 3 d.lgs 24 settembre 2015, n. 159 entrato in vigore solo a decorrere dal 22 ottobre 2015 ed è applicabile alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta in corso alla Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 data del 31 dicembre 2014. Aggiunge che la contribuente aveva già beneficiato del ravvedimento operoso usufruendo di una proroga di tre mesi sulla scadenza della terza rata e che, a fronte di un piano i rateizzazione in venti rate ne aveva pagate solo dieci, sicché la sua condotta, più che dettata da errore scusabile , rispo n deva ad un comportamento consapevolmente tardivo ed omissivo. Infine, deduce che l’errore scusabile ricorre in ipotesi di obiettiva incertezza sulla portata della norma tributaria che, invece, nel caso in esame non presentava incertezze. 3. Va premesso che L’art. 3 - bis , comma 4, d.lgs. n. 462 del 1997 stabiliva, per il caso di rateizzazione di somme dovute a seguito di controlli automatici, che in caso di mancato pagamento di una solarata vi fosse la decadenza dal beneficio. Il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214 ha innovato la materia, sostituendo il comma 4 con i nuovi commi 4 e 4-bis, confermando la decadenza in caso di mancato pagamento della prima rata e prevedendo, invece, per le rate successive detto effetto solo ove il pagamento non avvenga entro la scadenza del termine previsto per la rata successiva. Nella fattispecie in esame è controversa la tempestività del pagamento della terza rata rispetto al termine ultimo fissato come scadenza della quarta. 4. Il primo motivo è inammissibile. 4.1. L’Agenzia delle entrate muove due diverse censure. Con la prima assume che la C.t.r. è incorsa in violazione di legge in quanto non ha tenuto conto che la scadenza della quarta rata, termine ultimo per pagare la terza senza incorrere nella decadenza dal beneficio, coincideva per legge con l’ultimo giorno del trimestre di riferimento e, quindi, pacificamente con il 28 febbraio 2014. Con la seconda si duole Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 del rilievo datoin sentenza al documento prodotto dalla contribuente, che indicava la data del 3 marzo 2024, sebbene quest’ultima non fosse conforme a legge e fosse diversa da quella riportata nel prospetto dell’Ufficio. 4.2. Entrambe le cesure non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata. La C.t.r. non ha indicato una data di scadenza della quarta rata in difformità da quanto previsto dalla legge che fa riferimento all’ultimo giorno del trimestre di riferimento, né ha ritenuto «prevalente» la scadenza del 3 marzo 2014,riportata nel prospetto prodotto dalla parte privata,rispetto a quella del 28 febbraio 2014 riportata nel prospetto prodotto dall’Ufficio.La C.t.r., partendo dal presupposto, in fatto, che il prospetto di rateizzazione che la contribuente aveva recuperato dal sito online dell’Ufficio recava la data del 3 marzo 2014 , è giunta alla conclusione che quest’ultima, in perfetta buona fede, fosse stata tratta in inganno e che fosse caduta in errore scusabile. La C.t.r., pertanto, non ha reso interpretazione errata della legge in quanto ha risolto la questione sul piano differente dell’errore scusabile proprio in ragione della diversità delle date nei due prospetti prodotti dalle parti. 5. Il secondo motivo è infondato. 5.1. Il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino trova la sua base costituzionale nel principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (art. 3 Cost.) e costituisce un elemento essenziale dello Stato di dirittolimitandone l'attività legislativa e amministrativa ; esso, pertanto, è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico ed anche nell'ambito della materia tributaria, dove è stato reso esplicito dall'art. 10legge n. 212 del 2000. Quanto alla portata di detta disposizione si è precisato che il principio di collaborazione e buona fede permea la disciplina tributaria, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 senza che la sua tutela - pur tipizzata in talune più ricorrenti ipotesi (quali, ad esempio, l'art. 10, comma 2 legge cit. ) - sia ancorata a schemi precostituiti ed al modello formale della validità/invalidità dell'atto, anzi richiedendo una declinatoria in concreto in relazione alla diversità delle fattispecie e delle situazioni. (Cass. 11/05/2021, n.12372) 5.2.La C.t.r. si è attenuta a questi principi. Nella fattispecie in esame, è la stessa Agenzia delle entrate che nel ricorso per cassazione riproduce due diversi prospetti, di cui quello fatto valere dal contribuente recante una data di elaborazione (3 aprile 2013) successiva rispetto a quella indicata nel prospetto invocato dall’Ufficio(7 febbraio 2013). L’Amministrazione, inoltre, nemmeno ha fornito una qualche spiegazione di tale incongruenza, trincerandosi dietro il dato, ritenuto assorbente,che solo uno dei due prospetti fosse conforme a legge e senza tener conto del prin cipio del legittimo affidamento al quale, invece,ha dato rilievo la sentenza impugnata. 6. In definitiva il ricorso dev’essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. 7. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016). P. Q. M. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 200,00 per esborsi, euro6.500,00 per compensi, oltre il 15 per cen
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