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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 23040/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:[. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 5 ottobre 2022, riformava — escludendo la sola circostanza aggravante prevista dall'art. 61, comma 1 n. 5, cod. pen. e riducendo la pena a quella ritenuta di giustizia — la pronuncia del Gup del Tribunale torinese, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di furto con strappo.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. per.

3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione, per manifesta illogicità e carenza di motivazione.

4. Il secondo motivo deduce questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost.

Il ricorrente lamenta che la richiamata norma che esclude il ricorso personale lederebbe i citati principi costituzionali e l'art. 6 , par. 3., lett. c), Cedu.

5. Preliminare è la causa di inammissibilità a rilevarsi, posto che, a seguito delle modifiche apportate dalla

I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).

6. Anche la questione di illegittimità posta risulta manifestamente infondata per quanto già ritenuto da questa Corte di cassazione e condiviso da questo Collegio, in relazione all'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, quanto alla asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 13 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, ha ritenuto che rientri nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione in relazione alla specificità del giudizio di legittimità, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334 - 01: in motivazione, la Corte ha precisato che l'esclusione della presentazione personale del ricorso in cassazione incide sul diritto alla autodifesa che, tuttavia, riceve tutela solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità che non contempla la partecipazione personale dell'imputato ed il diritto ad essere sentito).

D'altro canto la questione era stata affrontata anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen. per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01: in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).7.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 08/03/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:[. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 5 ottobre 2022, riformava — escludendo la sola circostanza aggravante prevista dall'art. 61, comma 1 n. 5, cod. pen. e riducendo la pena a quella ritenuta di giustizia — la pronuncia del Gup del Tribunale torinese, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di furto con strappo. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. per. 3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione, per manifesta illogicità e carenza di motivazione. 4. Il secondo motivo deduce questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost. Il ricorrente lamenta che la richiamata norma che esclude il ricorso personale lederebbe i citati principi costituzionali e l'art. 6 , par. 3., lett. c), Cedu. 5. Preliminare è la causa di inammissibilità a rilevarsi, posto che, a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). 6. Anche la questione di illegittimità posta risulta manifestamente infondata per quanto già ritenuto da questa Corte di cassazione e condiviso da questo Collegio, in relazione all'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, quanto alla asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 13 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, ha ritenuto che rientri nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione in relazione alla specificità del giudizio di legittimità, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334 - 01: in motivazione, la Corte ha precisato che l'esclusione della presentazione personale del ricorso in cassazione incide sul diritto alla autodifesa che, tuttavia, riceve tutela solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità che non contempla la partecipazione personale dell'imputato ed il diritto ad essere sentito). D'altro canto la questione era stata affrontata anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen. per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01: in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/03/2023
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