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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 19947/2022

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ORDINANZA sul ricorso 15927-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1178, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE; 2022 - intimata - avverso la sentenza n. 1373/2015 della CORTE1430 D'APPELLO di PALERMO, depositata il 11/12/2015 R.G.N. 2598/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza dell'Il dicembre 2015, la Corte d'Appello di Palermo, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Agrigento sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente derivato all'istante dall'illegittima rimozione dall'incarico di [OSCURATO:PERSONA] presso l'ufficio territoriale di Licata dell'agenzia delle Entrate, con contestuale destinazione all'ufficio di Caltanissetta e poi di Canicattì, disposta per la ritenuta incompatibilità ambientale il 18.12.2002, in parziale riforma della decisione predetta, riduceva l'importo del risarcimento riconosciuto in primo grado; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto accertata l'illegittimità del trasferimento a motivo del giudicato sul punto formatosi per la pregressa pronunzia del medesimo Tribunale di Agrigento ma, di contro, insussistente il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance per carenza di prova circa l'incidenza del disposto trasferimento in ordine alla disattesa istanza di partecipazione alla procedura di interpello per il conferimento dell'incarico dirigenziale di [OSCURATO:PERSONA] dell'ufficio locale di Agrigento, ed altresì del danno biologico parimenti rimasto sfornito di prova quanto al nesso causale con i pregiudizi lamentati e, così, limitato il risarcimento dovuto al solo rimborso delle spese di viaggio; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Sorrusca, affidando l'impugnazione a quattro motivi, in relazione alla quale l'Agenzia delle Entrate, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., imputa alla Corte territoriale l'incongruità logica e giuridica del convincimento dalla stessa maturato circa la mancata allegazione e prova da parte del ricorrente medesimo circa l'incidenza avuta dal trasferimento illegittimamente subito sulla valutazione comparativa operata nell'ambito della procedura selettiva cui il ricorrente aveva potuto regolarmente partecipare per il conferimento di incarico dirigenziale; - che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente, ripropone la medesima censura di cui al motivo che precede evidenziando a tal fine la mancata considerazione della menomazione curriculare conseguente al tardivo reintegro del ricorrente nella sede e nelle funzioni originarie; - che con il terzo motivo, rubricato con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione degli indici presuntivi idonei, a detta del ricorrente, ad attestare il nesso di causalità tra le vicende lavorative ed il pregiudizio sofferto dato dalla compromissione della propria figura nelle relazioni sociali e familiari; - che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. è prospettata in relazione all'aver erroneamente la Corte territoriale valutato la soccombenza a carico del ricorrente ed accollato al medesimo le spese di lite; - che, rilevata l'inammissibilità del quarto motivo per essere la statuizione impugnata mera conseguenza dell'esito del giudizio reso dalla Corte territoriale, è a dirsi come parimenti inammissibile si riveli il primo motivo, limitandosi il ricorrente a riaffermare apoditticamente l'incidenza dell'illegittimo trasferimento sull'esito dell'unica procedura selettiva per l'assegnazione di un incarico dirigenziale cui il ricorrente aveva partecipato, senza confutare quanto rilevato dalla Corte territoriale all'esito dell'accertamento ad essa rimesso, circa la mancata allegazione e prova di concreti elementi di fatto da cui poter inferire l'assunto; mentre, di contro, infondati risultano tanto il secondo motivo, avendo la Corte territoriale puntualmente considerato le ragioni che ostavano alla partecipazione del ricorrente alle ulteriori procedure di conferimento di incarichi dirigenziali, imputandole alla pendenza del procedimento penale in cui il ricorrente era stato coinvolto e non all'illegittimo trasferimento per incompatibilità ambientale, quanto il terzo motivo, basandosi il giudizio circa l'insussistenza del lamentato danno non patrimoniale nella sua componente esistenziale sulla carenza di allegazione e prova di elementi concreti da cui desumere l'effettività del pregiudizio subito, giudizio che la censura qui proposta, volta ad affermare la rilevanza ai fini in questione di elementi presuntivi sostanzialmente riconducibili all'id quod plerumque accidit, certo non vale ad inficiare; che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese di lite, essendo l'Agenzia delle Entrate rimasta intimata; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 15927-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1178, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE; 2022 - intimata - avverso la sentenza n. 1373/2015 della CORTE1430 D'APPELLO di PALERMO, depositata il 11/12/2015 R.G.N. 2598/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza dell'Il dicembre 2015, la Corte d'Appello di Palermo, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Agrigento sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente derivato all'istante dall'illegittima rimozione dall'incarico di [OSCURATO:PERSONA] presso l'ufficio territoriale di Licata dell'agenzia delle Entrate, con contestuale destinazione all'ufficio di Caltanissetta e poi di Canicattì, disposta per la ritenuta incompatibilità ambientale il 18.12.2002, in parziale riforma della decisione predetta, riduceva l'importo del risarcimento riconosciuto in primo grado; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto accertata l'illegittimità del trasferimento a motivo del giudicato sul punto formatosi per la pregressa pronunzia del medesimo Tribunale di Agrigento ma, di contro, insussistente il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance per carenza di prova circa l'incidenza del disposto trasferimento in ordine alla disattesa istanza di partecipazione alla procedura di interpello per il conferimento dell'incarico dirigenziale di [OSCURATO:PERSONA] dell'ufficio locale di Agrigento, ed altresì del danno biologico parimenti rimasto sfornito di prova quanto al nesso causale con i pregiudizi lamentati e, così, limitato il risarcimento dovuto al solo rimborso delle spese di viaggio; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Sorrusca, affidando l'impugnazione a quattro motivi, in relazione alla quale l'Agenzia delle Entrate, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., imputa alla Corte territoriale l'incongruità logica e giuridica del convincimento dalla stessa maturato circa la mancata allegazione e prova da parte del ricorrente medesimo circa l'incidenza avuta dal trasferimento illegittimamente subito sulla valutazione comparativa operata nell'ambito della procedura selettiva cui il ricorrente aveva potuto regolarmente partecipare per il conferimento di incarico dirigenziale; - che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente, ripropone la medesima censura di cui al motivo che precede evidenziando a tal fine la mancata considerazione della menomazione curriculare conseguente al tardivo reintegro del ricorrente nella sede e nelle funzioni originarie; - che con il terzo motivo, rubricato con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione degli indici presuntivi idonei, a detta del ricorrente, ad attestare il nesso di causalità tra le vicende lavorative ed il pregiudizio sofferto dato dalla compromissione della propria figura nelle relazioni sociali e familiari; - che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. è prospettata in relazione all'aver erroneamente la Corte territoriale valutato la soccombenza a carico del ricorrente ed accollato al medesimo le spese di lite; - che, rilevata l'inammissibilità del quarto motivo per essere la statuizione impugnata mera conseguenza dell'esito del giudizio reso dalla Corte territoriale, è a dirsi come parimenti inammissibile si riveli il primo motivo, limitandosi il ricorrente a riaffermare apoditticamente l'incidenza dell'illegittimo trasferimento sull'esito dell'unica procedura selettiva per l'assegnazione di un incarico dirigenziale cui il ricorrente aveva partecipato, senza confutare quanto rilevato dalla Corte territoriale all'esito dell'accertamento ad essa rimesso, circa la mancata allegazione e prova di concreti elementi di fatto da cui poter inferire l'assunto; mentre, di contro, infondati risultano tanto il secondo motivo, avendo la Corte territoriale puntualmente considerato le ragioni che ostavano alla partecipazione del ricorrente alle ulteriori procedure di conferimento di incarichi dirigenziali, imputandole alla pendenza del procedimento penale in cui il ricorrente era stato coinvolto e non all'illegittimo trasferimento per incompatibilità ambientale, quanto il terzo motivo, basandosi il giudizio circa l'insussistenza del lamentato danno non patrimoniale nella sua componente esistenziale sulla carenza di allegazione e prova di elementi concreti da cui desumere l'effettività del pregiudizio subito, giudizio che la censura qui proposta, volta ad affermare la rilevanza ai fini in questione di elementi presuntivi sostanzialmente riconducibili all'id quod plerumque accidit, certo non vale ad inficiare; che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese di lite, essendo l'Agenzia delle Entrate rimasta intimata; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. C
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