Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 175/1972
ECLI:IT:COST:1972:175
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di un procedimento civile per una controversia
individuale di lavoro, il pretore di Marigliano, con ordinanza del 23
febbraio 1970, ha sollevato, a seguito di eccezione della difesa, la
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge
24 dicembre 1969, n. 991, sull'adeguamento delle pensioni degli
avvocati e dei procuratori, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Secondo l'ordinanza, l'esenzione dal pagamento dei contributi
previdenziali previsti dalla legge suindicata per tutti gli atti e
provvedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o a
rapporti di pubblico impiego, nonché per gli atti relativi alle
controversie di previdenza ed assistenza obbligatoria, si risolverebbe
in una disparità di trattamento, in quanto gli avvocati che curano in
prevalenza cause di lavoro percepiranno una pensione identica a quella
spettante ai colleghi che prestano la loro attività professionale
esclusivamente, o quasi, in procedimenti di altra natura, pur avendo
versato un minor numero di contributi a mezzo delle apposite marche.
Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti, ma è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. E l'Avvocatura
generale dello Stato ha eccepito il difetto di rilevanza della proposta
questione. Nel merito, ha chiesto che la medesima venga dichiarata
infondata.
:
Deve essere accolta l'eccezione di mancanza di rilevanza della
questione di legittimità costituzionale per la definizione del
giudizio a quo, rilevanza di cui per altro non fa alcun cenno la
motivazione dell'ordinanza pretorile. Infatti, nel giudizio fra parti
private avente per oggetto indennità di lavoro, il trattamento
pensionistico degli avvocati e procuratori rimane completamente
estraneo alla materia del contendere, sicché il giudice a quo può
definire il giudizio stesso indipendentemente dalla risoluzione della
questione di legittimità costituzionale della norma impugnata.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 24 dicembre 1969,
n. 991 (adeguamento delle pensioni degli avvocati e procuratori),
sollevata dal pretore di Marigliano, in riferimento all'art. 3
Costituzione, con ordinanza del 23 febbraio 1970.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere