Torna alla ricerca
Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 175/1972

ECLI:IT:COST:1972:175
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso di un procedimento civile per una controversia individuale di lavoro, il pretore di Marigliano, con ordinanza del 23 febbraio 1970, ha sollevato, a seguito di eccezione della difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sull'adeguamento delle pensioni degli avvocati e dei procuratori, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Secondo l'ordinanza, l'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali previsti dalla legge suindicata per tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o a rapporti di pubblico impiego, nonché per gli atti relativi alle controversie di previdenza ed assistenza obbligatoria, si risolverebbe in una disparità di trattamento, in quanto gli avvocati che curano in prevalenza cause di lavoro percepiranno una pensione identica a quella spettante ai colleghi che prestano la loro attività professionale esclusivamente, o quasi, in procedimenti di altra natura, pur avendo versato un minor numero di contributi a mezzo delle apposite marche.

Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti, ma è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

E l'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito il difetto di rilevanza della proposta questione.

Nel merito, ha chiesto che la medesima venga dichiarata infondata. : Deve essere accolta l'eccezione di mancanza di rilevanza della questione di legittimità costituzionale per la definizione del giudizio a quo, rilevanza di cui per altro non fa alcun cenno la motivazione dell'ordinanza pretorile.

Infatti, nel giudizio fra parti private avente per oggetto indennità di lavoro, il trattamento pensionistico degli avvocati e procuratori rimane completamente estraneo alla materia del contendere, sicché il giudice a quo può definire il giudizio stesso indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale della norma impugnata.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 24 dicembre 1969, n. 991 (adeguamento delle pensioni degli avvocati e procuratori), sollevata dal pretore di Marigliano, in riferimento all'art. 3 Costituzione, con ordinanza del 23 febbraio 1970.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso di un procedimento civile per una controversia individuale di lavoro, il pretore di Marigliano, con ordinanza del 23 febbraio 1970, ha sollevato, a seguito di eccezione della difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, sull'adeguamento delle pensioni degli avvocati e dei procuratori, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Secondo l'ordinanza, l'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali previsti dalla legge suindicata per tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o a rapporti di pubblico impiego, nonché per gli atti relativi alle controversie di previdenza ed assistenza obbligatoria, si risolverebbe in una disparità di trattamento, in quanto gli avvocati che curano in prevalenza cause di lavoro percepiranno una pensione identica a quella spettante ai colleghi che prestano la loro attività professionale esclusivamente, o quasi, in procedimenti di altra natura, pur avendo versato un minor numero di contributi a mezzo delle apposite marche. Nel presente giudizio non vi è stata costituzione di parti, ma è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. E l'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito il difetto di rilevanza della proposta questione. Nel merito, ha chiesto che la medesima venga dichiarata infondata. : Deve essere accolta l'eccezione di mancanza di rilevanza della questione di legittimità costituzionale per la definizione del giudizio a quo, rilevanza di cui per altro non fa alcun cenno la motivazione dell'ordinanza pretorile. Infatti, nel giudizio fra parti private avente per oggetto indennità di lavoro, il trattamento pensionistico degli avvocati e procuratori rimane completamente estraneo alla materia del contendere, sicché il giudice a quo può definire il giudizio stesso indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale della norma impugnata. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 24 dicembre 1969, n. 991 (adeguamento delle pensioni degli avvocati e procuratori), sollevata dal pretore di Marigliano, in riferimento all'art. 3 Costituzione, con ordinanza del 23 febbraio 1970. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
Sentenza Corte costituzionale n. 175/1972 — Fons Iuris — Fons Iuris