CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15285/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NDO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'asserita tardività della querela non è consentito atteso che la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata - che gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627- 01) - e che la censura di tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito (Sez. 2, n. 8653 del 23/11/2022, Papis, Rv. 284438-02); che il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'asserita «inidoneità degli artifici e raggiri», in quanto essi si sarebbero «sostanziati in documentazione contraffatta rientrante nel falso grossolano», è manifestamente infondato, atteso che la Corte di cassazione ha chiarito che, ai fini della configurabilità del delitto di truffa, il giudizio sull'idoneità della condotta a trarre in inganno la persona offesa deve essere effettuato ex post e in concreto, sicché la non particolare raffinatezza degli artifizi utilizzati, ovvero lo stato di vulnerabilità della vittima, non escludono l'offensività della condotta (Sez. 2, n. 32904 del 23/09/2025, Palladini, Rv. 288611-01; Sez. 2, n. 30952 del 15/06/2016, Beltrami, Rv. 267380-01); che il terzo motivo, con il quale si deduce il vizio della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nel reato di truffa non è consentito perché si sostanzia in una richiesta di rivalutazione e di un'alternativa lettura delle fonti probatorie, in particolare, di una rilettura del quadro indiziario, senza che siano prospettati travisamenti delle valorizzate emergenze processuali, e in presenza di una valutazione dello stesso quadro del tutto esente, oltre che da travisamenti, da contraddizioni o illogicità manifeste (si veda, in particolare, la pag. 6 della sentenza impugnata, dalla quale risulta una valutazione adeguata e logica del quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA], in quanto titolare del conto corrente sul quale era stato fatto confluire parte dell'ingiusto profitto della truffa e sulle non illogiche considerazioni che egli non potesse ignorare l'origine illecita di somme, non altrimenti giustificate, che pervenivano sul suo conto corrente, come dimostrato anche dalla mancata restituzione di esse); 2che il quarto motivo, con il quale si deduce il vizio della motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., non è consentito perché è meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, con argomentazioni esaustive e logicamente corrette, dalla Corte d'appello, in quanto prive di vizi logici censurabili in sede di legittimità (si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata, nella quale la Corte d'appello ha argomentato l'impossibilità di applicare la suddetta causa di esclusione della punibilità in ragione di modalità del fatto che aveva individuato nell'abuso del rapporto di fiducia che le persone offese avevano con [OSCURATO:PERSONA], delle rassicurazioni che questi aveva più volte fornito alle stesse persone offese e dell'utilizzo di documenti contraffatti. Con la precisazione che, come è stato chiarito da Sez. 3, n. 21183 del 10/01/2023, Grisetti, Rv. 284619-01, in caso di lesione non minimale del bene-interesse tutelato dalla norma, l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. è preclusa anche nei confronti del concorrente nel reato che, con la propria condotta, abbia eventualmente recato un contributo minimo alla sua perpetrazione); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara P.Q.M