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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10050/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino del 18 luglio 2023 ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Asti, riconoscendo all'imputato la circostanza attenuante ex art. 62 n.6 cod. pen. e rideterminando la pena inflitta in ordine al reato di furto pluriaggravato di cui agli artt. 624, 625 nn.2 e 7 cod. pen. (capo A) e al reato di cui all'ad 75 d.

Igs n.159/2011 (capo B). -Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale evidenzia come la natura qualificata della contestata recidiva preclude qualsivoglia ipotesi di eventuale bilanciamento tra circostanze più favorevoli di quello già operato in equivalenza dal primo Giudice; la precedente pena base è stata ridotta a seguito della concessione della circostanza attenuante). -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino del 18 luglio 2023 ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Asti, riconoscendo all'imputato la circostanza attenuante ex art. 62 n.6 cod. pen. e rideterminando la pena inflitta in ordine al reato di furto pluriaggravato di cui agli artt. 624, 625 nn.2 e 7 cod. pen. (capo A) e al reato di cui all'ad 75 d. Igs n.159/2011 (capo B). -Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale evidenzia come la natura qualificata della contestata recidiva preclude qualsivoglia ipotesi di eventuale bilanciamento tra circostanze più favorevoli di quello già operato in equivalenza dal primo Giudice; la precedente pena base è stata ridotta a seguito della concessione della circostanza attenuante). -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 10050/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris