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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 17388/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/3/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto perché incentrate, ai fini della configurabilità del reato, sulla alternativa ricostruzione della dinamica dei fatti consumati mentre erano in corso le attività di polizia consistenti nella identificazione del ricorrente; Considerato che è sorretto da adeguata e non illogica valutazione il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche non essendo emersi elementi per giustificarne il riconoscimento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] ors ano Angelo o nzo [OSCURATO:PERSONA] C LENAIL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/3/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto perché incentrate, ai fini della configurabilità del reato, sulla alternativa ricostruzione della dinamica dei fatti consumati mentre erano in corso le attività di polizia consistenti nella identificazione del ricorrente; Considerato che è sorretto da adeguata e non illogica valutazione il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche non essendo emersi elementi per giustificarne il riconoscimento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] ors ano Angelo o nzo [OSCURATO:PERSONA] C LENAIL
Sentenza Cassazione n. 17388/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris