CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 43982/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1/02/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore della ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di lesioni perché il fatto non sussiste e ha dichiarato la intervenuta prescrizione dei reati di cui agli artt. 337 e 651 cod. pen. commessi il 9 aprile 2009 quando l'imputata, in occasione di un controllo su strada, aveva rifiutato di fornire le proprie generalità e aveva adoperava violenza nei confronti dell'agente di polizia municipale, [OSCURATO:PERSONA], chiudendo violentemente lo sportello dell'autovettura e cagionandole lesioni alla mano per allontanarsi dal luogo del controllo. La Corte di appello ha confermato la condanna generica al risarcimento dei danni in favore della [OSCURATO:PERSONA], costituitasi parte civile; ha revocato la condanna al pagamento della provvisionale perchè strettamente correlata al risarcimento del danno biologico cagionato in relazione al reato di lesioni ed ha condannato l'imputata al pagamento delle spese del grado. Va rilevato che già il giudice di primo grado aveva dichiarato la prescrizione del reato di cui all'art. 651 cod. pen. (statuizione erroneamente replicata dalla Corte di appello). 2. Con motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione e correlati alla pronuncia resa dalla Corte di merito ai sensi dell'art.578 cod. proc. pen. in relazione alla conferma delle statuizioni civili, la ricorrente denuncia: 2.1. violazione di legge in relazione agli artt. 603 e 604 cod. proc. pen. e nullità ai sensi dell'art. 503 cod. proc. peri., della conferma della condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Eccepisce, in particolare, la nullità della decisione del giudice monocratico di revocare l'esame della Altonnare all'udienza del 17 dicembre 2014, violando così il diritto di difesa dell'imputata, revoca che inficia di nullità la sentenza di primo grado e quella impugnata, tanto più che la Corte di merito non ha esaminato i motivi di appello su tale aspetto e non ha esaminato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria d ibattimentale con la quale si chiedeva l'esame dell'imputata, l'acquisizione di atti e l'escussione del comandante della [OSCURATO:PERSONA]; 2.2. violazione di legge per erronea applicazione della legge penale (art.337 cod. pen.), per avere confermato la condanna al risarcimento dei danni in carenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di resistenza e vizio di motivazione della sentenza conseguente anche all'intervenuta assoluzione dell'imputata dal reato di lesioni. Evidenzia, a tal riguardo, che la motivazione della sentenza impugnata è intrinsecamente contraddittoria dal momento che la intervenuta assoluzione dal reato di lesioni esclude sia la sussistenza di una condotta violenta che il dolo specifico di ostacolare il soggetto passivo nel momento dell'esercizio della funzione pubblica ed è lacunosa perché non si confronta con le argomentazioni difensive tese a dimostrare che l'imputata si era allontanata per chiedere l'intervento di una pattuglia di pubblica sicurezza ed era poi tornata sul luogo del controllo; 2.3. violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 185 cod. pen. non essendo configurabili danni risarcibili in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 651 cod. pen. rispetto ai quali la [OSCURATO:PERSONA] non è autonomamente parte offesa dal reato e per la carenza della dimostrazione di danni derivanti dai reati predetti, essendo stati dimostrati solo quelli collegati al reato di lesioni, per il quale è intervenuta assoluzione; 2.4. violazione di legge per la intervenuta condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali sostenute in grado di appello pur essendo risultata assente all'udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, per più aspetti generico in relazione alla concreta dinamica processuale e alla ricostruzione dei fatti, rispetto alla quale propone la diretta rilettura delle prove e, in particolare, delle dichiarazioni difensive dell'imputata, deve essere rigettato. 2. Con riferimento al primo motivo di ricorso, osserva il Collegio che dal verbale prodotto in allegato al ricorso (e al quale comunque la Corte di legittimità può accedere tenuto conto della natura processuale del vizio dedotto) si rileva che, terminata l'istruttoria con la escussione dei testi presenti, il giudice monocratico aveva revocato l'ordinanza di ammissione della prova nella parte relativa all'esame dell'imputata richiesto dal Pubblico Ministero e dalla difesa, dando atto dell'assenza dell'imputata e aveva rigettato la richiesta di rinvio della difesa. Era stato, poi, acquisito, con il consenso del difensore, il verbale dell'interrogatorio reso dall'imputata dopo la notifica dell'avviso conclusioni indagini. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la mancata assunzione dell'esame dell'imputato che ne abbia fatto richiesta determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che la difesa, avendovi assistito, ha l'onere di eccepire immediatamente ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., pena la decadenza prevista dall'art. 182, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 6152 del 18/11/2020, dep. 2021, S, Rv. 281339), principio evidentemente applicabile non solo nel caso di mancato esame dell'imputato per una "svista" nell'assunzione delle prove ma anche nell'ipotesi in cui il giudice, con ordinanza resa a verbale abbia revocato l'ordinanza di ammissione della prova. Nei motivi di appello il difensore richiama, a sostegno della dedotta nullità, principi di carattere generale approfonditi nella giurisprudenza più recente che ha precisato, nel senso innanzi illustrato, la portata e gli effetti della nullità derivante dall'omesso esame dell'imputato, inquadrata come nullità di ordine generale a regime intermedio perché relativa all'assunzione della prova e al diritto dell'imputato di "difendersi provando", piuttosto che alla partecipazione dell'imputato al giudizio a suo carico derivante dalla sua omessa citazione, che dà luogo ad una nullità assoluta. Nel ricorso si sostiene che la carente motivazione dell'ordinanza di ammissione della prova sul punto della superfluità della prova determina la nullità della sentenza di primo grado ma si tratta di una conclusione affatto condivisibile: anche la carenza di motivazione dell'ordinanza di revoca sul necessario requisito della superfluità della prova produce, infatti, una nullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen , corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti (Sez. 5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166). Un principio, questo, relativo al caso di intervenuta revoca dei testi della difesa e della parte civile, ma applicabile anche alla fattispecie di revoca dell'ordinanza di ammissione dell'esame dell'imputato tenuto conto della natura giuridica della nullità correlata all'omesso esame dell'imputato e non sussumibile come tale in una nullità assoluta. Alcuna nullità inficia la sentenza di appello che, per vero, non esamina il motivo di impugnazione con riguardo alla dedotta nullità della sentenza di primo grado e alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria avanzata con i motivi di appello. E' noto che la mancanza di motivazione in ordine ad un motivo di appello non è causa di nullità della sentenza, quando il motivo stesso, per la sua manifesta infondatezza, come nel caso in esame, non sarebbe stato comunque suscettibile di accoglimento, difettando in tal caso un reale interesse del ricorrente a dolersi dell'omissione. Né la nullità della sentenza impugnata può farsi discendere dal mancato esame della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria tenuto conto della concreta prospettazione della richiesta di rinnovazione relativa all'esame dell'imputata e, più in generale, delle ragioni della richiesta di rinnovazione che riguardava anche la escussione del comandante della [OSCURATO:PERSONA]Arenella e una richiesta di acquisizione atti. Le deduzioni difensive, infatti, erano incentrate sulla violazione del diritto di difesa dell'imputata, come si è detto infondate, mentre le ulteriori richieste di rinnovazione erano relative non alla ricostruzione del fatto oggetto di contestazione ma a fatti successivi essendo volti a dimostrare che l'imputata era tornata sul luogo del controllo dopo avere chiamato la Polizia. Un epilogo che già la sentenza di primo grado aveva esaminato e volto all'acquisizone di elementi di prova che non erano suscettibili di incrinare la logicità della motivazione della sentenza di primo grado che aveva ritenuto maggiormente credibile, rispetto alla ricostruzione dell'imputata sul segmento della condotta di resistenza, le dichiarazioni della parte civile riscontrate dal referto medico e convergenti con quelle dell'assistente di [OSCURATO:PERSONA] presente ai fatti. 3. E' generico e manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata ha richiamato, ai fini della ricostruzione del fatto e della sussistenza del reato di resistenza, la sentenza di primo grado e la ricostruzione compiuta dalla parte civile, dall'assistente di polizia presente al momento del controllo e dal referto medico e ha argomenta l'assoluzione dal reato di lesioni sul rilievo che la chiusura dello sportello del veicolo, al fine di allontanarsi dal luogo, non era stata agìta dall'imputata con l'intenzione di provocare una lesione all'agente [OSCURATO:PERSONA]. La natura violenta della condotta e la sua finalità oppositiva non viene meno per effetto di tale ricostruzione. In effetti il motivo di ricorso sovrappone alla ricorrenza del dolo specifico del reato di resistenza, che concerne la finalità oppositiva all'atto di ufficio in corso conclamata dalle modalità della condotta - che l'imputata aveva chiuso lo sportello dell'automobile per allontanarsi dal luogo del controllo - quelia della volontarietà della lesione cagionata che la Corte di appello ha, invece, escluso. Non è pertanto configurabile né il dedotto vizio di violazione di legge né il vizio di contraddittorietà della motivazione o quello della carenza della motivazione che, come si è detto, è compendiata dalla ricostruzione sviluppata nella sentenza di primo grado espressamente richiamata nella sentenza impugnata. 4. E' manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso che muove dall'erronea prospettazione che la condanna al risarcimento del danno era intervenuta solo in relazione al reato di lesioni e che non sia configurabile la posizione di persona offesa dal reato della [OSCURATO:PERSONA] in relazione a quello di resistenza. Il reato di resistenza a pubblico ufficiale, invero, ha natura plurioffensiva e legittima il danneggiato alla costituzione di parte civile per ottenere il risarcimento dei danni morali subiti in conseguenza dell'azione delittuosa (Sez. 6, n. 23259 del 15/05/2012, Venuleo, Rv. 253009). La giurisprudenza di questa Corte ha precisato, con riferimento alla individuazione dei limiti di sindacato del giudice di appello ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., che il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale, in primo grado, è intervenuta anche condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede ex art. 539 cod. proc. pen., è tenuto a decidere sull'innpugnazione ai soli effetti civili relativi alla generica condanna risarcitoria e, a tal fine, non deve verificare se si sia perfezionato il reato contestato, bensì accertare se la condotta dell'imputato sia stata idonea a provocare un danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. secondo il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" (Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Castaldo, Rv. 283377). 5. E' infondato il motivo di ricorso sulla condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile tenuto conto che erano state depositate, a mezzo PEC, le conclusioni scritte della parte civile in vista della trattazione dell'udienza con rito cd. cartolare (cfr. con riferimento al giudizio in cassazione Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D, Rv. 281960). Rileva il Collegio che non è rinvenibile agli atti una tempestiva richiesta di trattazione in presenza dell'appello di talché deve ritenersi che legittimamente la parte civile abbia fatto affidamento sulla modalità di trattazione per iscritto allegando, con tali modalità, le proprie argomentazioni a sostegno della pretesa azionata sic:chè legittimamente la Corte di merito ha liquidato le spese relative al grado di appello. 6. Consegue al rigetto del ricorso la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i