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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 dicembre 2025

Cassazione n. 23013/2026

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ematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocatoAntonino Ficarra ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrenti-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta n.547/2025depositata il 20/12/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 11/05/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 5452/2026Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 23013/2026Data pubblicazione 10/07/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 10/07/2026IL PRESIDENTE TITOLARE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocatoAntonino Ficarra ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrenti-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta n.547/2025depositata il 20/12/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 11/05/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 5452/2026Numero sezionale 480/2026Numero di raccolta generale 23013/2026Data pubblicazione 10/07/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 10/07/2026IL PRESIDENTE TITOLARE
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