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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2021

Cassazione n. 29318/2021

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 23407-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in MILANO, [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in 2021 atti; 3.595 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale ' rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2445/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa La [OSCURATO:SOCIETA] ebbe ad evocare in causa, avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la spa [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il ristoro del danno patito in dipendenza dell'illegittimo recesso, operato dalla società convenuta, da contratto di appalto del servizio di distribuzione e deposito farmaci, concluso tra le parti per fatti concludenti.

In subordine la [OSCURATO:SOCIETA], nel caso non si ritenesse concluso alcun contratto, lumeggiava responsabilità ex art 1337 cod. civ. da parte della spa [OSCURATO:PERSONA] per aver tenuto nelle trattative una condotta contraria a buona fede.

Resistette la spa [OSCURATO:PERSONA], contestando la pretesa avversaria poiché mai concluso alcun contratto, in quanto la società attrice partecipante ad una selezione, da essa convenuta promossa, al fine di trovare effettivamente un soggetto, cui affidare il deposto e la distribuzione sul territorio nazionale dei suoi prodotti farmaceutici.

Ad esito della trattazione il Tribunale lombardo respinse la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] questa interpose gravame avanti la Corte d'Appello di Milano che, resistendo la spa [OSCURATO:PERSONA], ebbe a rigettare l'impugnazione.

Osservava la Corte ambrosiana come alcun contratto risultava concluso tra le parti poiché appena in corso la selezione per individuare il contraente promossa dalla [OSCURATO:SOCIETA]; come la società appellante non aveva dato prova di essere stata ammessa alla selezione finale quale unica concorrente e come la società farmaceutica aveva esposto valida motivazione a giustificazione del suo ritiro dalla trattativa.

La [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa dalla Corte distrettuale, fondato su cinque motivi, che illustra anche con nota difensiva.

La [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] s'è costituita a resistere con controricorso, illustrato anche con memoria.

All'odierna udienza pubblica, acquisita la requisitoria scritta del P.G. in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] - inammissibilità o rigetto del ricorso - e non avendo le parti proposto apposita istanza di trattazione orale, la Corte ha deciso la controversia siccome illustrato nella presente sentenza.

Ragioni della decisione Il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] s'appalesa siccome inammissibile.

Con il primo mezzo d'impugnazione la società ricorrente deduce violazione o falsa applicazione delle norme ex artt. 1325, 1326, 1355, 1350, 1362 e 1363 cod. civ. ed artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in quanto la Corte ambrosiana, negando la conclusione del contratto, ebbe ad argomentare sulla scorta della mancanza di sua stesura per iscritto, benché, stante la natura del patto, la legge non imponeva la forma né ad substantiam né ad probationem.

Inoltre la Corte distrettuale non ebbe a valutare adeguatamente la condotta delle parti al fine di ravvisare la conclusione del patto per facta concludentia specie in forza della documentazione, dimessa in atti dalle parti, relativa alle loro posizioni contrattuali e della condotta tenuta dalla società preponente.

La svolta censura, in tutte le sue articolazioni, appare inammissibile posto che l'argomentazione critica svolta prescinde dall'effettiva motivazione esposta dal Collegio ambrosiano al riguardo.

Difatti, la Corte lombarda ha puntualmente messo in evidenza come i dati probatori assunti in causa non consentivano di ritenere concluso alcun contratto, anche perché, nel disciplinare alla base della selezione avviata, la spa [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato che, una volta individuato il contraente finale, l'accordo pattizio sarebbe stato concluso per iscritto.

Dunque i Giudici d'appello non hanno affatto - come pare ritenere parte ricorrente nello svolgere il nucleo essenziale del suo argomento critico - ritenuto che il contratto tra le parti doveva esser concluso per iscritto in forza di norma positiva, bensì rilevato che così era previsto nell'avviso d'avvio della procedura di selezione rimesso ai soggetti interessati dalla [OSCURATO:SOCIETA], preponente.

La Corte ambrosiana ha puntualmente analizzato la disposizione del disciplinare afferente le modalità di conclusione del contratto ad esito della selezione e sottolineato come detta disposizione appariva puntualmente confermata dalla predisposta bozza di contratto scritto, dimessa dalla stessa parte ricorrente, sicché ha escluso che il contratto, specie di deposito - avente natura reale -, si era concluso per fatti concludenti.

Dunque la Corte milanese non ha affatto affermato che la legge imponeva per il contratto di appalto e deposito, che le parti dovevano stipulare ad esito positivo della selezione, la forma scritta.

La restante parte dell'articolato argomento critico svolto nel mezzo d'impugnazione in esame si compendia nella valutazione dei dati probatori acquisiti in atti circa la condotta tenuta dalle parti per giungere ad affermare la plausibilità della prospettata ricostruzione alternativa rispetto a quella ritenuta nella sentenza impugnata.

Ricostruzione fondata sulla valenza conclusiva della disdetta data al precedente soggetto, cui era affidato il medesimo incarico; dal tenore delle comunicazioni scambiate tra le parti; dalle richieste di approntamento dell'organizzazione necessaria a soddisfare le esigenze operative della preponente; dalla circostanza che essa [OSCURATO:SOCIETA] era rimasta l'unica società ad esito dell'eseguita selezione; dall'avvio della preparazione specifica del personale; dalla stessa nota di comunicazione di non voler più coltivare la trattativa rimessa dalla spa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ambrosiano appare essersi confrontato con tutti detti dati fattuali presenti in atti, mettendo in rilievo come risultava redatta bozza di contratto lumeggiante come solo la sottoscrizione di un patto scritto comportava la conclusione dell'accordo contrattuale; come la selezione non era affatto conclusa poiché la [OSCURATO:SOCIETA] risultava selezionata tra una rosa ristretta unitamente ad altri concorrenti ed ammessa alla prevista seconda fase della selezione; come tutte le condotte enfatizzate e la documentazione scambiata risultava coerente con le modalità di svolgimento della selezione descritte nel disciplinare predisposto dalla società preponente.

Pertanto la mera contrapposizione di tesi alternativa non configura il vizio di legittimità denunziato, bensì sollecita questa Corte di legittimità ad inammissibile apprezzamento di fatto circa il merito della lite.

Con la seconda ragione di doglianza la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta violazione del disposto ex artt. 1218, 1337, 2043, 2697, 1665 cod. civ. nonché artt. 115 e 116 e 132 cod. proc. civ., poiché il Collegio ambrosiano ha omesso la motivazione ovvero ne ha esposta una insufficiente in relazione all'esame delle prove documentali e mancata ammissione delle prove orali.

La censura palesa più profili di inammissibilità.

Difatti la società ricorrente lamenta la mancata ammissione delle prove orali, ma non precisa anche se ebbe a proporre specifico motivo di gravame in ordine alla mancata ammissione delle prove orali, tempestivamente dedotte nel corso del giudizio di primo grado.

Quindi deduce vizio di nullità per omessa motivazione in relazione alla valutazione delle prove, benché nel precedente motivo d'impugnazione ebbe a contestare proprio la motivazione al riguardo esposta dalla Corte ambrosiana.

Infine non si confronta con l'implicita motivazione di rigetto delle sue difese posto che la Corte di merito - come dianzi ricordato - ha ritenuto che, per espressa previsione del disciplinare alla base della selezione e conseguente condotta delle parti - predisposizione della bozza -, il contratto doveva esser confezionato per iscritto.

Con la terza ragione d'impugnazione la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta violazione delle norme ex artt. 1175, 1337, 1373, 1375 e 1671 cod. civ. nonché artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in quanto il Collegio ambrosiano ha rigettato anche la domanda risarcitoria fondata su comportamento contrario alla buona fede nel corso delle trattative tenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] parte impugnante come non sono state apprezzate le emergenze documentali e le condotte tenute dalle parti, che ebbero a dar attuazione alle prestazioni previste dal contratto d'appalto, e nemmeno le emergenze fattuali che lumeggiano come l'interruzione delle trattative da parte della società preponente non avvenne secondo buona fede, bensì era fondata su mero pretesto, come desumibile dai capitoli della prova orale non disposta.

La censura s'appalesa siccome inammissibile poiché ripropone ricostruzione logico-giuridica alternativa della questione rispetto alla soluzione adottata dalla Corte territoriale sulla scorta dell'apprezzamento dei medesimi elementi di prova, così sollecitando questa Corte di legittimità a procedere ad inammissibile apprezzamento circa il merito della causa.

Difatti il Collegio ambrosiano ha appositamente apprezzato i dati probatori versati in atti e messo in evidenza - come dianzi ricordato - che la documentazione acquisita e le condotte enfatizzate erano coerenti con i dettami di svolgimento della selezione previsti dal disciplinare predisposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] per regolare la procedura di scelta del contraente.

Inoltre la Corte milanese ha anche evidenziato come la società preponente per interrompere la procedura di selezione ebbe ad esporre alla [OSCURATO:SOCIETA] apposita e circostanziata ragione, così non tenendo una condotta arbitraria, bensì coerente con la finalità della selezione avviata.

Con il quarto mezzo d'impugnazione la società ricorrente deduce violazione delle norme ex artt. 1175, 1337, 1373 e 1375 e 1671 cod. civ. nonché artt. 99, 115 e 116 cod. proc. civ., poiché la Corte lombarda ha violato in principi afferenti l'istituto del recesso ad nutum.

La censura si rivela inammissibile posto che viene formulata a prescindere dalla motivazione illustrata dal Giudice d'appello.Difatti il Collegio ambrosiano ha escluso che tra le parti venne a stabilirsi alcun rapporto contrattuale, sicché alcun rilievo assume l'istituto del recesso che presuppone l'esistenza del contratto, nella specie fatto negato.

Con la quinta ragione di doglianza la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta violazione del disposto dei medesimi articoli dianzi citati in relazione all'art. 360 n° 5 cod. proc. civ., posto che la Corte distrettuale, nel rigettare la domanda fondata sulla responsabilità precontrattuale, ebbe ad omettere l'esame di fatti decisivi che vengono individuati negli elementi probatori acquisiti in causa.

La censura appare inammissibile posto che, sub specie omesso esame di fatto storico, viene in concreto contestato l'esercizio del prudente apprezzamento dei dati probatori siccome effettuato dal Collegio ambrosiano, ossia questione che nemmeno in astratto rientra nel vizio di legittimità configurato dalla norma ex art 360 n° 5 cod. proc. civ.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] alla rifusione verso la spa [OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite del presente procedimento di legittimità, tassate in C 20.000,00 di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario, come precisato in dispositivo.

Concorrono il capo alla società ricorrente le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento del contributo unificato.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente a rifondere alla spa [OSCURATO:PERSONA] le spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in C 20.000,00 di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 23407-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in MILANO, [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in 2021 atti; 3.595 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale ' rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2445/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa La [OSCURATO:SOCIETA] ebbe ad evocare in causa, avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la spa [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il ristoro del danno patito in dipendenza dell'illegittimo recesso, operato dalla società convenuta, da contratto di appalto del servizio di distribuzione e deposito farmaci, concluso tra le parti per fatti concludenti. In subordine la [OSCURATO:SOCIETA], nel caso non si ritenesse concluso alcun contratto, lumeggiava responsabilità ex art 1337 cod. civ. da parte della spa [OSCURATO:PERSONA] per aver tenuto nelle trattative una condotta contraria a buona fede. Resistette la spa [OSCURATO:PERSONA], contestando la pretesa avversaria poiché mai concluso alcun contratto, in quanto la società attrice partecipante ad una selezione, da essa convenuta promossa, al fine di trovare effettivamente un soggetto, cui affidare il deposto e la distribuzione sul territorio nazionale dei suoi prodotti farmaceutici. Ad esito della trattazione il Tribunale lombardo respinse la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] questa interpose gravame avanti la Corte d'Appello di Milano che, resistendo la spa [OSCURATO:PERSONA], ebbe a rigettare l'impugnazione. Osservava la Corte ambrosiana come alcun contratto risultava concluso tra le parti poiché appena in corso la selezione per individuare il contraente promossa dalla [OSCURATO:SOCIETA]; come la società appellante non aveva dato prova di essere stata ammessa alla selezione finale quale unica concorrente e come la società farmaceutica aveva esposto valida motivazione a giustificazione del suo ritiro dalla trattativa. La [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa dalla Corte distrettuale, fondato su cinque motivi, che illustra anche con nota difensiva. La [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] s'è costituita a resistere con controricorso, illustrato anche con memoria. All'odierna udienza pubblica, acquisita la requisitoria scritta del P.G. in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] - inammissibilità o rigetto del ricorso - e non avendo le parti proposto apposita istanza di trattazione orale, la Corte ha deciso la controversia siccome illustrato nella presente sentenza. Ragioni della decisione Il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] s'appalesa siccome inammissibile. Con il primo mezzo d'impugnazione la società ricorrente deduce violazione o falsa applicazione delle norme ex artt. 1325, 1326, 1355, 1350, 1362 e 1363 cod. civ. ed artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in quanto la Corte ambrosiana, negando la conclusione del contratto, ebbe ad argomentare sulla scorta della mancanza di sua stesura per iscritto, benché, stante la natura del patto, la legge non imponeva la forma né ad substantiam né ad probationem. Inoltre la Corte distrettuale non ebbe a valutare adeguatamente la condotta delle parti al fine di ravvisare la conclusione del patto per facta concludentia specie in forza della documentazione, dimessa in atti dalle parti, relativa alle loro posizioni contrattuali e della condotta tenuta dalla società preponente. La svolta censura, in tutte le sue articolazioni, appare inammissibile posto che l'argomentazione critica svolta prescinde dall'effettiva motivazione esposta dal Collegio ambrosiano al riguardo. Difatti, la Corte lombarda ha puntualmente messo in evidenza come i dati probatori assunti in causa non consentivano di ritenere concluso alcun contratto, anche perché, nel disciplinare alla base della selezione avviata, la spa [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato che, una volta individuato il contraente finale, l'accordo pattizio sarebbe stato concluso per iscritto. Dunque i Giudici d'appello non hanno affatto - come pare ritenere parte ricorrente nello svolgere il nucleo essenziale del suo argomento critico - ritenuto che il contratto tra le parti doveva esser concluso per iscritto in forza di norma positiva, bensì rilevato che così era previsto nell'avviso d'avvio della procedura di selezione rimesso ai soggetti interessati dalla [OSCURATO:SOCIETA], preponente. La Corte ambrosiana ha puntualmente analizzato la disposizione del disciplinare afferente le modalità di conclusione del contratto ad esito della selezione e sottolineato come detta disposizione appariva puntualmente confermata dalla predisposta bozza di contratto scritto, dimessa dalla stessa parte ricorrente, sicché ha escluso che il contratto, specie di deposito - avente natura reale -, si era concluso per fatti concludenti. Dunque la Corte milanese non ha affatto affermato che la legge imponeva per il contratto di appalto e deposito, che le parti dovevano stipulare ad esito positivo della selezione, la forma scritta. La restante parte dell'articolato argomento critico svolto nel mezzo d'impugnazione in esame si compendia nella valutazione dei dati probatori acquisiti in atti circa la condotta tenuta dalle parti per giungere ad affermare la plausibilità della prospettata ricostruzione alternativa rispetto a quella ritenuta nella sentenza impugnata. Ricostruzione fondata sulla valenza conclusiva della disdetta data al precedente soggetto, cui era affidato il medesimo incarico; dal tenore delle comunicazioni scambiate tra le parti; dalle richieste di approntamento dell'organizzazione necessaria a soddisfare le esigenze operative della preponente; dalla circostanza che essa [OSCURATO:SOCIETA] era rimasta l'unica società ad esito dell'eseguita selezione; dall'avvio della preparazione specifica del personale; dalla stessa nota di comunicazione di non voler più coltivare la trattativa rimessa dalla spa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ambrosiano appare essersi confrontato con tutti detti dati fattuali presenti in atti, mettendo in rilievo come risultava redatta bozza di contratto lumeggiante come solo la sottoscrizione di un patto scritto comportava la conclusione dell'accordo contrattuale; come la selezione non era affatto conclusa poiché la [OSCURATO:SOCIETA] risultava selezionata tra una rosa ristretta unitamente ad altri concorrenti ed ammessa alla prevista seconda fase della selezione; come tutte le condotte enfatizzate e la documentazione scambiata risultava coerente con le modalità di svolgimento della selezione descritte nel disciplinare predisposto dalla società preponente. Pertanto la mera contrapposizione di tesi alternativa non configura il vizio di legittimità denunziato, bensì sollecita questa Corte di legittimità ad inammissibile apprezzamento di fatto circa il merito della lite. Con la seconda ragione di doglianza la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta violazione del disposto ex artt. 1218, 1337, 2043, 2697, 1665 cod. civ. nonché artt. 115 e 116 e 132 cod. proc. civ., poiché il Collegio ambrosiano ha omesso la motivazione ovvero ne ha esposta una insufficiente in relazione all'esame delle prove documentali e mancata ammissione delle prove orali. La censura palesa più profili di inammissibilità. Difatti la società ricorrente lamenta la mancata ammissione delle prove orali, ma non precisa anche se ebbe a proporre specifico motivo di gravame in ordine alla mancata ammissione delle prove orali, tempestivamente dedotte nel corso del giudizio di primo grado. Quindi deduce vizio di nullità per omessa motivazione in relazione alla valutazione delle prove, benché nel precedente motivo d'impugnazione ebbe a contestare proprio la motivazione al riguardo esposta dalla Corte ambrosiana. Infine non si confronta con l'implicita motivazione di rigetto delle sue difese posto che la Corte di merito - come dianzi ricordato - ha ritenuto che, per espressa previsione del disciplinare alla base della selezione e conseguente condotta delle parti - predisposizione della bozza -, il contratto doveva esser confezionato per iscritto. Con la terza ragione d'impugnazione la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta violazione delle norme ex artt. 1175, 1337, 1373, 1375 e 1671 cod. civ. nonché artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in quanto il Collegio ambrosiano ha rigettato anche la domanda risarcitoria fondata su comportamento contrario alla buona fede nel corso delle trattative tenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] parte impugnante come non sono state apprezzate le emergenze documentali e le condotte tenute dalle parti, che ebbero a dar attuazione alle prestazioni previste dal contratto d'appalto, e nemmeno le emergenze fattuali che lumeggiano come l'interruzione delle trattative da parte della società preponente non avvenne secondo buona fede, bensì era fondata su mero pretesto, come desumibile dai capitoli della prova orale non disposta. La censura s'appalesa siccome inammissibile poiché ripropone ricostruzione logico-giuridica alternativa della questione rispetto alla soluzione adottata dalla Corte territoriale sulla scorta dell'apprezzamento dei medesimi elementi di prova, così sollecitando questa Corte di legittimità a procedere ad inammissibile apprezzamento circa il merito della causa. Difatti il Collegio ambrosiano ha appositamente apprezzato i dati probatori versati in atti e messo in evidenza - come dianzi ricordato - che la documentazione acquisita e le condotte enfatizzate erano coerenti con i dettami di svolgimento della selezione previsti dal disciplinare predisposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] per regolare la procedura di scelta del contraente. Inoltre la Corte milanese ha anche evidenziato come la società preponente per interrompere la procedura di selezione ebbe ad esporre alla [OSCURATO:SOCIETA] apposita e circostanziata ragione, così non tenendo una condotta arbitraria, bensì coerente con la finalità della selezione avviata. Con il quarto mezzo d'impugnazione la società ricorrente deduce violazione delle norme ex artt. 1175, 1337, 1373 e 1375 e 1671 cod. civ. nonché artt. 99, 115 e 116 cod. proc. civ., poiché la Corte lombarda ha violato in principi afferenti l'istituto del recesso ad nutum. La censura si rivela inammissibile posto che viene formulata a prescindere dalla motivazione illustrata dal Giudice d'appello.Difatti il Collegio ambrosiano ha escluso che tra le parti venne a stabilirsi alcun rapporto contrattuale, sicché alcun rilievo assume l'istituto del recesso che presuppone l'esistenza del contratto, nella specie fatto negato. Con la quinta ragione di doglianza la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta violazione del disposto dei medesimi articoli dianzi citati in relazione all'art. 360 n° 5 cod. proc. civ., posto che la Corte distrettuale, nel rigettare la domanda fondata sulla responsabilità precontrattuale, ebbe ad omettere l'esame di fatti decisivi che vengono individuati negli elementi probatori acquisiti in causa. La censura appare inammissibile posto che, sub specie omesso esame di fatto storico, viene in concreto contestato l'esercizio del prudente apprezzamento dei dati probatori siccome effettuato dal Collegio ambrosiano, ossia questione che nemmeno in astratto rientra nel vizio di legittimità configurato dalla norma ex art 360 n° 5 cod. proc. civ. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] alla rifusione verso la spa [OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite del presente procedimento di legittimità, tassate in C 20.000,00 di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario, come precisato in dispositivo. Concorrono il capo alla società ricorrente le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento del contributo unificato. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente a rifondere alla spa [OSCURATO:PERSONA] le spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in C 20.000,00 di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%. Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di
Sentenza Cassazione n. 29318/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris